Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 26 aprile 2017, n. 10303
Presidente: Migliucci - Estensore: Giusti
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2005, Giordano S. - richiamato il decreto in data 25 giugno 2004 con cui il GIP presso il Tribunale di Venezia aveva archiviato il procedimento penale promosso contro Carla S., moglie di esso attore, per il reato di impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, il Ministero per i beni e le attività culturali - al quale quasi tutti i reperti erano stati devoluti dal giudice penale - per sentire dichiarare che a lui apparteneva la proprietà di tali beni e per sentire condannare la Soprintendenza per i beni archeologici per il Veneto alla loro restituzione.
Esponeva in particolare il S. che si trattava di una collezione di reperti archeologici accumulata da suo padre nel corso degli anni, da lui ereditata e sempre posseduta per oltre 50 anni nella casa di famiglia sita in Mestre, viale Garibaldi.
Si costituiva il Ministero per i beni culturali, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in quanto, essendo intervenuta la devoluzione dei beni archeologici, già oggetto di sequestro, all'amministrazione statale da parte del giudice penale, davanti a quest'ultimo doveva essere proposto incidente di esecuzione, tanto più che l'attore aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento di quel giudice. Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'azione, in quanto gli oggetti controversi erano beni archeologici che appartenevano allo Stato a titolo originario.
2. Con sentenza in data 10 giugno 2007 il Tribunale di Venezia rigettava le domande del S.
3. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 maggio 2012, ha rigettato il gravame del S.
3.1. Rigettata l'eccezione preliminare - oggetto dell'appello incidentale condizionato dell'Amministrazione - relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice penale, la Corte territoriale ha osservato che i beni d'interesse archeologico, ai sensi degli artt. 826 c.c. e 10 e 91, primo comma, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), acquisiscono carattere pubblicistico nel momento stesso in cui si perviene alla loro scoperta e che il requisito del carattere culturale è insito negli stessi beni, per il loro appartenere alla categoria delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
La Corte di Venezia ha quindi rilevato che il carattere di beni culturali degli oggetti in questione risulta accertato dalla relazione eseguita in sede penale dalle dottoresse Simonetta B. e Annamaria L., funzionarie archeologhe presso la Soprintendenza per i beni archeologici per il Veneto, nominate ausiliarie di polizia giudiziaria con atto del Comando Nucleo provinciale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Venezia.
Considerate la natura e le caratteristiche degli oggetti sequestrati e la riconducibilità di tali beni al patrimonio dello Stato fin dal momento del loro rinvenimento, spettava all'attore - ha affermato la Corte distrettuale - fornire la prova di fatti o circostanze che potessero escludere, fin dall'inizio o successivamente, tale riconducibilità, quale, ad esempio, il fatto che essi fossero venuti alla luce in aree non appartenenti allo Stato italiano o ne fosse divenuta successivamente legittima la detenzione (perché ceduti come indennizzo o premio ai sensi degli artt. 43 e ss. della l. 1° giugno 1939, n. 1089, recante Tutela delle cose d'interesse artistico o storico).
Infine, la Corte di Venezia ha rilevato che gli accertamenti delle esperte archeologhe consente di smentire la provenienza straniera dei pezzi archeologici; e ha giudicato irrilevante che gli oggetti in questione si trovassero nell'abitazione del padre dell'attore da cinquant'anni, trattandosi di beni non suscettibili di usucapione.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 giugno 2013, sulla base di quattro motivi.
Il Ministero per i beni e le attività culturali ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato e tre mezzi.
La Soprintendenza non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente in via principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 826 c.c. e 10 e 91, primo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, omesso esame circa un punto decisivo e contraddittorietà della motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe considerato che l'appartenenza allo Stato presuppone, oltre al carattere culturale dei beni, un ritrovamento, e precisamente un ritrovamento nel sottosuolo o sui fondali marini nel territorio statale, e che nella specie non sono stati dimostrati né provati nel corso del giudizio né il ritrovamento, né il ritrovamento nell'ambito del territorio statale. Dalle risultanze di causa sarebbe pacifico che gli oggetti in questione fanno parte da lungo tempo di una collezione di famiglia. A fronte dell'accertamento della provenienza estera di larga parte dei beni (come risulta dalla relazione dei funzionari della Soprintendenza per i beni culturali per il Veneto), il Ministero, per fondare la sua eccezione di pretesa proprietà originaria, avrebbe dovuto dimostrare che gli oggetti erano frutto di un ritrovamento in Italia e di un ritrovamento nel sottosuolo o sui fondali marini, mentre detti oggetti si trovavano in una casa privata e - si sostiene - sono stati commercializzati e acquisiti in Spagna, in Grecia, in Francia, in Scozia e addirittura in Asia, data la loro provenienza. Sarebbe inoltre contraddittoria la sentenza là dove fonda l'intero ragionamento sulla applicabilità dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 sull'elemento della provenienza dei beni, per poi affermare che occorre avere riguardo al luogo di rinvenimento dei beni.
1.1. Il motivo è infondato.
La legislazione di tutela dei beni archeologici è informata al presupposto fondamentale, in considerazione dell'importanza che essi rivestono anche alla luce della tutela costituzionale del patrimonio storico-artistico garantita dall'art. 9 Cost., dell'appartenenza allo Stato dei beni rinvenuti.
Questa Corte (Cass., Sez. I, 10 febbraio 2006, n. 2995) ha già statuito che, nelle azioni giudiziali di revindica, lo Stato può avvalersi di una presunzione di proprietà statale dei beni archeologici: presunzione determinata, oltre che da un id quod plerumque accidit di fatto, anche da una normalità normativa.
Su questa base, correttamente la Corte d'appello ha statuito che, attesa la natura e le caratteristiche degli oggetti in questione, spettava al privato attore in rivendicazione la prova di fatti che potessero escludere, fin dall'inizio, la riconducibilità di tali beni al patrimonio indisponibile dello Stato, e quindi la circostanza che essi fossero stati ritrovati in aree non appartenenti allo Stato italiano.
Infatti, poiché l'art. 91 del codice dei beni culturali, approvato con il d.lgs. n. 42 del 2004, prevede che le cose indicate nell'art. 10 dello stesso codice, ossia i beni archeologici, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato, se ne deve trarre che la presenza in Italia di un bene archeologico costituisce prova logica della provenienza dal sottosuolo o dai fondali marini italiani; salva, naturalmente, la prova contraria, di cui è onerato il privato che intenda far valere il contrario.
E nella specie la Corte d'appello, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ha non solo rilevato che tale prova non è stata fornita dal S., ma ha anche sottolineato che i rilievi formulati dalle esperte della Soprintendenza hanno confermato la provenienza degli oggetti in questione da aree archeologiche site nel territorio italiano (Veneto e Magna Grecia).
2. Il secondo mezzo del medesimo ricorso censura violazione e falsa applicazione degli artt. 826 c.c. e 10 e 91, primo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e omesso esame circa un punto decisivo. Nella specie non sarebbe stato effettuato alcun accertamento del carattere culturale degli oggetti in questione. L'accertamento del carattere archeologico non potrebbe essere rinvenuto nella relazione redatta dai funzionari della Soprintendenza: tale relazione non solo non è stata svolta secondo un procedimento amministrativo idoneo a tutelare le garanzie minime del privato, ma anche non ha in alcun modo rispettato le formalità imposte dal testo unico sui beni culturali allora vigente (il d.lgs. n. 490 del 1999).
Con il terzo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con esso si lamenta che la Corte d'appello abbia fondato la propria decisione esclusivamente sulla relazione stesa nel corso del procedimento penale, nei confronti della S., dagli ausiliari tecnici di polizia giudiziaria. A tale relazione, tuttavia, non potrebbe essere riconosciuta efficacia probatoria: sia per la sua estrema genericità, sia perché essa, costituendo un atto degli inquirenti, non potrebbe essere assimilata ad una consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di un atto di indagine e non di prova. Inoltre, la Corte d'appello si sarebbe limitata a considerare come assunti pacifici ed assoluti i rilievi formulati dagli ausiliari di polizia giudiziaria, omettendo qualsiasi motivazione.
2.1. I motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati.
Il mancato riconoscimento dell'interesse culturale degli oggetti archeologici da parte dell'autorità a mezzo di apposito procedimento amministrativo non dimostra il carattere privato dei beni e l'impossibilità di ascriverlo al patrimonio indisponibile dello Stato, essendo il requisito culturale insito negli stessi beni, per il loro appartenere alla categoria delle cose di interesse archeologico (Cass., sentenza n. 2995 del 2006, cit.).
A ciò deve aggiungersi che il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice (Cass., Sez. III, 15 ottobre 2004, n. 20335; Cass., Sez. III, 19 maggio 2006, n. 11775).
Nella specie la Corte di appello correttamente ha effettuato la propria valutazione utilizzando i risultati della relazione eseguita in sede di indagini penali da funzionarie archeologhe della Soprintendenza, le quali, esaminati i reperti, ne hanno sottolineato la natura di beni archeologici "frutto di anni di raccolte amatoriali non autorizzate dall'autorità competente prima, e non denunciate poi, a danno di aree archeologiche sia del Veneto che della Magna Grecia".
La Corte di Venezia ha altresì escluso, con logico e motivato apprezzamento, la sussistenza di risultanze probatorie idonee a smentire quanto è desumile dalla relazione compiuta nel procedimento penale.
Nel contestare la conclusione alla quale è pervenuto il giudice del merito, il ricorrente, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, finisce con il tendere, in realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati dalla Corte d'appello.
3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente che nel corso del giudizio non sono stati provati né la provenienza dei beni da aree site nel territorio italiano, né il carattere archeologico dei beni: da ciò discenderebbe non solo l'inapplicabilità dell'art. 91, primo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004, ma anche l'inoperatività della presunzione relativa di appartenenza di questi ultimi allo Stato, con la conseguenza che non gravava in capo al S. l'onere di fornire la prova dei fatti escludenti il diritto di proprietà dei reperti in capo allo Stato. Ad avviso del ricorrente, gravava sull'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza dei presupposti applicativi della norma, onere non assolto dall'Amministrazione in relazione a nessuno dei due presupposti. Anche a ritenere che si rientri nel campo della presunzione legale, questa sarebbe stata superata dal ricorrente con la dimostrazione di un titolo di proprietà a titolo originario, rappresentato dalla usucapione dei reperti per possesso per oltre cinquant'anni.
3.1. Il motivo è infondato.
Valgono innanzitutto - per la parte in cui il motivo reitera censure già articolate con i primi mezzi - le ragioni già esposte con riguardo allo scrutinio del primo, del secondo e del terzo motivo. Il ritrovamento o la scoperta dei beni in questione in data anteriore all'entrata in vigore della l. 20 giugno 1909, n. 364, sulla inalienabilità delle antichità e delle belle arti, costituente ipotesi di legittimo possesso da parte dei privati, doveva essere provato, in quanto circostanza eccezionale, dal S.; e tale dimostrazione, secondo il motivato apprezzamento del giudice del merito, non è stata data.
Né rileva la circostanza che gli oggetti in questione si trovassero nell'abitazione del parte [recte: padre - n.d.r.] del S. da oltre cinquant'anni.
Infatti, l'appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile dello Stato si estrinseca nell'impossibilità di sottrarli all'uso e alla pubblica funzione cui sono destinati e ciò impedisce la maturazione di un possesso utile ad usucapionem.
4. Il ricorso principale è rigettato.
Il che determina l'assorbimento dell'esame del ricorso incidentale condizionato del Ministero, articolato su tre motivi: con il primo motivo del quale (violazione degli artt. 262 e 263 c.p.p., in riferimento all'art. 360, n. 1, c.p.c.) il Ministero deducendo che - poiché il giudice penale ha disposto la restituzione dei beni sequestrati all'Amministrazione - controparte avrebbe dovuto impugnarla secondo le previsioni del codice di rito penale, vale a dire dinanzi al giudice dell'esecuzione penale nelle forme dell'art. 127 c.p.p.; con il secondo motivo di ricorso prospettandosi la stessa censura di violazione degli artt. 262 e 263 c.p.p. in riferimento all'art. 360, n. 2, c.p.p.; con il terzo motivo (violazione degli artt. 262 e 263 c.p.p. in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.p.) dolendosi che la Corte territoriale non abbia disposto il mutamento del rito e la trasmissione degli atti al giudice penale.
5. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.