Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione I
Sentenza 8 luglio 2019, n. 1354

Presidente: Tallaro - Estensore: Goggiamani

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti proprietari di strutture ricettive site nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano, hanno impugnato il Regolamento relativo all'imposta di soggiorno con cui l'ente locale ha provveduto a rimodulare tale tributo per diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito.

All'udienza del 3 luglio 2019, è stato dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata e, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Le ricorrenti si dolgono, tra l'altro, della mancata audizione delle associazioni rappresentative prima dell'adozione dell'impugnato regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 4 d.lgs. 23/2011 che introduce e regolamenta l'imposta di soggiorno e tale vizio risulta dirimente.

Prevede, infatti, il comma 3 dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011 che "Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo".

Il ricorso è fondato a fronte della incontestata mancata audizione.

La mancata audizione porta alla illegittimità del regolamento (così anche Tar Milano ord. cautel. 744/2014 e Tar Calabria sent. 1231/2019): la circostanza che la norma non dia efficacia vincolante a quanto rappresentato dalle associazioni di categoria non toglie che il confronto con le stesse, ritenuto dalla norma necessario, sia condicio sine qua non per l'emanazione del provvedimento.

Il regolamento va, conseguentemente, annullato.

3. Le spese di lite, alla luce della mancata resistenza dell'amministrazione, possono essere compensate nella misura della metà e seguono la soccombenza per la restante parte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la deliberazione del Comune di Corigliano-Rossano n. 25 del 29 marzo 2019, recante "Rimodulazione imposta di soggiorno ed approvazione nuovo regolamento comunale";

2) condanna il Comune di Corigliano-Rossano alla refusione della metà delle spese di lite in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, che liquida in euro 1000 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

3) compensa le spese nella restante parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.