Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione IV
Sentenza 30 luglio 2018, n. 1641

Presidente: Iannini - Estensore: Francola

FATTO E DIRITTO

Con ricorso, spedito via PEC per la notifica ai sensi della l. 53/1994 dall'avv. Luigi Savoca e notificato ai sensi dell'art. 41 c.p.a. il 16 marzo 2018 all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, a B. Agata, G. Egle, M. Sonia Desiree, il 27 marzo 2018 a C. Paola, F. Amelia, P. Laura ed il 29 marzo 2018 a B. Giuseppe, C. Rosaria, D. Antonella e M. Grazia, nonché depositato in segreteria ai sensi dell'art. 45 c.p.a. il 5 aprile 2018, unitamente all'istanza di fissazione d'udienza ai sensi e per gli effetti degli artt. 55, comma 4, e 71 c.p.a., P. Erika impugnava dinanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, la graduatoria del concorso indetto per l'assegnazione di un incarico libero professionale per 4 psicologi di durata annuale nell'ambito del progetto "Percorso assistenziale per soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e Modelli di assistenza a bambini e adolescenti con disturbi dirompenti degli impulsi e della condotta" domandandone l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. poiché la Commissione avrebbe determinato i criteri di valutazione dei titoli dopo avere esaminato i curricula dei candidati e non prima, come invece sarebbe stato necessario per garantire l'imparzialità e la correttezza della giudizio valutativo; 2) eccesso di potere per illogicità, incongruenza e carenza assoluta di motivazione nella determinazione dei criteri di valutazione adottati; 3) violazione delle disposizioni dell'Avviso pubblico di selezione con riferimento alla determinazione del punteggio per la prova orale e del punteggio per titoli di servizio e professionali; 4) violazione e falsa applicazione dei criteri predeterminati dalla commissione e disparità di trattamento.

Si costituivano in giudizio, con separate memorie, l'A.S.P. di Catania, G. Egle, M. Sonia Desiré, D. Antonella e B. Agata, opponendosi all'accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con ordinanza collegiale depositata il 15 maggio 2018, il T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, disponeva, da un lato, la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di B. Giuseppe, C. Rosaria e M. Grazia e, dall'altro, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati partecipanti al concorso in ragione dell'idoneità del primo motivo di ricorso a decretare, in caso di suo accoglimento, l'annullamento dell'intera procedura.

La ricorrente provvedeva a rinotificare il ricorso a B. Giuseppe in data 11 giugno 2018, a C. Rosaria in data 1° giugno 2018 ed a M. Grazia il 29 maggio 2018, nonché ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati partecipanti al concorso.

All'udienza camerale del 19 luglio 2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare allegata al ricorso, è stato dato avviso alle parti dell'intenzione di definire il contenzioso in esame con sentenza cd. "breve" che il Collegio pronunciava all'esito dell'udienza di trattazione della sospensiva ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

Il primo motivo è fondato.

Secondo quanto desumibile dal verbale n. 1 del 28 settembre 2017, la Commissione, nella prima seduta, ha: 1) dapprima, preso visione dei nominativi dei candidati ed escluso vincoli di parentela, motivi ostativi, o cause di incompatibilità dei singoli commissari; 2) poi, esaminato le istanze di partecipazione ed ammesso i candidati in possesso dei requisiti (generali e specifici) prescritti dal bando; 3) quindi, deciso "che i punteggi per i titoli e servizi prestati" sarebbero stati in seguito assegnati "sulla base dei criteri generali di valutazione riportati nella scheda tipo, allegata e parte integrante del presente verbale (all. B), redatta e definita in data odierna".

Dalla lettura del verbale si desume, quindi, che i criteri di valutazione dei titoli sono stati elaborati dopo l'esame delle istanze di partecipazione e non prima, come invece sarebbe stato doveroso. La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, infatti, costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della Commissione. Da tempo ormai la giurisprudenza ha affermato questo principio, ritenendo necessario «nei concorsi pubblici, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli posseduti dai ricorrenti determini criteri non obiettivi, che la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli vada effettuata in astratto e nella prima seduta della commissione giudicatrice» (T.A.R. Toscana, sez. II, 22 dicembre 1989, n. 1025; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 settembre 1989, n. 506; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 luglio 1997, n. 1506; T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 34). Non a caso il legislatore ha ritenuto di obbligare le Commissioni di concorso a determinare i criteri di valutazione dei titoli prima dell'esame delle domande introducendo un'apposita norma, ossia l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". Lo scopo perseguito, dunque, è garantire l'imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost., imponendosi, di conseguenza, la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri. L'universalità dei principi tutelati e la rilevanza costituzionale degli stessi hanno, inoltre, indotto la giurisprudenza amministrativa a ritenere applicabile l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 anche ai concorsi indetti da soggetti pubblici diversi dalle Amministrazioni Statali, come nel caso in questione (T.A.R. Lazio, sez. I, 1° dicembre 2015, n. 13528; T.A.R. Sicilia, Palermo, 5 aprile 2016, n. 877). Pertanto, in sede di concorso pubblico, la commissione giudicatrice, nella prima seduta, è tenuta a determinare in astratto ed in modo completo ed analitico i criteri di valutazione dei titoli prima di prendere visione dei titoli prodotti dai concorrenti, onde garantire il procedimento valutativo ed escludere la possibilità di adottare criteri non obiettivi al fine di favorire taluno dei candidati (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 28 gennaio 1992, n. 25; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 settembre 1989, n. 506), configurando l'inosservanza di siffatta regola procedimentale un vizio per eccesso di potere talmente grave da inficiare la legittimità dell'intera procedura concorsuale (T.A.R. Valle d'Aosta, 8 novembre 1978, n. 61) al punto da potere determinare l'integrale annullamento del concorso.

Con riguardo al caso in esame, la Commissione nominata dall'A.S.P. di Catania ha determinato i criteri di valutazione dei titoli dopo l'esame preliminare delle domande dei candidati e, quindi, dopo avere preso visione dei titoli da costoro allegati, così contravvenendo ai richiamati principi giurisprudenziali. E considerato che l'Amministrazione resistente non ha confutato la circostanza con la produzione di appositi documenti idonei a smentire l'assunto sostenuto dalla ricorrente e formalmente risultante dal verbale n. 1 del 28 settembre 2017, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso implica l'assorbimento di tutti gli altri motivi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia ed allo scaglione di riferimento di cui all'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014 (da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00) vanno liquidate a favore della ricorrente ed a carico dell'Amministrazione resistente (in quanto unica responsabile dell'illegittimità determinante l'accoglimento del ricorso) nella misura di seguito indicata:

[omissis]

Le spese vanno, invece, compensate nei rapporti tra la ricorrente ed i controinteressati costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'A.S.P. di Catania alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.411,20 a titolo di compensi professionali, ivi incluso rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Compensa le spese processuali tra la ricorrente ed i controinteressati costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di sua competenza.