Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 31 maggio 2016, n. 2303
Presidente ed Estensore: Maruotti
FATTO E DIRITTO
1. Il Questore di Mantova in data 14 settembre 2005 ha rilasciato all'appellato una licenza per porto di fucile per uso caccia.
In data 8 aprile 2011, il Prefetto di Mantova ha emesso nei suoi confronti un divieto di detenzione di armi e munizioni (ai sensi dell'art. 39 del testo unico n. 773 del 1931), cui è seguito il decreto del Questore della provincia di Mantova di data 19 aprile 2011, che ha disposto la revoca della licenza del 14 settembre 2011.
Il Prefetto ha emanato il divieto ex art. 39 a seguito della denuncia all'autorità giudiziaria, con cui si è segnalato che l'appellato ha violato l'art. 187 del codice della strada (per guida sotto l'influenza di cocaina) e dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti), nonché che risulta assuntore di sostanze stupefacenti.
Il Prefetto, in particolare, ha ritenuto che l'appellato non dà affidamento circa il buon uso delle armi detenute.
2. Col ricorso di primo grado n. 928 del 2011 (proposto al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia), l'interessato ha impugnato gli atti emessi l'8 e il 19 aprile 2011, chiedendone l'annullamento.
Il TAR, con la sentenza n. 1234 del 2011, ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati, rilevando che «i procedimenti penali ascrittigli per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati archiviati», poiché «i test del sangue eseguiti hanno dato esito negativo, così da escludersi la contestazione e la fondatezza, conseguentemente, anche della segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti».
3. Con l'appello in esame, il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.
In particolare, il Ministero ha rappresentato che - malgrado l'archiviazione dei procedimenti penali - è risultato che comunque vi è stata la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, sicché sussistono i presupposti per disporre il divieto di detenzione di armi e munizioni, ai sensi dell'art. 39 del testo unico.
4. Ritiene la Sezione che le censure del Ministero, così sintetizzate, siano fondate e vadano accolte.
Come risulta dalla comunicazione di data 1° dicembre 2010 della Stazione dei Carabinieri di Roncoferrato, l'appellato è stato sottoposto ad un controllo, dopo essersi fermato mentre era alla guida di un'auto.
Nel corso del controllo, sono state riscontrate «sonnolenza, ripetitività delle parole, mancanza di attenzione, incapacità a ricordare cose dette o ascoltate da poco, pupille dilatate».
I successivi esami del sangue hanno avuto esito negativo, mentre hanno avuto esito positivo gli esami delle urine, da cui è risultata l'assunzione di cocaina e di cannabinoidi (cfr. i risultati delle indagini effettuate presso l'Ospedale Poma di Mantova).
Poiché le risultanze degli esami delle urine non sono stati oggetto di contestazione, neanche in sede amministrativa, i provvedimenti impugnati in primo grado hanno legittimamente disposto il divieto di detenere armi e munizioni, nonché la revoca della licenza in precedenza rilasciata.
I medesimi provvedimenti risultano anche conformi alle previsioni del decreto del Ministero della Sanità del 24 aprile 1998 (recante disposizioni sui «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale»), emesso ai sensi della l. 6 marzo 1987, n. 89, il cui art. 1, punto 5), ha disposto che «costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci».
5. Per le ragioni che precedono, l'appello risulta fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
La condanna al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 928 del 2011.
Condanna l'appellato al pagamento di euro 1.500 (millecinquecento) per spese ed onorari dei due gradi del giudizio, di cui 500 per il primo grado e 1.000 per il secondo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.