Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 23 aprile 2020, n. 8098

Presidente: Mammone - Relatore: D'Antonio

CONSIDERATO IN FATTO

1. Lucia R., insegna[n]te precaria in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002, ha impugnato davanti al TAR del Lazio il decreto ministeriale n. 400 del 12 giugno 2017, con il quale il Ministero dell'istruzione aveva disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo della scuola, nella parte in cui, tra l'altro, non consentiva l'inserimento, in tali graduatorie, dei docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002.

2. Con il presente ricorso l'attuale ricorrente ha proposto regolamento preventivo affinché sia "accertata in via definitiva la giurisdizione", alla luce della recente pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2019 che aveva negato la natura di atti generali e normativo-regolamentari dei decreti di aggiornamento delle GAE, ritenendoli quali atti destinati ad una platea predeterminabile ex ante e non invece quali atti amministrativi a contenuto generale ed astratto.

Deduce che l'Adunanza plenaria del C.d.S., negando la natura regolamentare e di atto generale ai decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE, non poteva portare alla conferma della giurisdizione amministrativa, considerato che il mero atto di macro-organizzazione non era sufficiente a radicare la giurisdizione del G.A. se contestualmente vengono meno i presupposti circa la corretta qualificazione dell'atto.

Osserva che la "natura di atto generale" dei decreti ministeriali era proprio quella che, in casi analoghi, aveva portato lo stesso C.d.S. ad affermare la giurisdizione amministrativa e che, pertanto, la diversa qualificazione doveva determinare la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha depositato controricorso. La Procura generale ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del G.A.

RITENUTO IN DIRITTO

4. Va qui ribadito e data continuità ai principi affermati da questa Corte secondo cui ai fini dell'individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere - alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., Sez. un., n. 22805/2010; Cass., Sez. un., n. 27991/2013; Cass., Sez. un., n. 16756/2014; Cass., Sez. un., 25840/2016; Cass., Sez. un., 21196/2017, e da ultimo Sez. un., n. 17123/2019) - a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche di natura normativa sub-primaria.

La giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è, difatti, recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; sicché, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub-primaria.

5. Va, pertanto, qui ribadito il seguente principio di diritto: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

6. Nella specie la ricorrente ha chiesto l'annullamento e/o nullità del decreto ministeriale n. 400/2017 di aggiornamento delle graduatorie insistendo per il valore abilitante all'inserimento nelle GAE del titolo posseduto. Essa contesta, pertanto, direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge dell'atto impugnato, potendosi ravvisare una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione, a fronte del quale la ricorrente può vantare solo un interesse legittimo. Alla luce dell'orientamento già affermato da questa Corte sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

7. La decisione dell'Adunanza plenaria del C.d.S., richiamata dalla ricorrente, non consente di pervenire a diverse conclusioni in quanto, pur avendo escluso la natura normativa e di atto amministrativo generale dell'atto impugnato, ha qualificato i decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento quali atti di macro-organizzazione e, dunque, anche sotto tale profilo, deve ribadirsi la giurisdizione amministrativa.

8. Né risulta pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 4318/2020, depositata dalla ricorrente, che ha ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie non riconducibile a quella in esame.

In tale sentenza, infatti - nell'ambito delle procedure di mobilità del personale docente ritenuta oggetto di contrattazione collettiva e dunque sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione -, si è ravvisato l'esercizio di poteri della P.A., quale privato datore di lavoro, con riferimento all'ordinanza intervenuta a disciplinare le modalità di applicazione e svolgimento della procedura di mobilità, come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, non ravvisandosi neppure un atto di macro-organizzazione essendo il provvedimento amministrativo limitato alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande.

9. Per le considerazioni che precedono va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale deve essere rimessa la causa, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale rimette la causa anche per le spese del presente giudizio.