Tribunale di Torre Annunziata
Sezione distaccata di Castellammare Di Stabia
Sentenza 2 maggio 2005, n. 121

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 7 febbraio 2003 presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, il D.G. chiedeva che fosse ingiunto alla Assitalia S.p.a. di consegnare la documentazione relativa alle polizze concernenti il contratto di assicurazione avente ad oggetto la r.c.a. per l'autovettura tg. [omissis], attesa l'inottemperanza della medesima compagnia assicuratrice alla richiesta formulata con raccomandata del 18 dicembre 2002.

Con decreto ingiuntivo n. 86/03 il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia ingiungeva alla Assitalia S.p.a. di consegnare al ricorrente copia delle polizze assicurative per la r.c.a. contratte a decorrere dal 1994 fino al 2002 dal medesimo ricorrente per l'autovettura predetta e copie delle quietanze attestanti i premi corrisposti, oltre al pagamento delle spese della procedura monitoria.

Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2003, l'Assitalia S.p.a. spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo la nullità di quest'ultimo e l'inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio giacché il provvedimento opposto esorbitava dai limiti di cui all'art. 633 c.p.c. e si risolveva in un aggiramento dei limiti previsti per l'ordine di esibizione di documenti, oltre al fatto di essere stato emesso in difetto di prova scritta.

In via subordinata eccepiva l'inesistenza e comunque la prescrizione del diritto del ricorrente all'esibizione dei documenti richiesti ex art. 2952 c.c., nonché la illegittimità della condanna alle spese disposta con il medesimo decreto, giacché la consegna delle polizze era comunque subordinata dall'art. 1888 c.c. al pagamento delle spese necessarie da parte del richiedente.

Chiedeva che fosse dichiarata la inammissibilità dell'azione monitoria ovvero la nullità del decreto opposto; che, in subordine, fosse accertata l'insussistenza del diritto del ricorrente; che, in ulteriore subordine, fosse revocato il decreto opposto nella parte relativa alla condanna alla spese.

Si costituiva in giudizio il D.G. il quale contestava le avverse deduzioni, osservando come il ricorso introduttivo era volto ad ottenere la consegna di una cosa mobile determinata ex art. 633 c.p.c. e tale doveva sicuramente considerarsi la polizza.

Deduceva, inoltre, che essa opponente era tenuta a consegnare copia delle polizze o delle quietanze ex art. 1888 c.c., laddove nel caso di specie aveva ignorato completamente la richiesta fatta da esso ricorrente e non aveva affatto condizionato la consegna al pagamento delle spese.

Chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della spiegata opposizione.

Con sentenza n. 295/04 il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale ultima sentenza ha proposto appello la Assitalia S.p.a., la quale in via preliminare ha dedotto la nullità del gravato provvedimento per omessa o insufficiente motivazione - giacché dalla lettura della parte motiva della sentenza non sarebbe possibile dedurre l'iter argomentativo seguito dal giudice onde pervenire alla adottata decisione - e ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito.

Nel merito ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui il giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dell'appellato in virtù del combinato disposto degli artt. 1888 e 2952 c.c.

Ha dedotto poi in ordine alla inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria nel caso di specie e ha sottolineato nuovamente come in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso in mancanza di prova scritta del diritto fatto valere dal ricorrente, laddove lo stesso giudice dell'opposizione avrebbe poi ritenuto sufficiente la prova indiziaria posta a base del provvedimento monitorio anche nella successiva fase di merito.

Ha sottolineato la specialità del contratto di assicurazione che richiede la forma scritta ad probationem ex art. 1888 c.c. e che deve essere provato necessariamente attraverso l'esibizione della polizza.

Ha concluso chiedendo preliminarmente la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia per essere competente il Giudice di Pace di Roma.

Nel merito ha chiesto la declaratoria della erroneità e dell'ingiustizia della sentenza impugnata, attesa la inammissibilità dell'azione monitoria posta in essere, con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata ha chiesto la declaratoria di prescrizione del diritto fatto valere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituito in giudizio il D.G. il quale ha controdedotto in ordine a tutte le cesure sollevate dell'appellante avverso la gravata sentenza e ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto avverso sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

Su richiesta di parte appellante, all'udienza del 21 febbraio 2005, veniva disposto rinvio della causa ai sensi dell'art. 352, comma 5, c.p.c. con la concessione del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali.

All'udienza del 18 aprile 2005, all'esito della discussione orale, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va osservato che la presente controversia, essendo stata instaurata con atto di citazione in primo grado notificato in data 20 marzo 2003, ricade sotto la disciplina dall'art. 113 c.p.c. così come modificato dal d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito in l. 7 aprile 2003, n. 63, il quale espressamente prevede che, per le controversie instaurate dopo il 10 febbraio 2003 (art. 1-bis d.l. cit.), il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda millecento euro, con esclusione di quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.

Nel caso di specie, rientrando indubitabilmente tra questi ultimi il rapporto giuridico per cui è causa, deve ritenersi che correttamente il Giudice di Pace adito in prime cure ha deciso la controversia in oggetto secondo diritto e che ritualmente avverso la relativa decisione è stato proposto appello dinanzi al Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 339, commi 1 e 3, e 341 c.p.c.

A parere del Tribunale priva di pregio si palesa la denuncia della nullità della gravata sentenza per omessa o insufficiente motivazione, atteso che dalla lettura della parte motiva del provvedimento impugnato è perfettamente comprensibile quale sia stato l'iter logico posto dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione in ordine a tutte le contestazioni sollevate dall'opponente.

La correttezza o meno delle argomentazioni medesime, poi, è questione afferente al merito del presente giudizio e non già al lamentato vizio procedurale.

Sempre in limine litis va dichiarata la inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito in prime cure proposta per la prima volta in appello.

Ed invero, sebbene parte appellante affermi di aver formulato riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva pronunciata dal Giudice di Pace, da quanto è dato rilevare dagli atti di causa nessuna decisione in tal senso è stata resa dall'organo giudicante in primo grado, né l'eccezione de qua risulta essere stata sollevata in quella sede.

Orbene, è noto che l'art. 345, comma 2, c.p.c., nel vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio, configura una schema procedimentale improntato al principio della revisio prioris istantiae: ne consegue che la violazione di tale regola va rilevata anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna rilevanza l'accettazione del contraddittorio, proprio come verificatosi in realtà nel caso di specie (ex plurimis Cass. 4190/2001).

Quanto al merito, a parere del Tribunale, ai fini della corretta intelligenza di tutti i profili afferenti alla vicenda per causa, va in primo luogo esaminato l'aspetto relativo alla ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria onde ottenere attraverso quest'ultima la consegna di determinati documenti.

Sotto tale profilo parte appellante espressamente deduce che il decreto ingiuntivo opposto sia «inammissibile ed abnorme perché emesso fuori delle ipotesi previste dall'art. 633 c.p.c.».

La censura è infondata e va pertanto disattesa.

A tal uopo appare appena il caso di evidenziare come il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata menzionato dall'art. 633, comma 1, c.p.c. non ha natura diversa, se non per l'oggetto della prestazione, dal diritto di credito ad una somma di denaro ed è quindi parte della categoria generale del credito quale unica situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede monitoria.

In virtù di tali considerazioni, infatti, la più attenta dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'escludere che il termine "consegna" possa estendersi fino a ricomprendere l'azione di rivendicazione o altra azione restitutoria conseguente alla violazione di un diritto reale di godimento, poiché per tali pretese appare più appropriato il termine "restituzione".

Inoltre, l'esercizio dell'azione di rivendicazione sarebbe estraneo alla struttura e alla natura stessa del procedimento per ingiunzione, soprattutto per quanto concerne la prova scritta del diritto fatto valere.

Invece, per quanto riguarda precipuamente l'ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria onde ottenere la consegna di documenti determinati, osserva questo Giudice come già da tempo parte della giurisprudenza di merito abbia fornito a tale interrogativo risposta positiva.

Ed invero, in materia è ormai nota la pronuncia del Tribunale di Milano alla stregua della quale l'ordine impartito ad una banca diretto a far ottenere ad un curatore fallimentare copia degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con l'istituto di credito dall'impresa fallita può essere oggetto di decreto ingiuntivo (Trib. Milano, 21 giugno 1996, Foro it., 1996, I, 3200).

Ed ancora prima la Pretura di Bari aveva ritenuto che è ammissibile, in caso di inerzia dell'ente, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Inps al fine di ottenere il rilascio di un estratto conto attestante i dati contributivi e retributivi ai fini del calcolo pensionistico (Pret. Bari, 27 novembre 1990, Foro it., 1991, I, 958).

Ritiene il Tribunale che tale opzione ermeneutica meriti di essere condivisa, specie nel caso in cui la pretesa volta ad ottenere la consegna di un documento si ponga quale atto di esercizio di un diritto di credito rinveniente la sua fonte in un contratto o in una norma di legge applicabile a quest'ultimo.

Orbene, per quanto concerne specificamente il contratto di assicurazione, l'art. 1888 c.c., dopo aver previsto al suo secondo comma che l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza o altro documento da lui sottoscritto, al terzo comma espressamente prevede che il medesimo assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e spese del contraente, duplicati o copie della polizza.

Come sostenuto da autorevole dottrina, gli obblighi di cui all'art. 1888, commi 2 e 3, c.c. trovano il loro fondamento nella buona fede di cui all'art. 1375 c.c. e legittimano l'assicurato, in caso di inadempimento, ad agire in giudizio per l'emissione e la consegna del documento, nonché per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Tanto osservato, in virtù di tutte le considerazioni che precedono, a parere del Tribunale non sussistono ostacoli di sorta a concludere nel senso dell'ammissibilità dell'attuazione del diritto di credito del contraente di cui all'art. 1888 cit. attraverso il ricorso alla procedura monitoria.

Giova ribadire ancora che il diritto in questione trova il suo fondamento nel contratto di assicurazione, atteso che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza della S.C. di legittimità, per diritti derivanti dal contratto di assicurazione devono intendersi non solo quelli fondati su una clausola contrattuale, ma anche quelli fatti valere in virtù di una norma di legge che regola il rapporto contrattuale (cfr. in motivazione Cass. 5683/1984).

Tali considerazioni privano di pregio anche l'argomentazione svolta da parte appellante secondo la quale con il ricorso alla procedura monitoria il ricorrente avrebbe aggirato le norme processuali sulla formazione della prova e sulla sua acquisizione in giudizio.

Ed invero, ritiene questo Giudice che il problema vada affrontato sotto il diverso profilo della sussistenza o meno dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione e non già nella prospettiva della sindacabilità della scelta del mezzo attraverso il quale un soggetto decida di ottenere un determinato risultato giuridicamente apprezzabile, indipendentemente poi dalle finalità di ordine pratico che il medesimo soggetto intenda perseguire attraverso la soddisfazione del suo diritto.

Orbene, come chiarito dalla costante giurisprudenza della S.C. di legittimità, l'interesse ad agire non può in nessun caso ritenersi legittimamente escluso dalla possibilità dell'esperimento di azioni e di rimedi alternativi tesi alla tutela della medesima situazione giuridica ovvero al conseguimento del medesimo risultato giuridicamente apprezzabile (ex plurimis Cass. 486/1998).

A tutto concedere, alla stregua delle motivazioni espresse dal ricorrente nell'atto introduttivo del procedimento monitorio, per quanto le stesse possano ritenersi rilevanti nel caso di specie, non v'è chi non veda come l'interesse ad ottenere copie o duplicati delle polizze tendeva a soddisfare un'esigenza prodromica all'instaurazione del successivo giudizio inteso ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza dalla partecipazione della compagnia assicuratrice all'accordo vietato dalla l. 287/1990 e sanzionato dall'AGCM, esigenza consistente nella necessità di valutare preliminarmente all'instaurazione della lite l'effettiva sussistenza del danno asseritamente concretizzato dall'illecito aumento dei premi praticati dall'assicuratore e pagati dal contraente.

A parere di questo Giudice, parimenti infondata e non meritevole di essere condivisa si palesa l'argomentazione svolta da parte appellante alla stregua della quale nel caso di specie, ordinando in via monitoria alla compagnia assicuratrice di consegnare copie o duplicati delle polizze, si sarebbe imposto alla medesima Assitalia non l'adempimento di un obbligo di dare, bensì un facere.

Ed invero, è noto ed indiscutibile che l'obbligazione avente come precipuo contenuto la consegna di un bene rappresenti senza dubbio un'obbligazione di dare.

Infatti, se è vero che le obbligazioni di dare sono comunemente distinte rispetto alle obbligazioni di fare, è altrettanto vero che non sempre il dare ed il fare costituiscono contenuto esclusivo dell'obbligazione.

È frequente, anzi, che l'attribuzione di un bene implichi un'attività creativa e, viceversa, che la prestazione di fare implichi l'alienazione di un bene prodotto: in questi casi il criterio distintivo tra le due categorie va ricercato nella prevalenza dell'attribuzione della res ovvero dell'attività creativa.

Come ritenuto in dottrina e giurisprudenza, la prevalente importanza dell'uno o dell'altro elemento va accertata in base al contenuto dell'impegno debitorio, dovendosi reputare prevalente il fare o il dare a seconda che l'obbligazione sia determinata dal titolo principalmente in relazione all'attività del debitore ovvero in relazione all'alienazione del prodotto finito.

Inoltre, il criterio della prevalenza ha riguardo al contenuto dell'obbligazione come determinato dal titolo ed è quindi un criterio oggettivo, dovendosi escludere che la prevalenza del dare o del fare dipenda dal giudizio soggettivo delle parti, così come non dipende dall'opinione di queste ultime la qualificazione giuridica del loro rapporto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, non v'è chi non veda come il contenuto dell'obbligo posto a carico dell'assicuratore dall'art. 1888, comma 3, c.c. sia tutto incentrato dalla norma - titolo dell'obbligo medesimo - sulla consegna delle copie o dei duplicati della polizza, sicché lo stesso non può che essere qualificato quale obbligo di dare fondato sulla indiscutibile prevalenza della traditio rei, indipendentemente dal fatto che la consegna del documento implichi logicamente la previa formazione del documento medesimo.

Per quanto concerne il profilo afferente alla prova scritta del diritto che il ricorrente deve fornire onde avere accesso alla tutela monitoria, nella fattispecie in esame non v'è chi non veda come la prova scritta del diritto non ridondi in altro che nella prova scritta del contratto da cui il medesimo diritto scaturisce.

A tal proposito è d'uopo evidenziare come, sebbene normalmente il contenuto del contratto de quo sia provato mediante la polizza, la dottrina e la giurisprudenza abbiano da tempo affermato la possibilità che la prova del contratto di assicurazione possa essere data mediante altri documenti aventi lo stesso valore della polizza.

In particolare è stato ritenuto che il certificato di assicurazione, quale atto sottoscritto dall'assicuratore e rilasciato alla controparte fornisce prova documentale del contratto di assicurazione, al pari della polizza, con riguardo alle parti di essa che espressamente riproduca (Cass. 2322/1990).

Autorevole dottrina ha ritenuto la sufficienza anche di scambi di lettere sottoscritte, purché da esse risulti il contenuto del contratto, ovvero di telegrammi o di fax in quanto ad essi si riconosca il valore di scrittura privata.

In tema di assicurazione r.c.a., dottrina specialistica, mostrandosi critica rispetto a quanto sostenuto da Cass. 4077/1985, ha addirittura sostenuto la valenza probatoria, oltre che del certificato di assicurazione, anche del c.d. contrassegno.

A parere del Tribunale, tale opzione ermeneutica merita di essere condivisa, atteso che è noto come in tema di contratti per i quali è prevista la forma scritta ad probationem la mancata osservanza dell'onere formale non impedisce comunque che il contratto sia validamente stipulato e soprattutto che dello stesso possa essere data prova mediante documenti ricognitivi o mediante confessione.

Nel caso di specie va in primo luogo osservato come il ricorrente abbia posto a fondamento del richiesto d.i. copia del certificato di assicurazione relativo alla polizza n. 0024 00371791 indicante quale data di scadenza del periodo assicurato il 17 dicembre 2001.

Inoltre, ha prodotto quietanza n. 016052 del 17 settembre 2001 attestante l'avvenuto pagamento per scadenza rata del 17 settembre 2001.

A tali documenti ben può riconoscersi efficacia probatoria del contratto di assicurazione, atteso che di quest'ultimo richiamano gli elementi essenziali e soprattutto perché risultano sottoscritti dall'assicuratore: per mera completezza è appena il caso di evidenziare come i medesimi documenti non siano stati oggetto di specifico disconoscimento ad opera della odierna appellante in fase di opposizione a decreto ingiuntivo.

Orbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, a parere del Tribunale ben può ritenersi che il ricorrente abbia dato prova scritta dell'esistenza del contratto di assicurazione quantomeno per l'anno 2001.

A fronte di tanto ben può ritenersi quindi sussistente il diritto dell'assicurato di ottenere a sua richiesta copia della polizza relativa a tale periodo.

Con i predetti documenti parte ricorrente ha assolto, limitatamente al periodo suddetto, l'onere probatorio su di lui gravante anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, giacché è noto come la documentazione che ha consentito l'emissione del decreto ingiuntivo non perda per il solo fatto dell'opposizione proposta avverso lo stesso la propria attitudine probatoria nel relativo procedimento ordinario (Cass. 3714/1986).

Ed invero, l'opposto è tenuto a dare ulteriore prova del suo diritto in sede di opposizione solo qualora quella alla stregua della quale è stato concesso il richiesto provvedimento monitorio non sia idonea a rappresentare e costituire prova piena del diritto azionato in un ordinario giudizio di cognizione.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tuttavia, nessuna prova è stata offerta nel caso di specie per il periodo che va dal 1994 al 2000.

Ed invero, a prescindere dalla considerazione secondo cui nel giudizio di opposizione non è più sufficiente la prova meramente indiziaria che sia stata ritenuta idonea alla concessione del decreto ingiuntivo, laddove l'opposto-attore in senso sostanziale è tenuto a dare piena prova del diritto azionato, nel caso di specie non sono stati offerti né in primo grado né in grado di appello elementi dai quali desumere la richiesta prova scritta della sussistenza del contratto di assicurazione - e quindi del diritto azionato - per il periodo antecedente all'anno 2001.

Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va parzialmente revocato e la domanda spiegata in giudizio dall'originario ricorrente va solo parzialmente accolta.

Infondata, infine, si palesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in giudizio sollevata dall'appellante, sia pure per considerazioni diverse da quelle poste dal primo giudice a fondamento della decisione su tale punto, sicché la gravata sentenza va corretta nei termini che seguono.

Ed invero, parte appellante invoca la prescrizione annuale del diritto fatto valere dal ricorrente in virtù del combinato disposto degli artt. 1888 e 2952 c.c.: nulla deduce, tuttavia, in ordine alla individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il predetto termine di prescrizione.

Orbene, a parere del Tribunale non è revocabile in dubbio che il diritto per cui è causa - in quanto indubbiamente derivante dal contratto di assicurazione - sia assoggettato alla prescrizione annuale ex art. 2952, comma 2, c.c.

Tuttavia, in base al tenore letterale di quest'ultima disposizione normativa, non può non osservarsi come il termine annuale di prescrizione dalla stessa previsto non possa essere fatto decorrere che dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Tanto osservato, alla stregua della previsione dell'art. 1888, comma 3, c.c., in base al quale l'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, copie o duplicati della polizza, è giocoforza concludere nel senso che il fatto costitutivo del diritto del richiedente-speculare all'obbligo dell'assicuratore di cui alla norma in esame - non possa che essere individuato nella richiesta avanzata dallo stesso contraente, sicché non può che da tal momento farsi decorrere il termine di prescrizione del diritto medesimo.

Ed infatti, che il termine di prescrizione del diritto in esame non possa essere fatto decorrere dal momento dell'emissione della polizza - considerando tale ultimo evento quale fatto costitutivo, come implicitamente vorrebbe far intendere parte appellante - è agevolmente evincibile dall'ultimo inciso dell'art. 1888, comma 3, c.c., il quale prevede che in caso di richiesta di duplicati o copie della polizza l'assicuratore può esigere la esibizione o la restituzione dell'originale.

Orbene, perché tale ultima previsione abbia un senso, deve necessariamente ritenersi che il diritto in questione non potrà che essere esercitato successivamente alla emissione della polizza medesima e il fatto costitutivo dello stesso non possa che individuarsi nella richiesta dell'assicurato.

D'altro canto, non v'è chi non veda come il diverso diritto del contraente ad ottenere copia della polizza al momento della sua emissione sia oggetto della diversa disposizione di cui all'art. 1888, comma 2, c.c.

Tanto osservato, nel caso di specie il diritto azionato non può ritenersi prescritto, giacché la richiesta delle copie o duplicati per cui è causa è datata 18 dicembre 2002 e l'azione giudiziaria volta ad ottenere il soddisfacimento della pretesa inevasa è stata esercitata in data 21 febbraio 2003 (data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) mediante notifica del decreto ingiuntivo poi opposto.

Per mera completezza, è appena il caso di evidenziare come nessuna dimostrazione sia stata data dalla Assitalia S.p.a. in ordine alla richiesta stragiudiziale di pagamento delle spese da parte del richiedente per la consegna del duplicato e della copia delle polizze richieste, sicché allo stato il relativo obbligo può ritenersi mai divenuto attuale e tale da giustificare l'inadempimento ad opera dell'assicuratore.

Da tutte le considerazioni che precedono consegue la necessità della parziale riforma della gravata sentenza in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Assitalia Assicurazioni S.p.a.

Dunque, in parziale accoglimento della domanda spiegata dal D.G., la Assitalia Assicurazioni S.p.a. va condannata alla consegna di copia o duplicato delle polizze emesse relative al contratto di assicurazione avente ad oggetto la r.c. per l'autovettura tg. [omissis] sottoscritto dal medesimo D.

In ordine alla regolamentazione delle spese, la fondatezza sia pur parziale della pretesa spiegata in giudizio dal ricorrente in sede monitoria fa ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare non ripetibili quelle afferenti a tale fase, ad onta della revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. 7354/1997).

Per le spese relative alla fase di merito, le medesime argomentazioni inducono a confermare la gravata sentenza in ordine alla condanna alle spese relative al giudizio di prime cure, ritenendo equa e congrua la liquidazione fattane dal primo giudice.

Infine, la riforma della sentenza di primo grado in ordine ai motivi posti a fondamento della decisione, la novità e la complessità della questione affrontata fanno ritenere sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Assitalia Assicurazioni S.p.a. con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti dell'appellato epigrafato avverso la sentenza n. 295/04 del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, in parziale riforma di quest'ultima, così provvede:

- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 86/03 reso dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia;

- accoglie parzialmente la domanda spiegata in giudizio dal D.G. e per l'effetto condanna l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., alla consegna di copia o duplicato delle polizze relative al contratto di assicurazione avente ad oggetto la r.c. per l'autovettura tg. [omissis] emesse in relazione a quest'ultimo per l'anno 2001;

- dichiara le spese di lite relative alla fase monitoria non ripetibili;

- conferma la gravata sentenza per il capo relativo alle spese del primo grado di giudizio;

- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.