Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 12 aprile 2018, n. 9144
Presidente: Amendola - Relatore: Graziosi
Rilevato che:
Avendo Giovanni D.V. citato il Comune di Frattamaggiore davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, per ottenerne la condanna a risarcirgli i danni da lesioni personali derivati da una sua caduta il 14 maggio 2003 su una strada del Comune, precisando che il giudice di pace gli aveva già risarcito i danni da ciò derivati al suo motociclo, davanti al giudice di pace essendosi egli peraltro riservato espressamente di agire in altra sede per le lesioni personali se non fossero state risarcite spontaneamente dal Comune, il Tribunale, con sentenza del 3 giugno 2015, dichiarava improponibile la domanda per frazionamento, ritenendo non provato che, quando il D.V. aveva agito per i danni al ciclomotore, le sue lesioni - come egli aveva addotto - non si fossero stabilizzate. Il D.V. proponeva appello, che la Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 27 gennaio 2017 dichiarava inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
Il D.V. avverso la sentenza ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi - e illustrato poi anche con memoria -, in cui il primo motivo denuncia omessa valutazione di fatto decisivo in violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., il secondo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Cost., il terzo violazione e falsa applicazione dell'art. 25 Cost. e il quarto violazione e falsa applicazione degli articoli 2 Cost., 91 e 96 c.p.c. e "in particolare sanzione dell'eventuale scorrettezza".
Si è difeso con controricorso il Comune di Frattamaggiore.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo, dopo avere rammentato che il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti al giudice terzo, lamenta che non sarebbe stato applicato ad entrambe le parti "il principio di correttezza ricavato dall'articolo 2 della Costituzione", ovvero non sarebbe stato sottoposto a giudizio di correttezza "anche il comportamento della controparte". In sostanza, già nell'atto di citazione l'attuale ricorrente avrebbe evidenziato che il Comune non aveva, nonostante le sue richieste, dato "riscontro alcuno", avendo invece effettuato "una scorretta omissione del suo obbligo risarcitorio" verso il cittadino "con una resistenza passiva e dilatoria dal 2003 fino ad oggi omettendo di aprire una transazione o formulando (sic) una minima offerta di risarcimento". Quindi sarebbero state proprio "le difese dilatorie" del Comune a impedire un buon funzionamento della giustizia. In conclusione, "un immotivato riconoscimento di una colpa e di una scorrettezza a carico del solo richiedente è inidonea (sic) a giustificare l'improcedibilità pattuita che si trasforma in una immotivata e gravosa sanzione della perdita di far valere il proprio diritto".
Il secondo motivo si riferisce ancora all'art. 2 Cost. ammettendo l'esistenza del "dovere di correttezza" ma adducendo che "contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di merito il frazionamento del proprio diritto non può e non deve essere valutato genericamente e pertanto ritenere (sic) sempre e comunque ipso jure pregiudizievole e scorretta ogni forma di parcellizzazione". Il comportamento tenuto dal danneggiato nell'anno 2003 non avrebbe realizzato un abuso processuale; e il D.V. - "oggi appellante" (sic) - avrebbe subito due "danni certi", l'uno materiale e l'altro biologico, il cui accertamento di responsabilità "si sarebbe risolto in breve tempo con la procedura semplificata e rapida del Giudice di pace"; e, se il Comune avesse voluto, "avrebbe potuto chiedere l'accertamento dell'intero danno", come da giurisprudenza di legittimità, che il D.V. ritiene di seguire, segnalando che le Sezioni unite non vietano "la parcellizzazione dei crediti extracontrattuali". Sarebbe stato pertanto "in ossequio a tale orientamento" che il D.V. aveva nell'atto di citazione effettuato "una espressa riserva di chiedere successivamente il risarcimento delle lesioni personali dando all'appellato convenuto (sic) la possibilità di evitare il frazionamento del credito offrendo l'adempimento dell'intero, o chiedendo l'accertamento negativo di esso all'interno dello stesso giudizio". Invece il Comune "non si è assolutamente comportato diligentemente gestendo la richiesta di risarcimento senza lealtà, correttezza e buona fede mettendo in atto una resistenza dilatoria e temeraria".
Il terzo motivo, invocando l'art. 25 Cost., adduce che nel caso in esame "l'interpretazione della legge si è palesata come una vera e propria normativa con cui disciplinare il caso concreto", non potendo quindi, "come tutte le nuove norme", "pregiudicare comportamenti avvenuti prima". L'odierno ricorrente "in data 23 ottobre 2003 formulava l'atto di citazione per i soli danni a cose con esplicita riserva di agire successivamente in altra sede anche per le lesioni nell'eventualità di un ingiustificato e mancato risarcimento da parte del responsabile", seguendo l'insegnamento di S.U. 10 aprile 2000, n. 108. Il disattendimento delle domande del D.V. deriverebbe invece da "concetti e valori creatisi solo molti anni dopo" con S.U. 15 novembre 2007, n. 23726, e perciò sarebbe stata disapplicata "la fondamentale regola di diritto e democrazia" del tempus regit actum, violando in tal modo l'art. 25 Cost.
2.1. Premesso che questi tre motivi, per il contenuto che è stato illustrato, meritano vaglio congiunto, deve anzitutto darsi atto che al 2003 risale il sinistro stradale, e non, come pare sostenere il ricorrente, l'avvio del giudizio de quo, avvenuto in contemporanea al richiamato intervento delle Sezioni unite del 2007, lo stesso ricorrente annotando, nell'incipit del ricorso, che in primo grado la causa era stata iscritta come n. 85315/2007 R.G.
Comunque che S.U. 15 novembre 2007, n. 23726 abbia creato un revirement in senso proprio, con conseguente esigenza di tutela di chi aveva agito in epoca anteriore, è stato chiaramente escluso, per la sostanza costituzionale del suddetto intervento nomofilattico, dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha espressamente affermato che "la proposizione di separate azioni risarcitorie per danni diversi nascenti dallo stesso fatto illecito, avvenuta anteriormente all'arresto delle Sezioni unite che ha affermato il principio dell'infrazionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti da un unico rapporto, si sottrae all'applicazione del prospective overruling, secondo cui restano salvi gli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto incolpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale, atteso che quella decisione non ha comportato il mutamento dell'interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza, ma ha sancito l'improponibilità delle domande successive alla prima in ragione del difetto di una situazione giuridica sostanziale tutelabile, per contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che non consente di accordare protezione ad una pretesa caratterizzata dall'uso strumentale del diritto di azione" (così Cass., sez. 3, 17 gennaio 2017, n. 929).
Il terzo motivo, pertanto, merita immediato rigetto.
2.2. Presumibilmente consapevole, quindi, della debolezza di questa doglianza - che, come si è appena visto, viene infatti inserita nell'ultimo dei tre motivi in esame -, il D.V. si sforza ad "invertire" la situazione processuale, attribuendo ad una condotta scorretta del Comune il frazionamento da lui operato, e ciò sulla base di considerazioni del tutto inconsistenti, in quanto addebitanti al Comune una sorta di obbligo - ictu oculi inesistente - di risarcire in toto a fronte di una domanda di risarcimento parziale o anche un altro obbligo, parimenti inesistente, di introdurre una domanda riconvenzionale di accertamento negativo che abbia per oggetto ogni danno derivabile dal sinistro.
D'altronde, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, e già prima della pronuncia di primo grado, ha ben chiarito che, nel caso di risarcimento di danno aquiliano, il frazionamento costituisce un abuso processuale. In particolare Cass., sez. 3, 22 dicembre 2011, n. 28286 inequivocamente afferma, in un caso del tutto analogo in cui l'attore, a seguito di incidente stradale, chiedeva il risarcimento dei danni alla persona dopo avere già ottenuto in un separato giudizio, conclusosi con sentenza passata in giudicato, il risarcimento dei danni materiali: "In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale" (conforme è Cass., sez. 6-3, 21 ottobre 2015, n. 21318; sulla stessa linea si è posta, da ultimo, Cass., sez. 6-3, ord. 4 novembre 2016, n. 22503). Che poi le lesioni non fossero stabilizzate, ovvero avessero raggiunto la loro completezza, quando fu instaurato giudizio davanti al giudice di pace sarebbe una questione di fatto, in questa sede non coltivabile.
Tutti e tre i primi motivi, in conclusione, devono essere rigettati.
3. Quanto al quarto motivo, il ricorrente osserva che il Tribunale, avendo "condiviso in pieno la mancanza di colpa dell'attore" nell'instaurazione del giudizio frazionato, non l'ha condannato al pagamento delle spese di lite, "ma contemporaneamente lo condanna a perdere circa 45.000,00 euro di risarcimento acclarato" nell'an e nel quantum. Ripropone allora il ricorrente che la giurisprudenza delle Sezioni unite non avrebbe potuto essere "applicata in via retroattiva e peggiorativa dei diritti delle persone" - e su ciò si rimanda a quanto già sopra rilevato a proposito del terzo motivo - per affermare che sarebbe "sproporzionato ed ingiusto" irrogare "alla ipotizzata scorrettezza una sanzione di 45.000,00 euro" mentre si "risparmiava" all'attuale ricorrente la condanna alle spese di lite per circa Euro 3000. In tal modo si sarebbe verificata "violazione o falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 91 e 96 c.p.c.", aggiungendo il ricorrente che "è doveroso anticipare in questa sede la volontà di ricorrere anche innanzi alla Suprema Corte di Strasburgo per violazione della convenzione dei diritti dell'uomo e dei principi costituzionali".
Se quest'ultimo preavviso è di palese irrilevanza, per il resto è sufficiente rimarcare che - tentando di trasformare, ictu oculi incondivisibilmente, il mancato accoglimento della domanda risarcitoria in una sanzione processuale - il motivo si impernia su una evidente commistione tra quanto già considerato nei precedenti tre motivi, risultati infondati. E il non essere stato condannato alla rifusione delle spese in primo grado per integrale compensazione: argomento inconsistente, dato che il ricorrente, quale soccombente, nulla ha da dolersi - e nulla infatti su ciò specificamente si duole - della compensazione integrale delle spese, mentre ogni altra prospettazione è, si ripete, stata precedentemente risolta nel vaglio delle ulteriori doglianze.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come da dispositivo - al controricorrente; sussistono ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 6500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.