Corte di cassazione
Sezione VI civile
Sentenza 1° luglio 2016, n. 13554

Presidente: Petitti - Estensore: Manna

IN FATTO

Con decreto ex art. 3, comma 5, l. n. 89/2001 il consigliere designato della Corte d'appello di Perugia, provvedendo su ricorso di Franco R., ingiungeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole di una causa instaurata innanzi al TAR del Lazio, protrattasi dal 30 gennaio 1996 al 15 febbraio 2012, avente ad oggetto il riconoscimento di un infermità per causa di servizio.

L'opposizione erariale ex art. 5-ter legge cit. era parzialmente accolta dalla predetta Corte d'appello, in composizione collegiale, che con decreto 7 marzo 2014 riduceva l'importo dell'indennizzo a Euro 3.500,00. Riteneva la Corte distrettuale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che ai fini dell'equa riparazione non poteva essere considerato, in base all'art. 54 d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 e successive modifiche, il periodo di tempo antecedente alla presentazione dell'istanza di prelievo, con la conseguenza che il decorso del termine di ragionevole durata indicato dalla legge (tre anni per il giudizio di primo grado) iniziava a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di prelievo. Quest'ultima, infatti, costituiva un presupposto processuale che, rendendo improponibile la domanda di equa riparazione rispetto a tutto il periodo anteriore alla sua presentazione, faceva sì che tale lasso di tempo non potesse essere valutato neppure ai limitati fini del computo del ritardo, che doveva essere calcolato a partire dal momento di deposito dell'istanza stessa. Pertanto, nel caso di specie dall'eccedenza indennizzabile di dieci anni ritenuta nel decreto impugnato andava sottratto il periodo di tre anni di ragionevole durata del processo, così che residuavano sette anni da indennizzare secondo i parametri seguiti nel decreto emesso in sede monitoria (Euro 500,00 per ogni anno di ritardo).

Per la cassazione di tale decreto Franco R. propone ricorso affidato a un solo motivo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato un "atto di costituzione" in vista della partecipazione alla discussione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2, comma 1, l. n. 89/2001, dell'art. 6, par. 1, CEDU e dell'art. 54 d.l. n. 112/2008.

Sostiene parte ricorrente che l'art. 54 d.l. n. 112/2008, in base al quale la domanda di equa riparazione non è procedibile se non risulta depositata istanza di prelievo nella procedura presupposta, neppure per il periodo anteriore alla sua presentazione, deve essere letta alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. Pertanto, la lesione del diritto ad un processo di durata ragionevole va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento. Ne deriva che detta norma va intesa nel senso che essa si limita a stabilire i presupposti dell'azione giudiziale, mentre la durata eccessiva deve essere valutata in base ai parametri della giurisprudenza della Corte EDU, senza confondere tra loro il dato empirico dello sviluppo nel tempo di una procedura giudiziale (art. 2 l. n. 89/2001) e il presupposto giuridico dell'azione (art. 54 d.l. n. 112/2008). Pertanto, dal computo della durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto non si può espungere il periodo precedente al deposito dell'istanza di prelievo.

2. Il motivo è fondato.

Il fatto che ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti - come nel caso in esame - alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell'istanza di prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n. 3740/2013), non significa che detta istanza costituisca, per una sorta di fictio iuris limitata ai fini applicativi della l. n. 89/2001, il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza l'istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta né per il periodo anteriore né per quello successivo, mentre una volta proposta l'istanza, la domanda stessa è proponibile senz'alcuna limitazione. Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l'istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, quale la durata eccedente, il patema d'animo connesso e l'inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall'art. 2, comma 2-quinquies, legge Pinto o altrimenti enucleate dal sistema in via pretoria.

2.1. Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale interpretazione dell'art. 54 d.l. n. 112/2008, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, che nel provvedere ad un nuovo esame di merito si atterrà al seguente principio di diritto formulato ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c.: "l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, in base al quale nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell'istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima, non implica che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, l'istanza di prelievo una volta presentata assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, mentre ai fini del computo della durata ragionevole occorre aver riguardo all'intera durata del processo e non solo a quella successiva all'istanza predetta".

2.2. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell'art. 385, 3° comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.