Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione I
Sentenza 19 marzo 2008, n. 354
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
- che, con il ricorso all'esame, il ricorrente censura il provvedimento con il quale l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Messina ha dichiarato nulla la elezione del ricorrente alla carica di deputato regionale e dichiarato che lo stesso non può essere proclamato eletto sia sotto il profilo della assoluta incompetenza a provvedere che della erroneità della determinazione assunta;
- che sia le amministrazioni intimate che il controinteressato hanno dedotto l'inammissibilità ed infondatezza del gravame;
- che il controinteressato ha anche proposto ricorso incidentale avverso il medesimo provvedimento dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Messina, nella parte nella quale ha disposto l'annullamento della elezione del ricorrente, invece che l'annullamento della sua candidatura, per come richiesto dallo stesso odierno controinteressato;
- che la presente controversia attiene al diritto di elettorato passivo del ricorrente ad essere candidato e/o proclamato eletto a deputato regionale nelle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- che, in particolare tale diritto viene contestato dal controinteressato, ed è stato negato dall'Ufficio resistente, sotto il profilo che la condanna per il reato di cui all'art. 314, comma 2, c.p. subita dal ricorrente precluderebbe la sua eleggibilità ai sensi dell'art. 15 l. n. 55/1990;
- che in tema di contenzioso elettorale la giurisprudenza appare pacificamente orientata nel senso che:
- la controversia concernente l'eleggibilità a consigliere regionale ovvero la decadenza da tale carica di un amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile, sez. un., 25 luglio 2006, n. 16898), in quanto la giurisdizione in tema di contenzioso elettorale amministrativo è distribuita tra giudice ordinario e giudice amministrativo, spettando al primo le questioni che, ancorché insorte nel procedimento elettorale preparatorio, attengono alla eleggibilità, e al secondo quelle che riguardano le operazioni elettorali; consegue da ciò che è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione della controversia promossa da un candidato alle elezioni comunali escluso dalla lista elettorale dalla commissione elettorale circondariale perché versante in una situazione di incandidabilità in quanto condannato per uno dei reati previsti dall'art. 15 l. 19 marzo 1990, n. 55, ancorché insorta nel procedimento elettorale preparatorio (Cassazione civile, sez. un., 22 gennaio 2002, n. 717);
- nel contenzioso elettorale amministrativo, il discrimine tra giurisdizione ordinaria e quella amministrativa è netto, spettando alla prima la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, mentre alla seconda i giudizi concernenti le operazioni elettorali (Consiglio Stato, sez. V, 3 novembre 2001, n. 5695); spetta infatti all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle controversie in materia di eleggibilità dei componenti di organi amministrativi, in quanto attengono al diritto soggettivo di elettorato passivo (Consiglio Stato, sez. VI, 27 aprile 1999, n. 536);
- la giurisdizione del giudice ordinario relativa alle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità non trova deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti, di proclamazione o di decadenza, considerato che, in tutte queste ipotesi, la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2005, n. 13754);
- che in applicazione di siffatti principi, che il Collegio condivide, il ricorso all'esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;
- che, parimenti, deve essere dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale proposto dal controinteressato;
- che le spese del giudizio, che possono essere liquidate in complessivi Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente ed in favore, per metà, delle amministrazioni resistenti e per esse in favore dell'Avvocatura dello Stato distrattaria per legge, e, per l'altra metà, in favore del controinteressato C. Carmelo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe; dichiara altresì inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, in favore, per metà, delle amministrazioni resistenti e per esse in favore dell'Avvocatura dello Stato distrattaria per legge, e, per l'altra metà, in favore del controinteressato C. Carmelo.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.