Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 16 febbraio 2016, n. 3004
Presidente: Dogliotti - Estensore: Genovese
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:
«Con sentenza in data 26 marzo 2014, il Giudice di Pace di Roma ha accolto il ricorso di J.A. ed ha dichiarato inefficace il decreto prefettizio di espulsione del medesimo nonché dell'ordine del Questore di abbandonare il Territorio nazionale.
Secondo il G.d.P. il ricorrente, di fatto apolide, padre di cinque figli, sarebbe destinatario di un provvedimento di espulsione emesso in spregio all'art. 8 CEDU, sebbene la sua autorizzazione (data dal Tribunale per i minorenni di Sassari) alla permanenza in Italia, in ragione della paternità di figli minori, fosse scaduta senza il suo rinnovo. E tale provvedimento sarebbe stato rilasciato in violazione della l. n. 241 del 1990.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno ed il Prefetto di Roma, con atto notificato il 11 novembre 2014, sulla base di due motivi (violazione e falsa applicazione degli art. 5, comma 5, 13, comma 2, lett. b), 13, comma 4, lett. b), 13, comma 4-bis, e 31 d.lgs. n. 286 del 1998 e 16 l. n. 91/1992 e 17 Reg. es. di cui al d.P.R. n. 572 del 1993, 112 c.p.c., in relazione agli artt. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; artt. 3, 7 e 8 l. n. 241 del 1990 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.).
J.A. non ha svolto difese.
Il ricorso appare manifestamente infondato giacché:
A) La sentenza contiene una pluralità di rationes decidendi, non tutte fondate, ma ciascuna bastevole a tenere in vita il provvedimento impugnato.
B) Nella specie, quest'ultimo resiste alle critiche svolte con l'odierno ricorso nella parte in cui il G.d.P. ha dichiarato inefficace i provvedimenti impugnati in relazione alla situazione familiare dell'intimato, avente prole numerosa e composta da figli minori d'età.
C) In relazione a tali circostanze di fatto, incontestate, questa Corte (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 12006 del 2014) ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui «In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare», onde le critiche del ricorrente non appaiono scalfire la decisione di prime cure, anche in relazione alla mancata richiesta del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del menzionato TU («Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza»);
D) che, infatti, a tale riguardo deve essere valutata l'opportunità di enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui agli artt. 5, comma 5, e 31, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare».
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-bis e 375, n. 5, c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente infondato».
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche dalla parte ricorrente;
che esso va respinto in applicazione del principio di diritto che si enuncia come di seguito:
In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui agli artt. 5, comma 5, e 31, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare;
che, in conclusione, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, senza che debba provvedersi sulle spese di lite, non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva in questa fase.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.