Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 11 febbraio 2016, n. 603
Presidente: Anastasi - Estensore: Russo S.M.
FATTO E DIRITTO
1. La dott. Lucia B. e consorti assumono d'esser magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Trieste.
La dott. B. e consorti dichiarano pure d'aver maturato, all'entrata in vigore della novella recata dalla l. 30 luglio 2007, n. 111 all'ordinamento dell'accesso e delle carriere dei magistrati ex d.lgs. 5 aprile 2006, n. 190, l'anzianità per l'ottenere la nuova qualifica ed il connesso livello retributivo di Magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità (quattro anni dall'ingresso in Magistratura).
Essi fanno presente inoltre che la l. 111/2007 ha modificato profondamente il regime stipendiale previgente ex l. 18 febbraio 1981, n. 27, in virtù del quale, dopo due anni dall'ammissione in Magistratura, l'uditore giudiziario acquisiva il livello retributivo di Magistrato di tribunale e dopo tre, quello di Magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina. Infatti, dopo la riforma del 2007, scompare la qualifica di Uditore giudiziario ed il vincitore di concorso è nominato Magistrato ordinario in tirocinio (MOT) per diciotto mesi, trascorsi i quali egli ottiene, in pratica con un anticipo di sei mesi rispetto al passato, il livello retributivo di Magistrato ordinario. Sicché, grazie alla riforma e decorsi i quattro anni dall'assunzione, il magistrato neoassunto ottiene così qualifica e livello di Magistrato di tribunale alla prima valutazione di professionalità, pari a quelli di Magistrato ordinario dopo tre anni dalla nomina che la dott. B. e consorti ebbero, in quanto assunti con le vecchie regole, solo dopo cinque anni dall'ingresso in Magistratura.
2. In relazione a ciò, essi hanno adito il TAR Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso n. 444/2011 RG, per l'accertamento del loro diritto all'anticipazione di carriera di un anno e della progressione stipendiale corrispondente, rispetto ai loro colleghi più giovani entrati dopo la riforma di cui alla citata l. n. 111. In particolare, essi hanno dedotto: 1) per quelli tra loro con un'anzianità di servizio pari o superiore a tredici anni, l'anticipazione piena di un anno; 2) per tutti i ricorrenti, il riconoscimento di cinque e non più solo di quattro classi di stipendio, appunto a causa d'una tale differenza di un anno tra il vecchio ed il nuovo sistema retributivo.
L'adito TAR, con sentenza breve n. 579 del 25 novembre 2014 e con riferimento a due precedenti conformi (tra cui la sentenza del TRGA Trento n. 138 del 9 aprile 2014), ha accolto il primo motivo e ha respinto il secondo, riconoscendo così ai dott. B. e consorti l'anticipo d'un anno nella progressione economica delle classi stipendiali in base alle fasce d'anzianità, con salvezza della ricostruzione della carriera per ciascuno di essi.
Appellano quindi il Ministero della giustizia e consorti, con il ricorso in epigrafe, ripercorrendo i passaggi salienti della sentenza del TRGA Trento n. 138/2914 e deducendo l'erroneità di quella così impugnata per: A) non aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MEF; B) non aver colto la profonda modifica introdotta dalla l. n. 111 mercé il nuovo sistema di valutazione professionale, dell'avanzamento in carriera e del metodo di progressione retributiva, non più automatici ma basati sul merito; C) non aver ben considerato che l'art. 51 del d.lgs. 160/2006 e l'art. 5 della l. 111/2007 regolano ex novo l'intera materia e senza prevedere alcun regime transitorio, valendo anche per i magistrati già in servizio e senza che questo implichi alcuna criticità costituzionale. Si son costituiti nel presente giudizio i soli dott. Oliviero D. ed Annamaria A., i quali concludono per il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2016, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
3. L'appello è meritevole d'accoglimento, per le ragioni di cui appresso.
È senz'altro corretta al giudizio del Collegio la prima doglianza d'appello, poiché la Presidenza del Consiglio ed il MEF, pur se ritualmente intimati in primo grado, in realtà non son stati e non sono tuttora contraddittori necessari rispetto alla pretesa di ricostruzione della carriera, azionata a suo tempo dagli odierni appellati, donde l'inammissibilità in parte qua del loro ricorso al TAR.
Inoltre, in linea di principio non vede il Collegio seri dubbi di legittimità per il sol fatto che la l. n. 111 non previde una norma transitoria per meglio agevolare il transito dei magistrati, che alla data d'entrata in vigore di essa avessero più di cinque anni d'anzianità, dal vecchio al nuovo regime. Al riguardo, rettamente gli appellanti si dolgono dell'omessa considerazione, da parte del TAR, che il nuovo sistema delle carriere e delle retribuzioni dei magistrati ordinari è oggidì assai conformato, specie nelle qualifiche iniziali, dai giudizi di professionalità. Sicché l'appellata sentenza finisce con il riconoscere la retroazione, per un malinteso senso di parificazione del nuovo al vecchio regime, dei soli aspetti retributivi, ma al contempo non garantisce o non è in grado di garantire una pari efficacia espansiva pure ai criteri valutativi che supportano la più alta qualifica e la retribuzione corrispondente. Ecco, in questo consiste la novella del 2007, ossia la necessità, valida fin da subito anche per i magistrati in servizio alla data d'entrata in vigore della l. n. 111, di un'applicazione omogenea a loro del nuovo regime (come meglio si dirà tra breve), perché introduce appunto un meccanismo di valutazione di professionalità finora non esistente e non comparabile con la diversa e previgente progressione retributiva.
Né ciò determina una qualsivoglia disparità di trattamento a svantaggio degli appellati i quali, come magistrati in servizio di più di quattro anni al momento dell'introduzione del nuovo regime, non furono sottoposti al meccanismo valutativo da esso recato e, dunque, non possono invocarne i soli benefici retributivi connessi. L'omessa previsione d'un regime intertemporale, dunque, non è mero arbitrio del legislatore, ma sua scelta razionale, e non solo o non tanto in base al principio generale per cui il fluire del tempo già di per sé costituisce un idoneo criterio discretivo tra le situazioni soggettive, la cui differente disciplina ratione temporis non determina un'ingiustificata disparità costituzionalmente rilevante. Infatti, nella specie, la progressione nella qualifica e nella correlata retribuzione è in linea di massima variabile dipendente del parallelo sistema di giudizio sulla professionalità del magistrato. E tal stretta interrelazione è in sé ragionevole scelta di merito, fatta dal legislatore per marcare il passaggio di sistema e per impedire che, anche nel nuovo regime così delineato, si possano ricreare, in via di non corretta o di meccanicistica interpretazione, lo stesso effetto d'automatismo retributivo che s'è voluto abbandonare.
Soccorre al riguardo il principio enunciato dalla Sezione, nei due fondamentali arresti del 2015 sul citato art. 5, comma 4, della l. 111/2007 (cfr. C.d.S., IV, 19 marzo 2015, n. 1445; id., 14 maggio 2015, n. 2451), che ben ne chiarisce la portata. Per vero, tal disposizione dispone che, per i magistrati neoassunti a seguito di concorso, lo stipendio dovuto corrisponde a quello che in precedenza era corrisposto all'Uditore giudiziario dopo sei mesi di tirocinio, mentre lo stipendio di Magistrato alla prima valutazione di professionalità si consegue dopo quattro anni di servizio, laddove, nel sistema precedente, ciò accadeva dopo cinque anni complessivi d'anzianità di servizio. Ebbene, essa si riferisce non già a tutti i magistrati, ma solo a quelli che o conseguano la nomina in Magistratura dopo l'entrata in vigore della stessa l. n. 111 o che a tale data non abbiano ancora conseguito la precedente qualifica di Magistrato d'appello o, comunque, tredici anni di servizio. Pertanto, chi non versa in tal situazione non ha titolo legittimo per ottenerne in via d'azione il trattamento retributivo corrispondente, ancorché sia un magistrato assunto in passato, atteso che, per conseguire un siffatto risultato, occorre che il legislatore ciò disponga espressamente.
Anzi, la Sezione, nel riformare proprio la sentenza del TRGA Trento n. 138/2014 che ha ispirato quella qui appellata, esclude l'applicabilità in via automatica a tutti i magistrati in servizio d'un trattamento economico che trovi sia la propria giustificazione sia i propri presupposti in quelle ben precise modalità che solo la l. n. 111 ha previsto e che prima non esistevano, né erano inferibili da altri principi immanenti dell'ordinamento.
4. In definitiva l'appello va accolto, ma giusti motivi suggeriscono l'integrale compensazione, tra le parti costituite delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 4639/2015 RG in epigrafe), lo accoglie e, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.