Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 28 aprile 2020, n. 2717
Presidente: Montedoro - Estensore: Maggio
FATTO E DIRITTO
I sig.ri [omissis], tutti docenti a tempo indeterminato, hanno impugnato, davanti al T.A.R. Lazio - Roma, l'ordinanza ministeriale 9 marzo 2018, n. 207, con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha disciplinato "la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019", nella parte in cui non consente di valutare, ai fini della formazione della graduatoria, il servizio pre-ruolo prestato presso istituti paritari.
Con sentenza 4 marzo 2019, n. 2776 l'adito Tribunale ha accolto il ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello il MIUR.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio i sig.ri [omissis].
All'udienza telematica del 16 aprile 2020 la causa è passata in decisione.
Con un unico motivo l'appellante ministero denuncia l'errore commesso dal giudice di prime cure nell'affermare che la normativa sulla mobilità (CCNI 8 aprile 2016), nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, sarebbe in contrasto "con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)".
Difatti, in base alle norma del CCNI mobilità, che in proposito richiama gli artt. 485 e 490 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 267, potrebbe essere valutato solo il servizio pre-ruolo utile agli effetti della carriera e quindi solo quello prestato in scuole statali, con esclusione di quello reso nelle scuole paritarie.
Il Tribunale motiva le contrarie conclusioni assunte richiamandosi alla l. 10 marzo 2002, n. 62, con cui sono state istituite le scuole paritarie, dalla quale si ricaverebbe la piena equiparazione tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.
Ma l'assunto sarebbe erroneo in quanto, come si ricaverebbe dall'art. 1-bis del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, nel disciplinare le scuole paritarie non sarebbero state richiamate le norme del t.u. n. 267/1994 relative al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
Non sarebbe, inoltre, dirimente il disposto dell'art. 2, comma 2, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, secondo cui ai fini dell'inserimento nelle graduatorie a esaurimento e dell'aggiornamento del relativo punteggio, "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Tratterebbesi, infatti, di una disciplina speciale non estensibile oltre i confini segnati dalla norma.
Per concludere occorrerebbe rilevare che la possibilità di valutare il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie sarebbe esclusa dalla contrattazione collettiva di settore le cui prescrizioni non sarebbero suscettibili di deroga.
La doglianza così sinteticamente riassunta merita accoglimento.
E invero, come correttamente rilevato dalla parte appellante, nessuna norma o principio consente di riconoscere il servizio pre-ruolo prestato dai docenti presso istituti paritari ai fini della mobilità.
L'apposita normativa dettata dalla contrattazione collettiva di settore attribuisce rilevo al solo servizio pre-ruolo utile agli effetti della carriera ex art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, e quindi unicamente a quello svolto in scuole statali (o sino alla loro soppressione ad opera dell'art. 1-bis del d.l. n. 250/2005, in scuole pareggiate) con esclusione di quello reso in istituti paritari.
Diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure nessun argomento contrario può ricavarsi dal fatto che la l. n. 62/2000 abbia espressamente stabilito che:
a) "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali";
b) le scuole paritarie svolgono "un servizio pubblico";
c) il "personale docente (dev'essere) fornito di titolo del titolo di abilitazione";
d) i "contratti individuali di lavoro per (il) personale ... insegnante (devono rispettare) i contratti collettivi nazionali di settore";
e) gli istituti paritari sono soggetti a penetranti controlli e rigide prescrizioni (art. 1, commi 1, 3, 4, 5 e 6).
E invero il sistema così delineato, mira semplicemente a garantire che le scuole paritarie assicurino i medesimi standard qualitativi di quelle statali.
Ma ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato. Lo status dei docenti pubblici è regolato dalle norme primarie e dai contratti collettivi di settore, che escludono la valutabilità del servizio svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità.
D'altra parte, le norme che prevedono il riconoscimento di servizi pre-ruolo a fini giuridici ed economici devono ritenersi, in quanto attributive di benefici particolari, norme eccezionali e per ciò stesso non applicabili estensivamente o analogicamente (C.d.S., Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4382; Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2517; Cass. civ., 30 gennaio 2015, n. 1749).
Ne consegue che anche l'art. 2, comma 2, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, che consente la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole paritarie ai fini dell'inserimento nelle graduatorie a esaurimento e dell'aggiornamento del relativo punteggio, deve rite[ne]rsi di stretta interpretazione (C.d.S., Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 6).
L'appello va pertanto accolto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.