Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 14 luglio 2015, n. 14690

Presidente: Rovelli - Estensore: Bandini

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

- a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo della prova pratica di un concorso pubblico per operatore informatico, il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria, con determinazione del 3 maggio 2012, dichiarò la "caducazione automatica del rapporto di lavoro" dei vincitori del concorso;

- C.S. Alessandro, T. Italo, G. Ilenia, P. Antonino e M. Stefano Domenico, compresi fra i vincitori del concorso e già assunti, adirono il giudice amministrativo, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, e il risarcimento del danno a mezzo di reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente, a cagione dell'illegittimità della condotta amministrativa da parte del Consiglio regionale e per esso dei commissari preposti all'espletamento del concorso pubblico;

- il TAR di Reggio Calabria dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

- riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Reggio Calabria, si costituì la Regione Calabria resistendo alle domande e chiedendo la chiamata in causa, per esserne manlevata alla stregua delle relative previsioni contrattuali, della Cnipec s.r.l. - Centro Nazionale Istruzione Professionale Esami e Concorsi - alla quale aveva affidato lo svolgimento delle procedure di reclutamento di alcuni concorsi pubblici indetti nel 2004, fra cui anche quello in questione;

- autorizzata la chiamata in causa, la Cnipec s.r.l. rimase contumace;

- con ordinanza ex art. 59, comma 3, l. n. 69/2009 del 2 ottobre 2014, il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato regolamento d'ufficio di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo, sia in ordine alla domanda principale, relativa a "situazioni che sono in diretta evoluzione e successione degli atti concorsuali (pubblicistici) e attuazione in sostanza di un potere in primis di rimozione autoritativa della attività amministrativa emessa all'interno di una procedura concorsuale già svolta", a cui si connetteva la richiesta risarcitoria, sia per la domanda di manleva, siccome attinente ad una responsabilità nascente da un rapporto di appalto pubblico;

- le parti non hanno svolto attività difensiva;

- il Procuratore Generale ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario;

- in tema di pubblico impiego privatizzato, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. un., nn. 7859/2001; 9332/2002; 15472/2003; 27399/2005; 15342/2006);

- il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina e, a fortiori, dopo la conclusione del contratto di lavoro, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (cfr, Cass., Sez. un., nn. 8595/1998; 21671/2013; Cass., nn. 7219/2005; 9384/2006);

- la conformazione dell'amministrazione ad una sentenza di annullamento di un pubblico concorso è conseguenza di un'attività, per la medesima, di natura vincolata, non potendosi prescindere dall'effetto caducatorio determinato dalla pronuncia di annullamento, e non è come tale connotata da discrezionalità amministrativa;

- rientrano quindi nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, accertata in sede giudiziale, della procedura concorsuale;

- la domanda risarcitoria, a cui va riconosciuta consistenza di diritto soggettivo, non si iscrive pertanto nell'ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo che ha proceduto all'annullamento della procedura concorsuale;

- nel caso di specie la domanda di manleva, avente parimenti consistenza di diritto soggettivo, non è riconducibile alla materia delle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, né a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, e, come tale, rientra anch'essa nella giurisdizione del giudice ordinario;

- va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.