Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 3 maggio 2005, n. 2112
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 7 agosto 2000 il capo della polizia di Stato ha irrogato all'ispettore B. la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, per essersi lo stesso ripetutamente rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la competente Commissione medico ospedaliera.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall'interessato avverso la sanzione espulsiva. A sostegno del decisum il giudice di primo grado - dopo aver rilevato che l'ispettore, allorché ha posto in essere il suo comportamento ostruzionistico, era affetto da sindrome ansiosa depressiva, per cui poteva ipotizzarsi che lo stesso non fosse consapevole della gravità della sua condotta - ha osservato che, nel caso di specie, l'amministrazione prima di ricorrere allo strumento disciplinare avrebbe dovuto esplorare la possibilità di dispensare il dipendente per inidoneità fisica o per scarso rendimento.
La sentenza è impugnata dall'amministrazione che ne chiede l'integrale riforma, deducendo un unico e articolato motivo d'appello.
All'udienza del 1° febbraio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Sostiene in generale l'appellante che il Tribunale ha posto a base della sentenza di annullamento valutazioni sul merito della vicenda all'esame, così entrando in ambiti riservati alla discrezionalità amministrativa.
In tal senso, in primo luogo l'amministrazione contesta la rilevanza e la fondatezza del giudizio formulato dal tribunale in ordine allo stato di incapacità naturale per sindrome ansioso-depressiva in cui si sarebbe (probabilmente) trovato a versare l'ispettore B. nel momento in cui ha posto in essere il comportamento ostruzionistico poi sanzionato in sede disciplinare.
Sotto un diverso profilo l'amministrazione deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto nella fattispecie attivabili, in luogo del procedimento disciplinare, le procedure per la dispensa dal servizio a causa di inabilità o per persistente insufficiente rendimento.
Le doglianze, che vanno unitariamente esaminate, sono fondate.
Al riguardo si rileva innanzi tutto che nel corso del procedimento disciplinare l'interessato non ha mai allegato la propria incapacità di intendere o volere e si è invece limitato a contestare la censurabilità del comportamento da lui tenuto.
A giudizio del Collegio, in un contesto normativo in cui l'azione o omissione rilevante disciplinarmente è quella posta in essere con coscienza e volontà, sarebbe stato in ogni caso onere della parte addurre almeno ex post, e cioè nel corso del procedimento disciplinare, la pregressa sussistenza di uno stato di disagio psichico tale da impedirle la percezione della gravità del comportamento addebitato.
In disparte tale profilo, appare comunque decisivo rilevare che nemmeno nel ricorso di primo grado l'interessato perviene ad adombrare con un minimo grado di attendibilità di aver versato, all'epoca dei fatti, in una situazione patologica suscettibile di determinare quello stato di irresponsabilità che dunque erroneamente il Tribunale ha dato per probabilisticamente acclarato, pur in contrasto con le risultanze istruttorie ed in assenza di concludenti indizi probatori.
Per quanto riguarda la mancata dispensa per inidoneità, è poi sufficiente osservare che l'interessato fu dichiarato idoneo dalla Commissione di seconda istanza e che lo stesso non aveva mai ultimato il periodo massimo di aspettativa per infermità previsto dagli artt. 68 e 70 del d.P.R. 737/1981: non sussistevano quindi i presupposti per intraprendere il relativo procedimento.
Infine, quanto al mancato utilizzo dello strumento della dispensa per insufficiente rendimento, deve rilevarsi che esso ha natura diversa dal procedimento disciplinare, in quanto rivolto ad estromettere dal servizio il personale che si sia dimostrato per un certo periodo di tempo del tutto inidoneo a svolgere i propri compiti in una valutazione globale del relativo comportamento, a prescindere da fatti specifici, tra i due procedimenti esistono indubbiamente punti di interferenza, in quanto se da un lato lo scarso rendimento non necessariamente si accompagna a mancanze disciplinari, dall'altro queste possono essere prese in considerazione al fine di valutare l'insufficiente rendimento complessivo del dipendente stesso.
Sul piano teorico, è ben vero dunque che l'ennesima mancanza posta in essere da un soggetto già sanzionato per ventisette volte con misure disciplinari (di cui due gravi) avrebbe potuto costituire anche elemento valutabile nel più ampio contesto dello scarso rendimento.
Ciò posto, è però da osservare che il giudizio in ordine alla rilevanza di fatti specifici addebitati al pubblico dipendente sotto l'aspetto immediatamente disciplinare è riservato all'amministrazione, alla quale dunque spetta in definitiva di valutare nel merito se sussistono i presupposti legali per l'attivazione - con le piene garanzie del contraddittorio - del procedimento finalizzato all'irrogazione di misure sanzionatorie disciplinari.
In questo contesto di riferimento, al giudice della legittimità spetta per converso di sindacare la scelta disciplinare dell'Amministrazione ove questa risulti viziata sotto profili di eccesso di potere che nel caso in esame, avuto riguardo alle risultanze dell'inchiesta disciplinare ed alla gravità (riconosciuta anche dal Tribunale) del comportamento ingiustificatamente ostruzionistico reiteratamente posto in essere dal dipendente, si rivelano però insussistenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono e nell'impossibilità di esaminare i profili di censura assorbiti in primo grado a causa della mancata costituzione dell'appellato il ricorso dell'Amministrazione va quindi accolto.
Ricorrono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Le spese del giudizio sono interamente compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.