Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-ter
Sentenza 12 febbraio 2019, n. 1826

Presidente: Vivarelli - Estensore: Tuccillo

FATTO E DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare, previa sospensiva, la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui era disposta la revisione della patente di guida del ricorrente. Il ricorrente chiedeva inoltre la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni.

Con ordinanza cautelare n. 1955/2010 emessa in corso di causa il provvedimento impugnato veniva sospeso.

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Il provvedimento di revisione della patente di guida adottato dall'amministrazione resistente era fondato su tre verbali risalenti al 2007, al 2008 e al 2009, dai quali era derivata la perdita totale dei punti della patente di guida. Il ricorrente rappresenta che due dei tre verbali non gli sarebbero mai stati notificati. L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio e non ha pertanto fornito elementi probatori idonei a superare la dedotta censura del ricorrente in relazione alla mancata ricezione dei citati verbali. Pertanto, in mancanza di adeguata prova della notifica dei verbali, il ricorso proposto deve trovare accoglimento, derivando dalla mancata prova della notifica dei provvedimenti in questione il venir meno dei presupposti giustificativi del provvedimento di revisione della patente. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, con orientamento pienamente condivisibile, ha osservato che ogniqualvolta intenda emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, la pubblica amministrazione è tenuta a darne preventivo avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento ovvero che l'interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento stesso. Detto principio trova applicazione anche ai casi di revisione della patente di guida per inidoneità (cfr. tra le altre: T.A.R. Torino, 72/2013; T.A.R. Milano, 1017/2006; C.d.S., 580/2004).

La domanda di risarcimento dei danni non può invece trovare accoglimento difettando la prova del danno ex art. 2043 c.c. quale elemento costitutivo dell'illecito aquiliano anche alla luce dell'accoglimento dell'istanza cautelare.

Le spese di lite seguono soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna l'amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.