Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione II
Sentenza 17 febbraio 2005, n. 590

FATTO E DIRITTO

1. La sig.ra Rossella Cardinale ha partecipato al concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in Medicina Generale (anni 1996/1997), bandito con d.m. Sanità 18 gennaio 1996.

Ammessa con riserva alla prova scritta per essersi presentata in ritardo di 5/10 minuti rispetto all'orario stabilito e riportato il punteggio di 85,27, al termine delle operazioni, veniva esclusa dalla Commissione selettiva dalla graduatoria dei candidati idonei.

Il provvedimento d'esclusione era confermato dalla Regione Puglia. Con il ricorso in esame, avverso gli atti in epigrafe indicati, ha dedotto la ricorrente la loro illegittimità in mancanza di ogni specifica preventiva comminatoria di esclusione dalla prova nell'avviso pubblicato sul BUR Puglia n.93 del 5 settembre 1996 con il quale l'assessore della sanità aveva fissato alle ore 8.00 del giorno 14 ottobre 1996 la "convocazione" dei candidati. Sarebbero stati violati anche il principio di ragionevolezza (poiché essendo l'inizio della prova fissato per le ore 9,30, l'accesso in aula con un ritardo di pochi minuti non avrebbe arrecato alcun nocumento allo svolgimento della prova) ed il principio per il quale in un qualsiasi procedimento concorsuale deve tendersi ad assicurare il maggior numero di candidati a garanzia di una miglior scelta. Si sono costitute le sig.re Maria Rotolo e Maria Domenica Ventrella. Con ordinanza n. 439 del 15 maggio 1997 (confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2084 del 1997) è stata accolta la domanda di sospensione ai fini dell'inclusione nella graduatoria di merito stilata al termine delle operazioni concorsuali e finalizzata all'ammissione al corso dei primi 290 graduati. Con memoria depositata il 5 gennaio 2005 la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

2. Il Collegio ritiene doversi dar carico d'affrontare d'ufficio le questioni:

- del permanere di un interesse ad una pronunzia;

- della eventuale necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio.

2.1. Per effetto dell'ammissione con riserva in graduatoria, disposta da questo TAR con ordinanza n. 439 del 1997, la ricorrente, che alla prova scritta aveva riportato un punteggio (85,27) utile, è stata ammessa con riserva al corso, ed ha ottenuto così interinalmente il "bene della vita" perseguito giudizialmente.

Necessita, dunque, una pronunzia che dia definitività o rimuova gli effetti dell'ordinanza n. 439 del 1997.

2.2. La procedura selettiva de quo aveva natura concorsuale in quanto le prove erano finalizzate a scegliere tra più candidati un numero definito (290) da ammettere al corso biennale di formazione specifica in medicina generale finalizzato al conseguimento di una specializzazione (non certo all'instaurazione di una rapporto di pubblico impiego).

Il corso è stato espletato da tempo e coloro che hanno conseguito la specializzazione e che seguivano nella graduatoria la ricorrente nulla hanno da che temere dal momento che la determinazione del numero dei partecipanti al corso aveva riguardo ad aspetti meramente organizzativi che il decorso del tempo ha reso oramai inattuali, tanto più che il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 256 che disciplinava la istituzione e lo svolgimento dei corsi al termine dei quali veniva rilasciato attestato valido per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della l. 23 dicembre 1978 n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è stato abrogato dall'art. 46 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

L'acquisito titolo idoneativo permetteva e permette l'accesso all'attività di medico chirurgo specialista, dipendente, libero-professionista o convenzionato; il medesimo titolo ha valore in tutti gli Stati membri della Comunità europea e non soffre di contingentamenti.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

Il d.m. 18 gennaio 1996, pubblicato sulla G.U. del 7 maggio 1996, con il quale erano dettate disposizioni sull'organizzazione ed attivazione dei corsi ed era bandito il concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso biennale, all'art. 4 demandava ad apposito avviso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della regione, "del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati" (il giorno avrebbe dovuto essere stabilito con avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima sulla G.U. della Repubblica).

Sul BUR Puglia n. 93 del 5 settembre 1996 l'assessore della sanità aveva fissato alle ore 8.00 del giorno 14 ottobre 1996 la "convocazione" dei candidati.

Sempre il sopra citato articola 4 del d.m. 18 gennaio 1996, al 5° comma, fissava alle ore 9,30 l'apertura dei plichi con i questionari inviati a ciascuna commissione dalla regione, indicando in tal modo l'ora di inizio della prova.

Lo spazio temporale intercorrente tra le ore 8.00 e le ore 9,30 doveva essere utilizzato per lo svolgimento delle incombenze burocratiche (ordinato ingresso dei candidati, operazione di loro riconoscimento e registrazione, sistemazione e distribuzione di un primo materiale in attesa dell'apertura delle buste e della dettatura o distribuzione dei test di domande a risposta multipla). L'accesso di pochi minuti in ritardo rispetto all'ora della convocazione della candidata alla sede di concorso non ha arrecato turbativa al regolare andamento della prova, né ha violato la par condicio dal momento che la candidata medesima era presente in aula, come risulta dalla lettura del verbale n. 3, ed è stata identificata quando ancora non erano stati aperti i plichi ministeriali contenenti i test, operazione compiuta regolarmente prima delle ore 9,30 (orario indicato dall'art. 5 del d.m. Sanità 18.1.1996).

In mancanza nel bando e negli avvisi di un'espressa comminatoria d'automatica esclusione, accertato che l'unico termine inderogabile non era quello di convocazione (peraltro non rispettato dai medesimi componenti della sorveglianza) ma quello d'apertura dei plichi, la Commissione e la regione Puglia, gli atti impugnati palesemente violano, come eccepito in ricorso, i principi della ragionevolezza e della logicità.

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II, accoglie il ricorso n. 1040 del 1997 e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.