Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696

Presidente: D'Ascola - Relatore: Cosentino

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il tribunale di Lecce, con ordinanza depositata il 12 aprile 2017, ha accolto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del signor F.M., annullando, per l'effetto, il decreto di revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e riammettendo il medesimo al beneficio suddetto; il tribunale, peraltro, ha compensato le spese di lite in ragione "della natura della questione e della mancata costituzione di parte resistente".

Il sig. F.M. ha impugnato detta ordinanza, chiedendone la cassazione nel capo relativo alla regolazione delle spese processuali, sulla scorta di due motivi.

L'intimato Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva nel presente giudizio.

La causa è stata decisa nell'adunanza di camera di consiglio del 10 ottobre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in cui il tribunale sarebbe incorso disponendo la compensazione delle spese di lite in una ipotesi non prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 132/2014; secondo il ricorrente, nella specie difetterebbe tanto il requisito della "assoluta novità della questione trattata", quanto quello del "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti".

Con il secondo motivo la medesima statuizione sulle spese viene censurata perché la motivazione dell'ordinanza, laddove giustifica la compensazione delle spese facendo riferimento a "gravi motivi", sarebbe figurativa, meramente apparente o inesistente, stante la sua eccessiva genericità e il riferimento a criteri non previsti dalla legge.

Il primo mezzo di ricorso appare fondato, perché la statuizione di compensazione delle spese del procedimento ex art. 702-bis c.p.c. viola l'art. 92 c.p.c. nel testo (applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento introdotto nel 2016) novellato dal d.l. n. 132/2014; alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018, n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata ordinanza, cosicché il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del secondo; l'ordinanza gravata va cassata, con rinvio al tribunale di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà al principio che - ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche recate dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale - la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.