Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 8 maggio 2019, n. 2945

Presidente: Cirillo - Estensore: Volpe

FATTO E DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe il Comune di Verona ha impugnato la sentenza in forma semplificata del Tar per il Veneto n. 439/2008, pubblicata il 22 febbraio 2008, che - a spese compensate - ha accolto l'originario ricorso della persona fisica pure in epigrafe indicata proposto per l'annullamento del provvedimento comunale del 23 ottobre 2007, n. 1621, di cessazione dell'utilizzo, come abitazione, di un suo fabbricato destinato all'uso di magazzino-deposito agricolo.

1.1. In sostanza, la sentenza ha ritenuto che:

- il provvedimento censurato avesse "ordinato lo sgombero sul presupposto che il ricorrente ha adibito ad abitazione un magazzino-deposito agricolo in assenza del relativo certificato di agibilità", richiamando l'art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie;

- questa norma però non contempla un siffatto potere dell'Amministrazione;

- in verità l'Amministrazione aveva "ritenuto di esercitare il potere, riconosciuto dall'art. 222 dello stesso Testo Unico, di dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero";

- quest'altra norma attribuisce il potere in parola "in relazione all'avvenuto accertamento di ragioni igieniche";

- nella specie, però, era mancato l'accertamento della insalubrità (dato che il presupposto dell'atto impugnato era stato l'uso come abitazione di un magazzino-deposito agricolo in assenza del relativo certificato di agibilità).

2. L'appello è affidato ai seguenti temi censori:

- diversamente da quanto ritenuto in primo grado, il Comune aveva il potere di applicare l'art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie (come sostenuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3732/2005), la quale neppure è norma priva di sanzione (pur dopo l'abrogazione di quella pecuniaria in essa originariamente contemplata), consistendo essa nel potere di inibire una data destinazione d'uso in assenza del titolo abilitativo sotto il profilo sanitario;

- nella specie non si sarebbe potuto applicare l'art. 222 del predetto t.u. in quanto non si è trattato di un ordine di "sgombero" per carenza di condizioni igieniche;

- nel caso in esame si è solo trattato di una mera "inibizione" di un uso residenziale della porzione immobiliare di proprietà dell'originario ricorrente;

- il Comune non aveva alcun dovere di far effettuare accertamenti dal punto di vista igienico-sanitario.

3. Con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2070/2008, pubblicata il 15 aprile 2008, è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata "Considerato che l'attestazione richiesta dall'art. 221 del T.U. sulle leggi sanitarie n. 1265 del 1934 non è limitata soltanto all'accertamento della congruità degli apprestamenti igienico-sanitari, ma si estende anche alla conformità rispetto al progetto presentato al fine di ottenere la concessione edilizia; Ritenuto, quindi, a termini dell'art. 4 del D.P.R. 22.4.1334, n. 425, che gli edifici devono essere utilizzati in funzione dello scopo per il quale il certificato di abitabilità venne rilasciato e che il relativo potere comunale di sgombero è connaturale alla condizione di stabilità del relativo uso autorizzato;".

4. Con memoria di costituzione del 22 maggio 2008 la parte appellata:

- da un lato, ha obiettato alle tesi del Comune esposte col ricorso in epigrafe;

- dall'altro, ha riproposto le seguenti censure di primo grado non trattate dalla sentenza impugnata:

a) eccesso di potere in relazione alla applicazione degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 380/2001;

b) eccesso di potere in relazione alla applicazione dell'art. 90 della l.r. Veneto n. 51/1985;

c) eccesso di potere per vizio di motivazione;

d) sviamento di potere.

4.1. In breve, ad avviso di parte:

a.1) sulla scorta dei citati articoli del t.u. edilizia "nessun potere di ordinare il rilascio dell'immobile spetta (...) al dirigente dell'ufficio comunale";

b.1) il citato articolo della legge regionale, pure richiamato nel provvedimento impugnato, riguarda la procedura di rilascio del certificato di abitabilità e di agibilità e la sua revoca. Nulla dispone in ordine alla "eventuale sanzione conseguente all'abitare in un immobile senza previo certificato di abitabilità, e circa le eventuali implicazioni giuridiche";

c.1) il censurato provvedimento afferma che non risulterebbero le condizioni di vivibilità, agibilità, igiene e sicurezza abitativa della porzione immobiliare in questione ma esso non menziona alcun elemento concreto a riscontro. L'atto poi non tiene conto del fatto che le innovazioni edilizie apportate a detta porzione per renderla fruibile a fini residenziali erano state tutte pienamente coerenti col progetto appositamente presentato ed assentito a fini edilizi, paesaggistici e forestali;

d.1) infine "nessuna delle norme menzionate nell'ordinanza prevede, la facoltà di ordinare lo sgombero, o di inibire l'accesso, come sanzione nei confronti di chi eventualmente risiedesse in un vano di sua proprietà privo - come tale - della autorizzazione abitativa e costruito o ristrutturato - tuttavia - secondo un regolare ed approvato progetto edilizio".

5. Si registra in atti la nota comunale del 23 giugno 2010 che attesta che, previa verifica, s'era accertato che la porzione immobiliare in questione non era usata per fini abitativi ma come deposito-magazzino.

6. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 2 aprile 2019, è stata ivi trattenuta in decisione.

7. Si può in primo luogo prescindere dai contenuti dell'evidenza offerta dalla produzione documentale sopra ricordata (nota comunale del 23 giugno 2010) e dagli eventuali profili che ne potrebbero derivare, in rito, relativamente all'esito del presente giudizio.

Invero, l'appello è fondato nel merito e merita per questo di essere accolto.

7.1. Il Collegio condivide, e non reputa di dovervisi discostare, quanto deciso da C.d.S., sentenza n. 3732/2005, in particolare lì dove viene con essa affermato quanto segue:

"L'art. 221 (del t.u. delle leggi sanitarie), al primo comma, dispone che gli edifici o le parti di essi di nuova costruzione non possono essere abitati senza la previa autorizzazione dell'Autorità comunale, che la concede dopo che sia stato accertato che la costruzione sia conforme al progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause d'insalubrità.

Atteso il contenuto della detta norma, resta, quindi, preclusa la possibilità di abitare o di svolgere una qualsiasi attività in locali per i quali non sia stato rilasciato il certificato di agibilità.

(...)

Stante il divieto imposto ex lege di abitare o svolgere attività in locali privi del certificato di agibilità, ne consegue che l'Autorità comunale, preposta all'osservanza della citata norma legislativa, è tenuta ad intervenire laddove ne riscontri la violazione, disponendo la cessazione dell'utilizzo di locali privi di certificato di agibilità.

Siffatto potere repressivo è insito nel divieto di abitare o di esercitare attività in locali privi del certificato di agibilità contenuto nell'art. 221, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È, invero ovvio che se una norma pone un certo divieto, l'Autorità cui compete il relativo potere di vigilanza dispone anche del potere repressivo dell'abuso, che, nella specie, non può che essere esercitato disponendo la cessazione dell'indebito utilizzo dei locali privi di agibilità.

(...)

L'abitazione nonché l'esercizio di attività in locali per i quali non sia stata accertata e dichiarata l'agibilità, potendo nuocere a chi vi soggiorna ed anche a chi vi dimora nei pressi, non sono, infatti, tollerabili, in quanto contrastanti con l'interesse generale, e, conseguentemente, l'Autorità comunale, competente in materia, è tenuta a disporne la cessazione".

7.2. Nel caso di specie non è controverso che il manufatto convertito a finalità abitative fosse privo di un certificato di agibilità. E ciò a prescindere dal fatto che la sua finalistica modificazione edilizia ed il suo arredo (approntato in guisa tale da poter rendere il manufatto abitabile) fosse o meno conforme - come dedotto dalla parte appellata - al progetto appositamente presentato all'ente locale allo scopo di ottenere l'occorrente titolo abilitativo.

Semmai - ma non è questa la sede per poter esaminare tale profilo della questione - sarebbe stato onere della parte invocare a tempo debito uno scrutinio in ordine alla legittimità o meno del mancato rilascio del certificato di agibilità pur in presenza di una progettazione effettivamente assentita a fini edilizi.

7.3. Il provvedimento censurato, a ben vedere, costituisce nella sostanza null'altro che un mero corollario dell'avvenuto riscontro della insussistenza del predetto certificato di agibilità, una conseguenza necessitata di tale acclaramento, evidente essendo che un immobile, se non dotato di agibilità, non può ex se essere destinato ad abitazione.

E, in quanto mero corollario, tale provvedimento non rappresenta una sanzione e tanto meno una inibizione autoritativa (dell'uso non consentito). Piuttosto una mera derivata dell'assodata insussistenza del requisito essenziale affinché un immobile possa venire utilizzato come abitazione.

In questa prospettiva, pertanto neppure ricorrono gli eccepiti vizi di eccesso e sviamento di potere.

8. In accoglimento dell'appello, dunque, deve essere riformata la sentenza impugnata e conseguentemente respinto l'originario ricorso di primo grado.

9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte appellante, in complessivi euro 4.000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna parte appellata al pagamento in favore di quella appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.