Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 30 ottobre 2019, n. 7440
Presidente: Troiano - Estensore: Caponigro
FATTO E DIRITTO
1. Il T.a.r. per il Lazio, Prima Sezione di Roma, con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 1738, ha respinto il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri per l'annullamento del decreto ministeriale 15 ottobre 2015 recante "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile".
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri - premesso che gli Ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, ove si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa o allorché si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili all'intera categoria - ha proposto il presente appello, articolato nei seguenti motivi:
Error in iudicando e carenza di motivazione della sentenza in relazione al primo motivo di ricorso: eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta.
L'istruttoria avrebbe dovuto essere svolta secondo un criterio di logica e ragionevolezza, cosa che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuta.
L'inadeguatezza del campione e dell'istruttoria.
Il numero dei Tribunali presi a parametro sarebbe oggettivamente inadeguato e, quindi, tale da non costituire una seria base per un'indagine statistica posta a fondamento di un provvedimento avente natura regolamentare.
Inoltre, il numero dei Tribunali esistenti in Italia, sebbene elevato, non sarebbe tale da precludere una indagine "a tappeto".
La mancata considerazione della varietà delle attività.
L'attività svolta dai delegati potrebbe essere ricondotta a due categorie: in una potrebbero esservi ricomprese tutte le attività più propriamente a carattere intellettuale; nella seconda tutta una serie di attività materiali (avvisi, verbali, cancellazioni ecc.).
L'atto impugnato, dimostrando una approssimativa conoscenza del fenomeno da disciplinare, mediante la previsione di un compenso a forfait suddiviso per fase, andrebbe ad eliminare la possibilità di remunerare la singola attività, mentre la necessità di compiere più volte la stessa attività non dipenderebbe dal delegato e per lo stesso costituirebbe un costo, per cui dovrebbe essere remunerata "a misura" e non "a corpo".
Error in iudicando, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza in relazione al secondo motivo di ricorso: eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste sotto diversi profili. Violazione dell'art. 179-bis disp. att. c.p.c.
In generale la tariffa non può essere diminuita in presenza di un aumento del costo della vita.
La tariffa revisionata dal Ministero risale al 1999, ma il Ministero, anziché aumentare le stesse proporzionalmente all'aumento del costo della vita, le avrebbe ridotte in misura variabile tra il 40% ed i 2/3 delle precedenti tariffe.
I singoli "compensi base".
La previsione di tre soli scaglioni, inoltre, costituirebbe un illegittimo appiattimento, verso il basso, dei compensi del professionista, oltre che un illogico e contraddittorio accorpamento tra valori assai distanti e ciò sarebbe chiarito dal raffronto con alcune tariffe professionali oggi vigenti.
Altre criticità.
Possibilità di aumento e di diminuzione.
L'art. 2, comma 3, del d.m. prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di rimodulare, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore al 60%, l'ammontare del compenso liquidato, "tenuto conto della complessità delle attività svolte". Analoga previsione si rinviene nel comma 3, dell'art. 3, con riferimento all'esecuzione mobiliare, ma, mentre la misura della riduzione resta ferma al 60%, quella dell'aumento scende al 40%.
L'irragionevolezza della disciplina non verrebbe comunque meno, perché la possibilità di aumento è prevista con riferimento alla complessità delle attività e non anche al valore del bene.
Si ammetterebbe la possibilità della riduzione fino al 60% di un compenso già di per sé sotto i limiti del decoro professionale.
Il sistema finirebbe per assegnare al singolo giudice il potere di determinare il compenso "equo" senza porre criteri o parametri precisi.
La divisione in lotti.
La previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 2 del d.m., secondo cui, quando l'attività riguarda più lotti, il compenso "può" essere liquidato per ciascuno di essi, sarebbe incomprensibile, in quanto ciascun lotto costituirebbe un'entità autonoma e richiederebbe una specifica attività, sicché sarebbe irragionevole stabilire che il compenso possa essere unico.
La fissazione di un tetto ai compensi.
Sarebbe altresì illegittimo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del d.m., secondo cui l'ammontare complessivo delle spese e del compenso non può mai superare il 40% del prezzo di aggiudicazione (il 30% per l'esecuzione mobiliare, ai sensi dell'art. 3, comma 5).
Sarebbe irragionevole utilizzare il parametro del bene solo "a danno" dei delegati, in quanto o dovrebbe utilizzarsi questo parametro anche per fissare verso l'alto il compenso o non lo si potrebbe utilizzare solo come tetto massimo.
Error in iudicando e carenza di motivazione della sentenza in relazione al terzo motivo di ricorso. Violazione della l. n. 247 del 2013. Violazione dell'art. 104 Cost.
Le tariffe ledono il decoro della professione e l'indipendenza degli organi giurisdizionali.
Le tariffe in esame lederebbero la dignità ed il decoro della professione forense, con riflessi sulla libertà e l'indipendenza.
Rispetto alla bozza iniziale del decreto, sottoposta al parere del Consiglio di Stato, la versione definitiva avrebbe previsto un aumento reso nullo dai vari meccanismi che portano a determinare abbattimenti del compenso.
Error in iudicando e carenza di motivazione della sentenza in relazione al quarto motivo di ricorso. Violazione dell'art. 1 l. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione del principio della necessaria remuneratività delle tariffe. Violazione degli artt. 14 e 106 del TFUE.
L'esigenza di garantire i servizi di cui al decreto ministeriale dovrebbe essere bilanciata con le esigenze di sostenibilità economica dell'attività resa dal professionista, il che imporrebbe che le tariffe applicabili per lo svolgimento di dette attività siano, almeno, allineate alle tariffe normalmente applicabili per prestazioni similari rese sul libero mercato.
Il Ministero della Giustizia ha contestato la fondatezza delle doglianze proposte dall'appellante, concludendo per il rigetto del gravame.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri ha prodotto altra memoria a sostegno delle proprie difese.
All'udienza pubblica del 30 maggio 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il giudice dell'esecuzione può incaricare notai, avvocati o commercialisti, iscritti nei relativi elenchi, del compimento delle operazioni di vendita di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.
L'art. 179-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che, "con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili". Il secondo comma dispone altresì che "il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. [...]".
L'art. 169-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, inoltre, indica che, con il decreto di cui all'art. 179-bis, è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con d.m. 15 ottobre 2015, n. 227, ha adottato il "regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".
I criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare e nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti in pubblici registri sono dettati, rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 3 del regolamento, i quali prevedono distinti compensi per tre scaglioni progressivi di valore, per ciascuno dei quali le tariffe sono determinate separatamente con riferimento alle quattro fasi in cui si articola la procedura.
Laddove le attività riguardino più lotti, in presenza di giusti motivi, il compenso "può" essere liquidato per ciascun lotto (art. 2, comma 2, ed art. 3, comma 3).
La misura dei compensi non è rigida, in quanto il giudice dell'esecuzione, tenuto conto della complessità delle attività svolte, può aumentare o ridurre l'ammontare dello stesso in misura non superiore al 60% per i beni immobili (art. 2, comma 3) e può aumentare in misura non superiore al 40% o ridurre in misura non superiore al 60% il compenso per i beni mobili registrati (art. 3, comma 3).
Il testo regolamentare prevede anche un rimborso forfettario delle spese generali, in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tra le quali rientrano i costi degli ausiliari incaricati (art. 2, comma 4, e art. 3, comma 5).
In ogni caso, l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato non può essere superiore al 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione, nel caso di beni immobili, o al 30% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione, nel caso di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, dato atto che la tariffa oggi revisionata risale al 1999, ha contestato le norme regolamentari sotto svariati profili.
3. L'appello è fondato con riferimento ad un solo profilo, che sarà trattato al § 3.5. della presente sentenza, mentre è infondato per tutto il resto.
3.1. In primo luogo, la parte appellante ha sostenuto che l'istruttoria avrebbe dovuto essere svolta secondo un criterio di logica e ragionevolezza, cosa che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuta.
In particolare, il numero dei Tribunali presi a parametro sarebbe oggettivamente inadeguato e, quindi, tale da non costituire una seria base per un'indagine statistica posta a fondamento di un provvedimento avente natura regolamentare, mentre il numero dei Tribunali esistenti in Italia, sebbene elevato, non sarebbe tale da precludere una indagine "a tappeto".
La doglianza non può essere condivisa.
Innanzitutto, come evidenziato nella sentenza di primo grado, deve essere posto in rilievo che le norme primarie, alle quali il decreto ministeriale impugnato ha dato attuazione, non hanno posto alcun criterio vincolante in ordine ai compensi da determinare, né dal punto di vista procedimentale, né dal punto di vista degli importi.
Il riferimento ai tre Tribunali considerati, uno di grandi dimensioni (Milano) e due di medie dimensioni (Cosenza e Monza) è ampiamente sufficiente per lo scopo che l'Amministrazione si era prefissa, vale a dire la valutazione di compatibilità delle tariffe da determinare in relazione a quelle già in uso negli Uffici giudiziari.
In altri termini, l'Amministrazione non ha inteso, né era tenuto a farlo, determinare la misura dei compensi in ragione della media statistica dei compensi sinora liquidati sul territorio nazionale, ma ha semplicemente voluto verificare se la misura dei compensi ipotizzata fosse compatibile, come ordine di grandezza, con quella già usualmente praticata e, a tal fine, si presenta senz'altro congrua la considerazione dei predetti tribunali, uno dei quali, peraltro, ubicato in un contesto territoriale notevolmente differente da quello degli altri due.
A ciò si aggiunga che la misura delle tariffe costituisce, in ragione del meccanismo delle maggiorazioni e delle riduzioni di cui si dirà infra, un dato tendenziale e non assoluto.
3.2. L'appellante ha dedotto, con particolare riferimento alle attività cc.dd. materiali (avvisi, verbali, cancellazioni ecc.) che l'atto impugnato, mediante la previsione di un compenso a forfait suddiviso per fase, andrebbe ad eliminare la possibilità di remunerare la singola attività, mentre la necessità di compiere più volte la stessa attività non dipenderebbe dal delegato e per lo stesso costituirebbe un costo, per cui dovrebbe essere remunerata "a misura" e non "a corpo".
La doglianza non è persuasiva per quanto già esaurientemente esposto dal giudice di primo grado.
L'art. 2, comma 4, del d.m. n. 277 del 2015 (così come l'art. 3, comma 5, per il compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti) dispone che al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% dell'importo del compenso determinato a norma dello stesso articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; dispone altresì che i costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
Ne consegue che le spese sostenute per attività materiali e ripetitive dovranno essere oggetto di rimborso, senza alcuna possibilità che i relativi costi non siano recuperati, laddove l'attività intellettuale - che, pure con riferimento alle operazioni elencate dal ricorrente viene compiuta una solo volta, anche laddove vi sia una necessità di ripetizione dell'adempimento - sarà remunerata con il compenso relativo alla singola fase in cui si colloca.
In definitiva, la scelta discrezionale di remunerare le attività "a corpo" e non "a misura" non è viziata da alcuna illogicità e, comunque, il sistema descritto, con la previsione del rimborso delle spese sostenute, consente il rimborso di ogni spesa sopportata dal delegato e dai suoi ausiliari per il compimento delle attività materiali.
3.3. L'appellante ha affermato che, in generale, la tariffa non può essere diminuita in presenza di un aumento del costo della vita e che la tariffa revisionata risale al 1999, ma il Ministero, anziché aumentare le stesse proporzionalmente all'aumento del costo della vita, le avrebbe ridotte in misura variabile tra il 40% ed i 2/3 delle precedenti tariffe.
La censura non coglie nel segno.
Il potere di fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi attribuito dal legislatore all'Amministrazione ha natura eminentemente discrezionale, il cui esercizio può essere viziato solo per manifesta illogicità o per errore di fatto, figure sintomatiche dell'eccesso di potere che nel caso di specie non sono riscontrabili.
Infatti, in primo luogo, occorre considerare che le nuove misure sono state valutate come compatibili con le prassi in uso nei Tribunali i cui significativi parametri sono stati presi a riferimento (Tribunali di Milano, Cosenza e Monza), il che già di per sé esclude qualunque ipotesi di irragionevolezza per la determinazione di tariffe che, per la prospettazione di parte, sarebbero di importo troppo basso.
In tal senso, la memoria prodotta in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato dà chiaramente conto della situazione, evidenziando che gli importi massimi liquidabili sono spesso superiori a quelli attualmente praticati presso gli Uffici giudiziari di riferimento e, comunque, sono con essi chiaramente compatibili.
D'altra parte, è sufficiente verificare che, anche nel caso di un unico lotto, per la vendita di beni immobili, quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore ad euro 500.000,00, il compenso, tenendo conto dei meccanismi di aumento, potrebbe essere liquidato per un importo di euro 12.800,00, vale a dire per un importo oggettivamente rilevante ed adeguato all'attività svolta, così come, nel primo scaglione, il più basso, il compenso potrebbe comunque giungere alla consistente somma di euro 6.400,00.
A ciò si aggiunga, come rilevato nella sentenza di primo grado, che l'allargamento della platea di professionisti delegabili dal giudice dell'esecuzione possa avere portato ad una maggiore standardizzazione dell'attività dei professionisti delegati e, in ogni caso, un qualunque raffronto con dati precedenti non può assumere rilievo poiché non esclude che, in teoria, le misure precedenti possano essere state sovrabbondanti.
3.4. Per le stesse ragioni, deve ritenersi infondata e, in particolare, indimostrata l'asserzione secondo cui la previsione di tre soli scaglioni costituirebbe un illegittimo appiattimento, verso il basso, dei compensi del professionista, oltre che un illogico e contraddittorio accorpamento tra valori assai distanti.
Né il raffronto con altre tariffe professionali attualmente vigenti può assumere rilievo e ciò sia perché sindacare addirittura il numero degli scaglioni in relazione ai quali è determinato il compenso determina un inevitabile sconfinamento nel merito amministrativo, sia perché in questo modo l'appellante attribuisce ad un tertium comparationis la funzione, ad esso del tutto estranea, di parametro di riferimento per la valutazione della legittimità dell'atto adottato, che, invece, ha provveduto alla determinazione delle tariffe per attività eterogenee e diverse.
Inoltre, come ben evidenziato nella sentenza appellata, la liquidazione per fasi del processo espropriativo è strutturata tenendo conto della scansione procedimentale fissata in giurisprudenza dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11178 del 1995, alla quale si sono adeguati la prassi pretoria e lo stesso Ministero emanante. In particolare, quest'ultimo, nell'adottare il d.m. n. 140 del 20 luglio 2012, contenente il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ha seguito un criterio di commisurazione dei compensi riferito proprio alle singole fasi della procedura.
3.5. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri - nel rilevare che l'art. 2, comma 3, del d.m. in contestazione prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di rimodulare, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore al 60%, l'ammontare del compenso liquidato, "tenuto conto della complessità delle attività svolte" (analoga previsione si rinviene nel comma 3, dell'art. 3, con riferimento all'esecuzione mobiliare, ma, mentre la misura della riduzione resta ferma al 60%, quella dell'aumento scende al 40%) - ha sostenuto che l'irragionevolezza della disciplina non verrebbe comunque meno, perché la possibilità di aumento è prevista con riferimento alla complessità delle attività e non anche al valore del bene e che si ammetterebbe la possibilità della riduzione fino al 60% di un compenso già di per sé sotto i limiti del decoro professionale.
Il sistema, in definitiva, assegnerebbe al singolo giudice il potere di determinare il compenso "equo" senza porre criteri o parametri precisi.
Il Collegio rileva che il sistema previsto dalla normativa regolamentare di attribuire al giudice dell'esecuzione la facoltà di aumentare o ridurre il compenso in ragione della complessità delle attività svolte si presenta ragionevole e, anzi, costituisce uno strumento per adeguare il compenso a tutti i profili di difficoltà che caratterizzano il caso concreto, i quali non sono prevedibili a priori e, quindi, non possono essere irrigiditi in una formula fissa.
La valutazione della complessità delle attività svolte, inoltre, può comprendere anche il valore del bene, se espressivo di una maggiore difficoltà nell'espletamento delle operazioni delegate, sicché la considerazione del valore del bene non può ritenersi esclusa dal potere giudiziario di calibrazione del compenso.
La norma regolamentare, poi, nel prevedere una differente percentuale di aumento per i compensi nell'espropriazione forzata immobiliare (60%) rispetto all'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri (40%), ha compiuto un apprezzamento "a monte" circa la potenziale maggiore complessità della prima rispetto alla seconda.
Diversamente, sebbene la linea di confine con il merito amministrativo sia molto sottile, appare irragionevole la previsione di una possibile riduzione del compenso, affidata alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, fino ad una soglia del 60%.
Infatti - premesso che per la vendita di beni mobili registrati non è dato comprendere la ragione per la quale il compenso può essere aumentato fino al 40%, mentre può essere ridotto fino al 60% - anche con riferimento alla vendita di beni immobili, un'eventuale riduzione fino al massimo del 60% potrebbe generare la determinazione di un compenso eccessivamente esiguo, sol che si pensi che, in riferimento al primo scaglione (prezzo di aggiudicazione o valore di assegnazione pari o inferiore a euro 100.000), il compenso sarebbe di euro 400,00 a fase, per un totale di euro 1.600,00.
Insomma, laddove, considerando anche i meccanismi di aumento, non può certo essere definita irragionevole, in quanto oggettivamente bassa, la fissazione della misura del compenso nei termini fissati dal decreto, occorre, di contro, rilevare che la previsione di una così elevata percentuale di riduzione del compenso potrebbe portare alla liquidazione di valori eccessivamente esigui in relazione al tenore dell'attività espletata.
Ne consegue che, in parte qua, con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli artt. 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il decreto ministeriale impugnato si rivela illegittimo e deve essere annullato, ferma restando, ovviamente, la facoltà per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, che tenga conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
3.6. L'appellante ha dedotto l'illegittimità della clausola che attribuisce al giudice la mera possibilità (e non l'obbligo) di prevedere un compenso unico per più lotti.
La censura va respinta.
In proposito, può richiamarsi quanto esaurientemente e condivisibilmente esposto dal giudice di primo grado, secondo cui la decisione del giudice dell'esecuzione di porre in vendita i beni pignorati distribuendoli in lotti separati non è legata tanto (o solo) a caratteristiche oggettive omogenee dei singoli cespiti, quanto alla valutata maggiore appetibilità degli stessi sul mercato in dipendenza del modulo di vendita frazionato, così che l'opzione procedimentale della pluralità di lotti non è automaticamente sintomatica di una maggiore complessità operativa, tale da meritare, all'interno dell'unica procedura, una duplicazione dei compensi (per il principio per cui rientra nel potere del giudice dell'esecuzione, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, stabilire se due beni pignorati debbano essere, o meno, messi in vendita separatamene, si esprime la giurisprudenza civile, a partire dalla sentenza della Cassazione 18 febbraio 1975, n. 636).
3.7. Per quanto concerne le ulteriori censure dedotte, è sufficiente rilevare che:
- la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 2 del d.m., secondo cui l'ammontare complessivo delle spese e del compenso non può mai superare il 40% del prezzo di aggiudicazione (il 30% per l'esecuzione mobiliare, ai sensi dell'art. 3, comma 5), in disparte la considerazione che appare di ben difficile verificazione l'ipotesi in cui il compenso e le spese superino tale rilevante misura percentuale, deve ritenersi ragionevole, atteso che, diversamente, si finirebbe per vanificare sostanzialmente la stessa procedura, finalizzata alla distribuzione tra gli aventi titolo - vale a dire i creditori e, in via residuale, il debitore pignorato - della somma ricavata;
- le tariffe, per tutto quanto già esposto nel precedente § 3.3. non appaiono lesive della dignità e del decoro della professione e dell'indipendenza degli organi giurisdizionali, tanto più che il Collegio, nella presente sentenza, ha ritenuta illegittima la previsione di una riduzione massima del compenso fino al 60%;
- l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 179-ter, in ogni modo, costituisce una libera scelta del professionista, che può non effettuarla ove la ritenga poco conveniente o poco conforme alla sua dignità professionale;
- la pretesa di allineare i compensi alle tariffe del libero mercato non tiene conto del fatto che anche l'attribuzione dell'incarico non avviene nel libero mercato.
4. In definitiva, l'appello deve essere accolto solo in parte, con riferimento a quanto indicato nel § 3.5. della presente sentenza, mentre deve essere respinto per tutto il resto.
5. Le spese del giudizio di appello, considerato l'esito complessivo della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe con esclusivo riferimento a quanto indicato nel § 3.5. della motivazione, mentre respinge l'appello per tutto il resto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie esclusivamente in parte qua il ricorso proposto in primo grado.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.