Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 7 novembre 2006, n. 6558
FATTO
La dr.ssa G.D., superate le prove di preselezione, sosteneva le prove scritte del concorso pubblico per esami a 92 posti dell'area del ruolo professionale, livello base avvocato, indetto dall'I.N.P.S. con bando pubblicato il 21.01.2000.
La commissione esaminatrice escludeva la dr.ssa G. dall'ammissione alle prove orali sul rilievo che l'elaborato della prova scritta di diritto del lavoro, di cui era disposto l'annullamento, "ripropone ampi stralci delle pagine 135, 136, 137, tratte dal manuale Diritto del Lavoro, ed. Simoni - 2001" (verbale del 21.01.2002).
Avverso il provvedimento di esclusione, la graduatoria approvata il 20.02.2002, i criteri di massima per la valutazione delle prove di concorso ed atti preordinati, connessi e conseguenti, la G. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio integrato con successivi motivi aggiunti formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Il T.A.R. adito con la sentenza di estremi indicati in epigrafe respingeva il ricorso.
Contro la decisione di rigetto la dr.ssa G. ha proposto atto di appello e, a confutazioni delle conclusioni del T.A.R., ha dedotto:
- che l'esame dell'elaborato della terza prova scritta in raffronto al manuale indicato dalla Commissione mostra che fra i due testi non vi è identità di contenuto, con la conseguenza che non emergono elementi per qualificarlo come frutto di copiatura con comminatoria dell'esclusione dal concorso;
- che in assenza di una ragionevole certezza del plagio la sola coincidenza di elaborazione concettuale non può giustificare la misura espulsiva;
- che la sussistenza o meno degli estremi del plagio è un dato oggettivo il cui riscontro non implica una valutazione discrezionale tecnica della commissione esaminatrice e che il giudizio al riguardo va analiticamente motivato;
- che la Commissione, nel determinare i criteri di massima per la valutazione delle prove, ha omesso di specificare i casi che possono dar luogo al loro annullamento;
- che nessuna valutazione è stata compiuta sull'incidenza della parte dell'elaborato che si assume copiata sul merito complessivo della prova.
Con successiva memoria l'appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.
L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha contrastato i motivi dedotti e chiesto il rigetto dell'appello.
DIRITTO
1. L'appello è fondato.
2. La comminatoria di esclusione del candidato da concorso per l'accesso ad impiego nella pubblica amministrazione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 13, comma quarto, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si collega ai limiti di consultazione di testi in sede di svolgimento dalle prove scritte, quali imposti dal bando di concorso e/o dalle indicazioni della stessa commissione esaminatrice, ed opera con effetto di automatismo nei casi in cui risulti che "il concorrente abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema".
Si tratta di disposizione di chiaro contenuto e di immediata valenza precettiva che, diversamente da quanto argomentato dall'appellante, non richiede ulteriore esplicitazione in sede di elaborazione da parte della commissione di esame, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, delle modalità e dei criteri di massima cui conformarsi in sede di valutazione degli esiti delle prove.
2.1. La violazione della regola concorsuale, indirizzata a garantire l'originalità del prodotto intellettuale del candidato quale elemento rivelatore del grado di maturità e di preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso, sussiste nei casi in cui dalla prove scritta emerga:
a) una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione;
b) un'impostazione del tema, o di parte di esso, che costruisca un'imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro confronto.
Nella fattispecie che ha originato il presente contenzioso non ricorre la prima ipotesi, perché la parte dell'elaborato relativo alla prova scritta in "diritto del lavoro" contenente lo sviluppo delle nozioni relative alla nullità ed annullabilità del contratto di lavoro - che si afferma incorrere nella violazione dell'art. 13, comma quarto, del d.P.R. n. 487/1994, non si configura meramente riproduttiva per identità di frasi e connessione delle proposizioni di stralci del testo assunto a termine di confronto della Commissione (pagine 135, 136, 137, del manuale Diritto del Lavoro, ed. Simoni - 2001).
2.2. L'attento esame della parte di elaborato che si afferma inficiato dalla violazione della regola sui limiti di consultazione di testi nel corso della prova scritta porta altresì ad escludere che si versi nell'ipotesi in precedenza delineata al punto b).
Va in primo luogo osservato che le nozioni sviluppate nella parte di elaborato oggetto di rilievo attengono a concetti fondamentali della dogmatica inerenti alla nullità e annullabilità del negozio giuridico, con riferimento nello specifico al contratto di lavoro, che trovano nella manualistica un comune e ricorrente sviluppo espositivo delle linee essenziali degli istituti.
La circostanza che il candidato nell'esposizione di dette nozioni fondamentali si sia attenuto all'impostazione del manuale non può essere elevato a univoco elemento rilevatore dell'assenza di ogni originale elaborazione, potendo invece l'ordine argomentativo osservato essere ragionevolmente ricondotto a precedente studio ed approfondimento ed alle ordinarie capacità mnemoniche del candidato.
Conforta del resto tale conclusione sia l'assenza di ogni pedissequa riproduzione di frasi e proposizioni contenute nel testo assunto a termine di confronto, sia la circostanza che la porzione di elaborato che si afferma inficiato da "copia" è costituito da una sola pagina sulle otto in cui è stata articolata la prova scritta, e ciò avvalora le capacità di autonoma rielaborazione del candidato di nozioni relative all'argomento proposto.
2.3. Quanto ai tre esempi pratici citati nel tema in sede di esposizione dei tratti essenziali degli istituti sull'invalidità del contratto di lavoro gli stessi non sono affatto identici a quelli indicati nel manuale assunto a riferimento dalla commissione di esame.
Come correttamente posto in rilievo dall'appellante l'ipotesi di nullità del contratto di lavoro per illiceità della causa è, infatti, riferita dal candidato alla stampa di "biglietti di danaro falsi", mentre nel manuale si parla di "stampa di biglietti per lotterie clandestine". Ugualmente non vi è corrispondenza di testo e di contenuto quanto agli esempi pratici relativi alla nullità del contratto di lavoro per illiceità dell'oggetto e di annullabilità per dolo del lavoratore.
Deve, inoltre, condividersi la tesi dell'appellante volta a porre in rilievo come in sede di concorso per l'accesso alle qualifiche del pubblico impiego, in relazione ai limiti di pregressa esperienza professionale dei candidati, costituisce dato di comune esperienza il richiamo alle casistiche esposte nei manuale che con maggior grado di certezza si riconducono alle nozioni teoriche ivi sviluppate.
Per le ragioni che precedono, in relazione sia al contenuto della parte della prova scritta che si assume inficiata da "copia", sia all'economia che essa assume all'interno dell'elaborato sulla tematica proposta, deve escludersi che emergano chiari ed univoci elementi rilevatori che, con ragionevole grado di certezza, possano integrare l'ipotesi di esclusione dal concorso prefigurata dall'art. 13, comma quarto, del d.P.R. n. 487/1994.
Per le ragioni che precedono l'appello va accolto con assorbimento dei motivi non esaminati; per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grato ed annullato l'atto di esclusione con esso impugnato.
Ricorrono motivi per compensare le spese le giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l'atto di esclusione con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.