Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 20 marzo 2006, n. 1437
FATTO
In seguito all'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Sardegna, tenutesi nel 2004, due consiglieri non eletti e tre elettori hanno impugnato le operazioni elettorali, per motivi tutti attinenti all'ammissione delle liste elettorali, e hanno chiesto l'annullamento dell'elezione.
I motivi originari sono quindici, di cui il secondo è stato poi abbandonato; alcuni motivi sono articolati in più censure; i motivi da 1 a 11 contengono censure contro l'ammissione di liste circoscrizionali, i motivi da 12 e 13 contengono censure d'illegittimità derivata contro l'ammissione di liste regionali, il motivo 14 contiene una censura di generale inattendibilità del risultato elettorale, il motivo 15 contiene la censura d'inammissibilità della lista regionale Sardegna Insieme, collegata con il presidente eletto. I motivi, con la sottonumerazione delle varie censure contenute in singoli motivi, si possono riassumere come segue.
1a) Nelle liste Alleanza Popolare-UDEUR presentate nelle otto circoscrizioni, la grandissima parte delle firme degli elettori presentatori era stata apposta su fogli aggiuntivi privi del contrassegno di lista e delle generalità dei candidati, e non congiunti all'atto principale in modo tale da garantire che la congiunzione fosse avvenuta prima dell'apposizione delle firme degli elettori.
1b) Nella circoscrizione di Cagliari, uno dei fogli aggiuntivi recava tre firme con autenticazione priva di data, un altro foglio recava venti firme prive di autenticazione.
1c) Nella lista AD-UDEUR della circoscrizione di Nuoro oltre 800 firme su 1086 erano state autenticate da un consigliere comunale, il signor Piero Zuddas, candidato nella lista stessa.
3) Le liste denominate DS-Sinistra Federalista Sarda, Verdi, SDI Socialisti democratici Italiani, PSd'AZ Partito sardo d'Azione, Sardigna Natzione, in tutte le otto circoscrizioni erano state formate su fogli nei quali i contrassegni di lista erano stati incollati mediante bollini adesivi.
4) Le liste denominate Alleanza Popolare-UDEUR, SDI Socialisti democratici Italiani, PSd'AZ Partito sardo d'Azione, Sardigna Natzione, IRS Indipendentia, in tutte le otto circoscrizioni erano state formate su fogli nei quali i contrassegni di lista erano stampati in bianco e nero anziché con i colori con i quali sono poi comparsi sui manifesti e nelle schede elettorali.
5) Nella lista IRS Indipendentia presentata nella circoscrizione del Medio Campidano l'autenticazione della firma di gran parte dei presentatori era avvenuta con le formule "conoscenza personale", "conoscenza", "conoscenza diretta", o senza neppure quelle diciture e nessuna idonea ed esauriente indicazione di un documento d'identità.
6a) Le liste PSd'Az-Partito Sardo d'Azione presentate nelle circoscrizioni del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias erano prive dell'indicazione della modalità di riconoscimento degli elettori.
6b) Inoltre l'autenticazione delle firme apposte sul foglio aggiuntivo 22 della lista PSd'Az-Partito Sardo d'Azione di Carbonia-Iglesias era priva di data.
Escludendo le sottoscrizioni irregolari, le due liste non raggiungevano il numero minimo di firme richiesto per ammettere la lista alla competizione elettorale.
7) Le irregolarità denunciate con i motivi quinto e sesto inficiavano anche le liste DS-Sinistra Federalista Sarda presentate nelle circoscrizioni di Carbonia- Iglesias, Cagliari e Nuoro; in particolare:
7a) autenticazioni con la formula "conoscenza personale", e
7b) per la lista della circoscrizione di Cagliari, le autenticazioni sui fogli aggiuntivi 140 e 118 erano prive di autenticazione.
8) Le liste Sardegna Nazione di tutte le otto circoscrizioni presentavano i medesimi vizi denunciati con i motivi precedenti, e in particolare quello di mancata indicazione delle modalità d'identificazione dei sottoscrittori delle liste. Si è poi chiarito che le liste erano state presentate in sei delle otto circoscrizioni, escluse cioè le circoscrizioni del Medio Campidano e di Lanusei-Ogliastra.
9) Lo stesso che il motivo 8 per la lista SDI-Socialisti Democratici Italiani presentata nella circoscrizione di Oristano.
10) La lista Verdi nella circoscrizione di Sassari era stata presentata con 946 firme, contro le 1000 occorrenti, mentre il deposito di altre firme era avvenuto oltre la scadenza del 15 maggio 2004.
11) Nelle liste denominate Il Movimento, presentate nelle circoscrizioni di Sassari e Cagliari, su quasi tutti i moduli aggiuntivi era scritto che la lista era collegata con l'omonima lista regionale, mentre nell'atto principale era scritto che la lista era collegata con la lista regionale UDS-Progetto Nazionalitario-Sardi Uniti e Natura Ambiente Tradizioni-NAT.
12) Le illegittime ammissioni di liste provinciali, denunciate con i motivi precedenti, travolgevano anche l'ammissione delle liste regionali Sardigna Libera e IRS-Indipendentia, tenuto conto dell'articolo 1 comma 3 della legge 23 febbraio 1995 n. 43, secondo cui la presentazione di una lista regionale è nulla se la lista non è collegata con liste presentate in almeno la metà delle province della regione (in Sardegna, in almeno quattro circoscrizioni).
13) Ugualmente, le illegittime ammissioni delle liste Il Movimento a Cagliari e Sassari travolgeva l'ammissione della lista regionale UDS-NAT-Il Movimento.
14) Le numerose illegittimità dedotte con i precedenti motivi travolgono la validità delle votazioni e l'intero risultato elettorale.
15a) Tutte le dichiarazioni di collegamento (delle liste circoscrizionali) alla lista regionale Sadegna Insieme, allegate alla lista medesima, erano state rilasciate da persone che, nelle date in cui tali dichiarazioni erano state rilasciate, non erano state designate dai rispettivi presentatori delle liste provinciali; le designazioni dei presentatori delle dichiarazioni di collegamento, infatti, erano contenute nelle liste, tutte con date successive alle presentazioni delle dichiarazioni di collegamento.
Inoltre:
15b1) la dichiarazione di collegamento della lista AP-UDEUR di Sassari, rilasciata dal signor Giovanni Maria Canu, era priva di data, come lo era l'autenticazione della firma del signor Canu;
15b2) la firma della dichiarazione di collegamento della lista AP-UDEUR di Olbia-Tempio, rilasciata dal signor Cesare Lorenzo Cadeddu a Olbia, era stata autenticata da un consigliere provinciale di Sassari, ossia fuori dal territorio di competenza del pubblico ufficiale autenticante;
15b3) la dichiarazione di collegamento della lista Progetto Sardegna per la circoscrizione di Cagliari era stata firmata dal signor Maurizio Piras l'11 maggio 2004, ma la sua firma era stata autenticata il giorno successivo;
15b4) la dichiarazione di collegamento della lista La Margherita per la circoscrizione di Carbonia-Iglesias, firmata dal signor Pierfranco Gaviano, era stata autenticata da un funzionario comunale di Carbonia non identificabile;
15b5) la dichiarazione di collegamento della lista DS-Sinistra federalista Sarda per la circoscrizione di Oristano, firmata dal signor Raimondo Ignazio Cadeddu, era stata autenticata in Solarussa da un impiegato comunale di Solarussa;
15b6) la dichiarazione di collegamento della lista DS-Sinistra federalista Sarda per la circoscrizione di Sassari, firmata dalla signora Giovanna Vargiu, era stata autenticata in Ossi da un impiegato comunale di Ossi;
15b7) la dichiarazione di collegamento della lista La Margherita per la circoscrizione di Olbia-Tempio, e quelle della lista DS-Sinistra Federalista Sarda per le circoscrizioni di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano e di Sassari, recavano autenticazioni delle sottoscrizioni prive dell'indicazione delle modalità d'identificazione del sottoscrittore.
15c) L'invalidità delle dichiarazioni di collegamento alla lista regionale travolgeva la validità dell'ammissione delle liste circoscrizionali.
In corso di causa e in séguito alle verificazioni eseguite, i ricorrenti hanno presentato atti di motivi aggiunti, contenenti, oltre a richieste istruttorie, motivi che si possono indicare e riassumere come segue.
- A completamento del motivo 1a (fogli aggiuntivi privi del contrassegno di lista e delle generalità dei candidati) sono stati, relativamente alle tre circoscrizioni di Cagliari, Sassari e Ogliastra, puntualmente indicati gli atti affetti dalle irregolarità denunciate.
- A completamento del quarto motivo (contrassegni in bianco e nero), sono stati indicati alcuni degli atti ai quali la censura si riferisce.
- A completamento dei motivi 5 e 7a (firme dei presentatori delle liste per conoscenza diretta o senza specificazione del documento d'indentità), sono stati indicati alcuni degli atti ai quali la censura si riferisce, ed è stato precisato che la violazione denunciata consiste nell'abnorme numero di firme autenticate per conoscenza personale).
- A completamento delle censure dedotte con il quindicesimo motivo, i ricorrenti hanno aggiunto altri casi di viziata autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di collegamento; hanno specificato che in alcuni casi nei fogli aggiunti delle liste mancava l'indicazione dei presentatori della dichiarazione di collegamento, e hanno fornito un elenco delle date di presentazione, delle liste e delle dichiarazioni di collegamento.
Nelle difese presentate in corso di causa e nella discussione finale, i ricorrenti hanno chiesto che il giudice amministrativo procedesse, eventualmente, alla correzione dei risultati elettorali.
Il tribunale amministrativo regionale con sentenza non definitiva 24 gennaio 2005 n. 110, nei confronti della quale sono state fatte riserve d'appello, ha respinto alcune delle eccezioni proposte dai controinteressati. In particolare, ha respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo; ha dichiarato manifestamente infondata un'eccezione d'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni delle leggi elettorali; ha respinto le eccezioni di tardività del ricorso contro l'ammissione delle liste, d'inammissibilità del ricorso collettivo, d'inammissibilità del ricorso per omessa notifica a tutti i controinteressati nei termini per la proposizione del ricorso, d'inammissibilità del ricorso per tardività del suo deposito. Con la sentenza definitiva indicata in epigrafe ha respinto la domanda d'estromissione dal giudizio del Consiglio regionale e ha giudicato fondati alcuni motivi di ricorso, e precisamente:
1) il motivo 1c, relativo al fatto che 800 delle oltre 1000 firme di presentazione della lista AP-UDEUR di Nuoro erano state autenticate da persona iscritta nella lista medesima;
2) il sesto motivo (autenticazioni prive dell'indicazione della modalità di riconoscimento degli elettori nelle liste PSd'Az-Partito Sardo d'Azione presentate del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias);
3) l'ottavo motivo, relativamente alle autenticazioni prive dell'indicazione della modalità di riconoscimento degli elettori nelle liste circoscrizionali di Sardegna Nazione;
4) il decimo motivo, di tardiva presentazione della lista Verdi di Sassari (le sottoscrizioni, con i documenti dei relativi sottoscrittori, necessarie per raggiungere i mille presentatori, erano state presentate in parte il 16 e in parte il 17 maggio, oltre il termine di scadenza del 14 maggio).
Il tribunale amministrativo regionale ha esaminato, respingendoli o dichiarandoli inammissibili, tutti gli altri motivi. In particolare, ha dichiarato inammissibile per genericità la censura 1a, e inammissibili, nonostante le allegazioni dei ricorrenti di avere incontrato grandi difficoltà ad ottenere ed esaminare gli atti, le specificazioni fornite con motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibile per genericità la censura 1b (mancanza di autenticazioni su un foglio aggiuntivo); inammissibili per genericità, e in ogni caso non fondati in diritto, i motivi n. 3 (contrassegni apposti con bollini adesivi), n. 4 (contrassegni in bianco e nero), n. 5 n. 7a e n. 9 (eccessivo numero di autenticazioni per conoscenza personale); inammissibile, perché non rilevante sul numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione della lista, il motivo 7 b (sottoscrizioni non autenticate).
È stato respinto l'undicesimo motivo, con il quale i ricorrenti avevano rappresentato che le liste "Il Movimento" di Sassari e Cagliari recavano due diverse indicazioni di collegamento con liste regionali, una nell'atto principale e una diversa sui fogli aggiunti. Premesso che la doglianza era provata in fatto, il giudice di primo grado ha stabilito che l'anomalia non è invalidante, posto che la dichiarazione di collegamento è atto distinto dalla lista.
Sono stati giudicati infondati i motivi 12 e 13 (invalidità delle liste regionali in conseguenza di quella delle circoscrizionali collegate), stanti le pronunce di rigetto dei motivi attinenti alle liste circoscrizionali.
È stato respinto il quattordicesimo motivo, d'invalidità dell'intera votazione per l'alterazione della scelta offerta agli elettori.
Il giudice di primo grado ha respinto, dopo avere dichiarato inammissibile l'ampliamento delle censure contenuto nei motivi aggiunti, anche il quindicesimo motivo, con il quale i ricorrenti avevano dedotto l'illegittima ammissione della lista regionale della lista Sardegna Insieme perché le dichiarazioni di collegamento delle liste circoscrizionali erano state presentate da persone non ancora incaricate di effettuare le dichiarazioni medesime e perché le dichiarazioni di collegamento non erano state debitamente autenticate. Su questo secondo punto il giudice di primo grado ha rilevato che nessuna norma prevede che le dichiarazioni di collegamento debbano essere autenticate; sul primo punto ha stabilito che l'articolo 1, comma 8, della legge n. 43 del 1995 non ricollega nessuna sanzione al fatto che la dichiarazione di collegamento sia resa da soggetti a ciò designati in data successiva, e che in ogni caso una designazione successiva può essere interpretata come ratifica della legittimazione originariamente carente.
Infine il tribunale amministrativo regionale ha stabilito che l'accoglimento dei motivi di ricorso giudicati fondati non comportava l'annullamento dell'elezione, perché, "le illegittimità accertate nella competizione elettorale contestata non sono di entità tale da comportare uno stravolgimento del risultato raggiunto dalla lista regionale vincitrice" e "con riferimento ai risultati elettorali nelle circoscrizioni provinciali... alla luce dei risultati conseguiti dalle liste illegittimamente ammesse, il Collegio ritiene che la loro presenza non abbia gravemente falsato il risultato delle elezioni nelle diverse circoscrizioni".
Appellano quattro degli originari ricorrenti, i quali si dolgono prima di tutto dell'illogicità di quest'ultima statuizione; si dolgono poi della ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti, adducendo a giustificazione le grandissime difficoltà incontrate per visionare gli atti del procedimento elettorale, e infine ripropongono le censure respinte o dichiarate inammissibili.
L'avvocato Pittalis, proclamato eletto consigliere regionale dopo la sentenza di primo grado, propone appello incidentale, chiedendo, in via subordinata ossia per il caso che la Sezione decida di correggere i risultati delle elezioni, di escludere la lista circoscrizionale di Nuoro PSd'Az-Partito Sardo d'Azione.
Altro appello incidentale è stato proposto dai signori Cassano, Dedoni e Pisano, consiglieri regionali, i quali sostengono che il ricorso originario è inammissibile perché i ricorrenti non hanno fornito la prova che le censure ivi dedotte superavano la "prova di resistenza"; impugnano i capi della sentenza che hanno giudicato fondati i motivi di ricorso 1c, 6, 8 e 10; e ripropongono, a proposito del motivo 1a (giudicato inammissibile), la tesi, respinta dal giudice di primo grado, che all'elezione del Consiglio regionale della Sardegna non si applica la normativa statale sulla presentazione delle liste, bensì quella regionale sarda secondo cui non occorrono sottoscrizioni di elettori per presentare liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere regionale rappresentati nel Consiglio.
DIRITTO
1. L'appello per la riforma della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha respinto il ricorso, proposto contro l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004, è infondato.
2. Il ricorso di primo grado è stato proposto da due consiglieri non eletti e da tre elettori, i quali hanno dichiarato, nell'atto introduttivo del giudizio che la ragione per la quale avevano ritenuto di dover adire il giudice amministrativo consisteva nel fatto "che sono state ammesse a partecipare numerose liste regionali e provinciali che dovevano, invece, essere ricusate a causa di molteplici illegittimità, tali da viziare insanabilmente, e, quindi, travolgere, l'intero risultato elettorale".
Da tale affermazione e dal tenore delle censure prospettate, che, pur investendo aspetti particolari delle operazioni di presentazione delle liste, non presentano alcuna specifica contestazione circa la posizione di singoli candidati eletti o il numero di seggi attribuito a questa od a quella lista, si ricava come l'interesse legittimante la domanda di annullamento delle operazioni elettorali investe l'intero procedimento elettorale con il fine precipuo di un annullamento che consenta la ripetizione integrale delle elezioni regionali.
Ciò consente di poter affermare come l'insieme delle censure vada analizzato, non soltanto sotto l'angolo visuale dell'accertamento di singole illegittimità, ma anche di quello dell'idoneità di queste di consentire il travolgimento delle operazioni elettorali nel loro complesso.
Il giudice di primo grado, dopo aver affrontato e risolto alcune questioni pregiudiziali, ha giudicato fondati alcuni motivi di ricorso, che contestavano l'ammissione alla competizione elettorale delle liste AP-UDEUR di Nuoro, PSd'Az-Partito Sardo d'Azione del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias, Sardegna Nazione e Verdi di Sassari, ha respinto o dichiarato inammissibili le altre censure concernenti l'ammissione della lista Sardegna Insieme. Ha quindi conclusivamente stabilito che l'accoglimento dei motivi di ricorso giudicati fondati non comportava l'annullamento dell'elezione, perché, "le illegittimità accertate nella competizione elettorale contestata non sono di entità tale da comportare uno stravolgimento del risultato raggiunto dalla lista regionale vincitrice" e "con riferimento ai risultati elettorali nelle circoscrizioni provinciali... alla luce dei risultati conseguiti dalle liste illegittimamente ammesse, il Collegio ritiene che la loro presenza non abbia gravemente falsato il risultato delle elezioni nelle diverse circoscrizioni".
L'appello parte dalla contestazione di quest'ultima statuizione, per lamentare poi la ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti, e infine riproporre le censure respinte o dichiarate inammissibili.
3. Quanto alla prima di questione, la tesi degli appellanti è che, in presenza di un sistema elettorale fondato sull'elezione del presidente, su coalizioni di liste collegate contrapposte, su soglie di sbarramento, sull'attribuzione del premio di maggioranza, la partecipazione di liste, che avrebbero dovuto essere escluse, incide di per sé sul risultato complessivo, in quanto non consente in radice una ricostruzione ex post di ciò che sarebbe successo ove quella lista non avesse partecipato. Ecco perché l'ammissione illegittima di una lista renderebbe necessaria la rinnovazione del procedimento elettorale nella sua totalità. È appena il caso di aggiungere che, ove la tesi fosse fondata, ciò renderebbe irrilevante l'attività condotta dal primo giudice, il quale, analizzati i risultati conseguiti dalle liste illegittimamente ammesse, li ha ritenuti di entità tale da non incidere sul risultato raggiunto dalla lista regionale vincitrice.
La tesi degli appellanti però non può essere condivisa.
In primo luogo perché l'affermazione del primo giudice va posta in relazione alla domanda proposta dai ricorrenti, che era di annullamento delle intere operazioni elettorali e non di correzione parziale del risultato elettorale; domanda che costituisce la proiezione sul piano processuale di un interesse legittimo alla ripetizione integrale delle elezioni, nella prospettiva di una sostituzione della coalizione risultata vincente con l'altra uscita soccombente dalla tornata elettorale. Ed è questo l'interesse cui va riferita la prova di resistenza, cui peraltro si riferisce un motivo contenuto nell'appello incidentale proposto dai signori Cassano, Dedoni e Pisano, per valutare se vi sia una correlazione diretta tra l'illegittimità riscontrata e il raggiungimento dell'obiettivo che il ricorrente ha inteso perseguire. Solo entro questi limiti infatti può agire la giurisdizione di legittimità attribuita al giudice amministrativo nella materia elettorale, che non assolve una funzione di astratto riscontro della legittimità delle operazioni elettorali o di mero riesame del procedimento, ma rappresenta uno strumento di tutela accordato ai cittadini per conseguire uno scopo utile, attraverso un processo nel quale l'illegittimità acquista rilievo giuridico in tanto in quanto la rimozione degli effetti pregiudizievoli da essa generati consenta di realizzare l'interesse introdotto nel giudizio dalla parte che si ritiene offesa dall'agire scorretto, cioè fuori della regola, dell'Amministrazione.
Ora, non è dubbio che, rispetto all'interesse alla rinnovazione totale delle elezioni, prospettato dai ricorrenti, l'indagine condotta dal primo giudice sulla rilevanza delle illegittimità riscontrate, non solo è possibile, perché la ricostruzione ex post ancorché resa difficile dai meccanismi particolari della legge elettorale della Sardegna può essere sempre essere effettuata, ma è anche essenziale, perché solo in tale modo è possibile accertare se queste siano di entità tale da giustificare l'annullamento delle intere operazioni elettorali.
In secondo luogo, con riferimento al campo specifico del ricorso elettorale, occorre rilevare come la giurisprudenza in questa sezione ha già avuto modo di precisare che "nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente la conservazione - nei limiti del possibile - degli atti giuridici e dalla massima utilizzazione dei relativi effetti e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della liste illegittimamente ammesse. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse va esercitato il potere di correzione" (Consiglio di Stato, sezione quinta, 7 marzo 2001, n. 1343).
Ora, nel caso di specie, posto che la correzione dei risultati elettorali non costituisce l'oggetto della domanda introdotta in primo grado, l'affermazione del primo giudice secondo il quale la partecipazione del liste ammesse, per l'esiguità dei voti da esse conseguiti, non ha inciso sui risultati complessivi della competizione elettorale, rappresenta una puntuale applicazione del principio giurisprudenziale.
D'altro canto, l'affermazione di un principio contrario, cioè che la sola partecipazione di liste illegittimamente ammesse debba determinare il travolgimento delle intere operazioni elettorali, oltre ad essere contraria alla logica esporrebbe inevitabilmente le istituzioni elettive ad una sorta di instabilità costituzionale, dipendendo la tenuta dei governi regionali non già dall'ampiezza del consenso popolare ma dalla presenza di vizi marginali che nulla tolgono alla sostanza della pronuncia degli elettori.
4. Quanto alla seconda questione, gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere inammissibili per genericità numerose censure dedotte col ricorso di primo grado, negando validità ai motivi aggiunti con il quale venivano sviluppate le censure.
L'assunto non può essere condiviso.
La sezione ha già avuto modo di precisare come "nel giudizio in materia elettorale il principio della specificità dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete" (sez. V, n. 370 del 4 febbraio 2004). Chiarendo ulteriormente che "corollario del riferito principio è l'inammissibilità nel giudizio elettorale, di motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure" (giurisprudenza pacifica; per tutte, sez. V, la n. 370/2004; n. 7320 del 18 novembre 2003; n. 3865 del 30 giugno 2003; n. 6811 del 13 dicembre 2002).
5. Quanto alla terza questione, la riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal primo giudice, tolti di mezzo quelli dichiarati inammissibili per genericità, il tutto, fatta salva ogni considerazione sull'idoneità di tali vizi di contribuire sul piano quantitativo al travolgimento delle operazioni elettorali, si riduce nella sostanza alla risposta a due quesiti.
Se erano ammissibili le liste "Il Movimento" di Sassari e Cagliari, che recavano due diverse indicazioni di collegamento con liste regionali, una nell'atto principale e una diversa sui fogli aggiunti.
Sul punto, occorre ribadire che l'anomalia comunque non è invalidante, posto che la dichiarazione di collegamento è atto distinto dalla lista.
Il secondo quesito è se le dichiarazioni di collegamento delle liste circoscrizionali possano essere presentate da persone non ancora incaricate di effettuare le dichiarazioni medesime e se le dichiarazioni di collegamento debbano essere autenticate. A tale riguardo il Collegio non vede motivi per discostarsi da quanto argomentato dal giudice di primo grado ha rilevato, quanto al primo punto, che l'articolo 1, comma 8, della legge n. 43 del 1995 non ricollega nessuna sanzione al fatto che la dichiarazione di collegamento sia resa da soggetti a ciò designati in data successiva, e che in ogni caso una designazione successiva può essere interpretata come ratifica della legittimazione originariamente carente, e , quanto al secondo punto, che nessuna norma prevede che le dichiarazioni di collegamento debbano essere autenticate.
6. L'appello principale, pertanto, va respinto.
L'esito del giudizio comporta l'assorbimento degli appelli incidentali.
7. Appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, respinge l'appello indicato in epigrafe, e compensa le spese di giudizio.