Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 3 dicembre 2007, n. 25187

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I S. e la Z. citarono in giudizio la soc. Total Gas (poi Monteshell Gas) per il risarcimento del danno alle persone ed alle cose, conseguente allo scoppio di un accumulo di gas fuoriuscito dall'impianto di erogazione.

Il Tribunale di Pordenone, ritenuto che la responsabilità della convenuta discendesse ex art. 2050 c.c. e che la stessa non avesse fornito la prova liberatoria, accolse la domanda.

La Corte d'appello di Trieste accolse parzialmente gli appelli di ambedue le parti, affermando, tra l'altro: «atteso che la responsabilità della Shell Gas viene affermata in via presuntiva ex art. 2050 c.c., non può essere riconosciuto agli infortunati il danno morale, che deve essere perciò detratto dalle poste di danno liquidate dal Tribunale».

Propone ricorso per cassazione la sola Z., a mezzo di due motivi. Non resiste la controparte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, nel censurare la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione, sostiene nel primo motivo che doveva esserle riconosciuto il danno morale in considerazione del fatto che il comportamento della controparte costituisce reato.

Nel secondo motivo sostiene che, a prescindere dalla qualificabilità del fatto come reato, anche nelle ipotesi di responsabilità presunta sorge il diritto al riconoscimento del danno morale.

Il ricorso è fondato.

Com'è noto, questa S.C. ha già da tempo rivisitato l'intera tematica del danno non patrimoniale, affermando che esso, siccome conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003).

Ulteriore evoluzione giurisprudenziale è conseguita anche in tema di responsabilità extracontrattuale con presunzione di colpa, in relazione alla quale si è affermato che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 non osta non solo l'inqualificabilità del fatto dannoso in termini di reato, ma neppure la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno (cfr., in relazione alla responsabilità ex art. 2054 c.c., Cass. 6 agosto 2004, n. 15179). Si è osservato che il danno morale subiettivo, sofferto per un danno alla persona, rientra a pieno titolo nella lettura costituzionalmente orientata del danno non patrimoniale e dell'art. 2059 c.c. La responsabilità per questo danno non patrimoniale può essere imputata, così come avviene in caso di danno patrimoniale, a titolo di responsabilità oggettiva, cioè di responsabilità fondata sul rapporto con la cosa superabile solamente in caso di insussistenza di nesso causale tra la cosa e l'evento. Lo stesso principio (affermato in tema di responsabilità ex art. 2054 c.c.) non trova precedenti in relazione alla responsabilità ex art. 2050 c.c. (affermata dal giudice del merito nella sentenza impugnata), ma non v'è ragione d'escludere la sua applicabilità anche ad essa.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha escluso, in via di principio, l'assegnabilità alla vittima del risarcimento del danno non patrimoniale per la sola ragione che la responsabilità è stata in concreto affermata, ex art. 2050 c.c., in via presuntiva. Il giudice del rinvio (identificato nel dispositivo) si adeguerà al principio secondo cui: alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. non ostano né la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell'autore del danno, tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale, tra le altre, quella di cui all'art. 2050 c.c., né l'impossibilità di qualificare il fatto dannoso in termini di reato.

La circostanza che l'affermarsi dell'orientamento giurisprudenziale del quale si è trattato sia successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata consiglia la intera compensazione tra le parti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.