Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 19 aprile 2007, n. 1812

FATTO

Nell'elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Maierà del 28 e 29 maggio 2006 sono stati ammessi al voto con assistenza di accompagnatore ventiquattro elettori, dodici per ognuna delle due sezioni. Nel verbale delle operazioni elettorali della sezione 1, nello spazio riservato ai motivi dell'ammissione al voto assistito era scritto per tutti i casi «incapace di esprimere il voto», nel verbale della sezione 2 era scritto per undici casi «menomazione fisica» e in un caso «incapacità di deambulare». Al verbale della sezione 1 sono stati allegati i certificati rilasciati dal servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria locale di Paola, prestampati col giudizio «Si trova nell'impossibilità di esprimere autonomamente il diritto di voto ed ha necessità di assistenza legale» e due opzioni, «perché affetto da infermità che impedisce o riduce gravemente la capacità di deambulare» e «perché affetto da menomazione fisica o neuro/sensoriale che impedisce o riduce gravemente la capacità di eseguire autonomamente la compilazione delle schede elettorali»; e con l'aggiunta che la diagnosi era riportata solo sulla copia del certificato custodita dall'azienda sanitaria. In esito allo scrutinio, delle due liste in competizione è risultata vincente la lista n. 1, con otto voti in più della lista n. 2.

Gli attuali appellanti, candidato sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 2, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Calabria depositato il 28 giugno 2006 hanno impugnato le elezioni per violazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ossia per illegittima ammissione dei cinque elettori al voto assistito. I ricorrenti hanno esposto anche che i medesimi elettori che avevano votato con accompagnatore avevano votato da soli nelle elezioni politiche tenutesi poco tempo prima; e che nella sezione n. 2 alcuni accompagnatori di elettori "assistiti", i quali ultimi peraltro erano palesemente in grado di scrivere da sé il voto, erano addirittura entrati da soli in cabina. Quest'ultima circostanza era confermata da dichiarazioni dei rappresentanti di lista.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'impugnazione, affermando che, in seguito alle modificazioni dell'articolo 41 del decreto n. 570 del 1960, non è più necessario che il certificato medico indichi la patologia.

Appellano gli originari ricorrenti, censurando la motivazione della sentenza e riproponendo la censura d'illegittimità dell'ammissione al voto assistito.

DIRITTO

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, all'articolo 41 prevede il voto con accompagnatore per «I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità», e dispone che il presidente del seggio indichi nel verbale il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, e alleghi al verbale il certificato medico «eventualmente esibito». L'articolo 9 della legge 11 agosto 1991, n. 271 ha aggiunto all'articolo 41 una disposizione, l'attuale ottavo comma, secondo cui i certificati medici debbono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un'altra persona.

Questa Sezione ha sempre affermato che l'impedimento, che consente il voto con accompagnatore (c.d. voto assistito) è soltanto quello che riguarda l'uso delle mani o della vista, e che esso deve risultare dal verbale o dal certificato medico «eventualmente» esibito. Appare ovvio che l'indicazione di simili impedimenti non ha nulla che possa confliggere con il diritto alla riservatezza, perché non si vede come possa essere circondato dal segreto il fatto che una persona è priva delle mani o della vista; ma in ogni caso il diritto alla riservatezza sarebbe recessivo rispetto all'interesse pubblico, inderogabile, che sia pubblicamente dichiarata la ragione per cui si deroga alla personalità e segretezza del voto. Diversamente, come il caso in esame mostra all'evidenza, si cade nell'abuso dell'istituto del voto assistito, che da mezzo per consentire il voto alle persone fisicamente impedite si trasforma in una deplorevole umiliazione delle persone anziane, prese a pretesto per votare due volte.

Nel caso in esame, uno dei ventiquattro elettori è stato ammesso al voto assistito perché non deambulante, cioè per un impedimento che non ha niente a vedere con la cecità e con l'uso delle mani. Per gli altri ventitre non è dato di sapere per quale ragione essi siano stati ammessi al voto con accompagnatore; e pertanto l'appello va accolto e l'elezione va annullata.

Il Collegio, considerato che i certificati medici prestampati dell'azienda sanitaria locale denotano alcuni equivoci nei quali sono cadute le amministrazioni interessate (oltre quello d'indicare fra le patologie legittimanti il voto assistito quelle "neuro sensoriali"), ritiene opportuno aggiungere due notazioni. Per quanto riguarda gli elettori non deambulanti, la legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha previsto che essi, muniti di certificato medico dell'unità sanitaria locale o di patente di guida per non deambulanti, possano votare in sezione elettorale diversa dalla propria (più facilmente accessibile); e tale agevolazione non ha nulla a vedere col voto assistito di cui al citato articolo 41. L'altra notazione è che la modifica dell'articolo 41 del decreto n. 570 del 1960 operata dalla legge n. 271 del 1991, secondo cui i certificati medici debbono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un'altra persona, prescrive un'aggiunta alla diagnosi, e non va intesa come esonero dall'indicazione della menomazione.

Per le medesime considerazioni, attinenti a fraintendimenti delle disposizioni normative, appare equo compensare integralmente le spese di giudizio dei due gradi.

P.Q.M.

accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Maierà, e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.