Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 15 gennaio 2019, n. 545
Presidente: Savoia - Estensore: Raganella
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza ministeriale del Miur n. 207 del 9 marzo 2018 nella parte in cui non riconosce nella procedura di mobilità per l'a.s. 2018/2019 il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.
I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione l. 62/2000; violazione e falsa applicazione violazione art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con legge del 2 agosto 2001); violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione del d.l. n. 250/2005 convertito dalla l. n. 27/2006; eccesso di potere; violazione del principio di par condicio.
Sostengono i ricorrenti: che il sistema riconosce le scuole private uguali a quelle pubbliche; che l'ordinanza impugnata è discriminatoria; che l'ordinanza non è motivata.
L'Amministrazione si è costituita con atto formale.
Con ordinanza cautelare 4438/2018 è stata accolta la richiesta misura cautelare ed è stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Deve essere preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del ricorso nei confronti di F. Grazia, L.P. Manuela, S. Emanuela che hanno dichiarato di non avere più interesse.
Il ricorso è fondato riguardo gli altri ricorrenti avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (sent. n. 12628/2018).
"La L. 62/2000 ha espressamente affermato che "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1, commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari. In particolare la circolare ministeriale 31/2003 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono "dichiarare che il personale docente è munito del titolo di abilitazione all'insegnamento" e "dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. Il d.l. 255/2001, all'art. 2, comma 2, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi statali e i servizi paritari, disponendo che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Posti questi principi, non si ravvisano motivi per limitare l'efficacia di questa disposizione alla sola formazione delle graduatorie e non anche alla valutazione di questo servizio ai fini della mobilità. La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4 agosto 2010, ha riconosciuto che la l. 62/2000 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297". La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che "le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)" (Cons. St., sez. VI, ord. 4845/2017). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro, per la quale «Va rimarcato come proprio la Legge 10 marzo 2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21 marzo 2000 n. 67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute " ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4 ottobre 2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297» (Trib. Milano, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio 2017). In sostanza, è illegittima l'esclusione dell'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese del giudizio stante la sua particolarità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.