Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 15 luglio 2003, n. 29581
FATTO E DIRITTO
Il Questore della Provincia di Napoli con provvedimento dell'11 settembre 2002, premesso che in occasione di un incontro di calcio disputato il 4 settembre 2002 tra le squadre del Napoli e della Reggina era stato esposto uno striscione con scritte offensive nei confronti delle forze dell'ordine e che il responsabile era stato identificato nel T., gli aveva vietato di accedere per anni uno presso tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si svolgevano competizioni agonistiche che vedevano interessato il Napoli Calcio e gli aveva prescritto di presentarsi sempre per un anno al Commissariato di zona in concomitanza con detti incontri.
Il provvedimento regolamentare notificato in data 9 ottobre 2002 alle ore 11.30 veniva convalidato dal Gip di Napoli in data 11 ottobre 2002.
Contro l'ordinanza di convalida presentava ricorso T. deducendo:
- violazione di legge per mancanza dei presupposti richiesti dall'articolo 6 legge 401/89 in quanto lo striscione contenente la frase "Digos Merda" non costituiva specifica istigazione alla violenza;
- difetto di motivazione della richiesta di convalida del Pm e dell'ordinanza di convalida del Gip che si era limitata a controllare i requisiti formali del provvedimento del questore.
Il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza annullata senza rinvio.
L'articolo 2-bis comma 2 della legge 377/01 ha introdotto un'interpretazione autentica della condotta prevista dall'articolo 6 legge 401/89 e cioè ha specificato che per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza e non invece altre forme di induzione anche solo indiretta alla violenza. Nel caso di specie lo striscione offensivo rivolto alle forze dell'ordine non è idoneo a costituire una specifica istigazione alla violenza e quindi non può costituire condotta idonea alla limitazione della libertà personale costituita dall'obbligo di presentarsi alla Pg in occasione degli incontri di calcio. In modo conforme si è già espressa alla Suprema corte con una sentenza della prima sezione 140/02, ricorrente Marinelli, con la quale era stata esclusa la fattispecie in relazione ad analogo striscione contenente la stessa offesa ma rivolta alla squadra avversa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.