Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 8 maggio 2002, n. 6577
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Bari depositato il 9 marzo 1989 Stefano T. esponeva di aver partecipato ad un concorso per l'assunzione, mediante contratto di formazione e lavoro, di ventisei dipendenti, di cui tre per la provincia di Taranto, e di avere superato le relative prove di esame, collocandosi utilmente nella graduatoria stilata per la provincia di Taranto; ma che l'Enel aveva rifiutato di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro, in quanto all'esito della visita medica predisposta, lo aveva giudicato fisicamente inidoneo, sebbene egli avesse contestato tale valutazione negativa, allegando documentazione medica comprovante la sua piena idoneità al lavoro da svolgere. Il T. chiedeva perciò la condanna dell'Enel al pagamento in suo favore dell'intero trattamento economico che avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente stipulato.
Il pretore accoglieva la domanda con sentenza del 10 maggio 1996, confermata, su appello della società soccombente, dal tribunale della stessa sede con pronuncia del 5/16 maggio 1998.
Per quello che qui ancora interessa, il giudice del gravame ha rilevato, sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio espletata, l'erroneità della diagnosi fatta dalla Usl Ba/11, che aveva riscontrato nel T. una "osteomielite", e la idoneità invece di costui, sin dal dicembre 1987, alle mansioni inerenti al profilo professionale cui si riferiva il bando di concorso, essendo lo stesso guarito dalle lesioni riportate in un incidente stradale occorsogli in precedenza. Il giudice del merito ha precisato altresì la scarsa rilevanza della accertata lieve dismetria degli arti inferiori, perché non determinava claudicazione. Ha pure sottolineato come l'Enel, malgrado le contestazioni sulla valutazione di inidoneità mosse dal T. - il quale aveva esibito certificazione medica specialistica, rilasciata in data 18 gennaio 1988, attestante la guarigione della frattura esposta della gamba destra e la sua attitudine a svolgere attività lavorativa, anche se comportante la necessità di salire su pali o sostegni di vario genere - non avesse proceduto ad una verifica della diagnosi, predisponendo una visita collegiale medica o un accertamento in istituti universitari specializzati, ma avesse continuato a ritenere attendibile il precedente referto della Usl.
Avverso questa pronuncia l'Enel ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
Il T. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione e censura la sentenza impugnata per avere affermato la idoneità fisica del T. senza adeguate argomentazioni, ma desumendola soltanto dalla erroneità della diagnosi espressa dalla Usl e dalla guarigione del predetto candidato alla data prevista per l'assunzione. Si duole che il tribunale: abbia valorizzato ai fini della decisione la circostanza relativa allo svolgimento da parte del T. di attività sportiva agonistica successivamente all'infortunio, la quale però non aveva alcun collegamento con i fatti di causa; non abbia precisato quando il T. fosse in ottime condizioni psico-fisiche, se cioè dalla data della consulenza di ufficio ovvero a quella prevista per l'assunzione; abbia trascurato alcuni dati clinici evidenziati dal consulente di parte (ipomiotrofia della coscia, dismetria degli arti inferiori, fistola al terzo medio della gamba destra).
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c., "l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo nella condotta dell'Enel". Si deduce che non poteva farsi carico alla società degli errori diagnostici commessi da medici di una struttura pubblica e si addebita alla sentenza impugnata di non avere indagato sul criterio di diligenza che l'Enel era tenuta ad adottare nella specie, considerata peraltro la necessità di procedere alla stipula del contratto di formazione e lavoro entro il termine di sei mesi dall'approvazione del relativo progetto in data 1 luglio 1987, per cui non vi era la possibilità di procedere ad ulteriori accertamenti medici dopo quelli svolti dalla Usl Ba/11 il 28 dicembre 1987.
I due motivi, che, per la connessione delle argomentazioni addotte a loro sostegno, possono essere congiuntamente trattati, sono infondati.
Come è noto, il bando di concorso per l'assunzione, in regime privatistico, di personale, all'esito di procedure selettive, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati nella graduatoria, la conclusione del contratto stesso; e pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l'obbligo di risarcire il danno, senza che, ai fini della imputabilità dell'inadempimento stesso, possano assumere rilevanza gli stati soggettivi della buona fede o del convincimento di non essere tenuto all'assunzione (cfr. Cassazione 6590/91 e vedi anche fra le più recenti 11142/98). E sempre in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento del datore di lavoro, rifiutatosi di ricevere le prestazioni lavorative del dipendente, erroneamente ritenuto fisicamente inidoneo all'espletamento dell'attività lavorativa per malattia, la quale, accertata ai sensi dell'articolo 5 legge 300/70, si era poi rilevata inesistente alla successiva verifica in sede giudiziale, si è ritenuta la mancanza di colpa del datore di lavoro in caso di errore che appaia scusabile alla stregua del criterio di ordinaria diligenza dettato dall'articolo 1176 c.c., rimanendo invece irrilevante, l'errore che derivi da fattori meramente soggettivi (Cassazione 7619/95).
Orbene, considerato che nella specie l'Enel non contesta la erroneità della diagnosi di "osteomielite" fatta dai sanitari della Usl cui essa si era rivolta per l'accertamento della idoneità fisica all'impiego del candidato - malattia della quale il giudice del merito, condividendo il parere del consulente di ufficio, ha escluso la sussistenza con statuizione non sottoposta a censura - ma tende a confutare, inammissibilmente, l'indagine compiuta dalla sentenza impugnata sull'osservanza del criterio di diligenza cui essa società era tenuta ad osservare, si deve rilevare che questa neppure ha dedotto di avere fornito la prova dell'assolvimento da parte sua dell'impegno di diligenza richiestole, cui era tenuta invocando l'esonero da responsabilità contrattuale, e, soprattutto, che il comportamento della società secondo normale diligenza è stato espressamente escluso dalla sentenza impugnata. Il tribunale infatti ha posto in evidenza come la società avesse omesso di attivarsi "per un doveroso approfondimento del caso", di fronte alla contestazione tempestivamente mossa dal T. in ordine al giudizio di inidoneità fisica formulato dall'azienda, e malgrado il T. avesse confutato tale giudizio negativo, allegando anche certificazione medica degli istituti ortopedici di Bologna in data 18 gennaio 1988, ove invece era attestata la sua guarigione clinica dalla precedente frattura alla gamba e la sua attitudine allo svolgimento delle mansioni inerenti alla posizione lavorativa per la quale aveva concorso.
La società - ha inoltre sottolineato la sentenza impugnata - pur in presenza di siffatte contestazioni dell'odierno resistente, si era adagiata sul precedente referto della locale Usl, ed inammissibili sono le argomentazioni svolte dalla ricorrente per la prima volta in questa sede circa l'impossibilità di procedere ad ulteriori accertamenti medici dopo quelli svolti dalla Usl il 28 dicembre 1987, per la necessità di procedere alla stipula del contratto di formazione e lavoro entro il termine di sei mesi dall'approvazione del relativo progetto avvenuta il 1° luglio 1987, in quanto riguardavano nuovi temi di contestazione comportanti valutazioni di circostanze prima non dedotte e di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.
Né la società ricorrente può utilmente richiamare il precedente giurisprudenziale costituito da Cassazione 9464/98, che in fattispecie relativa a licenziamento illegittimo per l'erronea incapacità fisica del lavoratore all'espletamento delle mansioni, poi esclusa dal giudice del merito in base agli accertamenti eseguiti nel corso del giudizio, ha ritenuto l'esonero da responsabilità del datore di lavoro, soltanto per il risarcimenti eccedente la misura minima delle cinque mensilità, poiché il datore di lavoro si era determinato al recesso per un errore inevitabile costituito da plurime certificazioni provenienti da servizi specialistici si strutture pubbliche. Mentre infatti nella fattispecie ora richiamata era stata affermata l'assenza di colpa del datore di lavoro a seguito di più certificazioni mediche di inidoneità fisica del dipendente, qui invece il giudice del merito, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, ha messo in evidenza come l'Enel non avesse avuto un comportamento secondo normale diligenza, non essendosi attivata per una verifica della diagnosi della Usl, il cui errore doveva quanto meno sospettare in considerazione della specifica, documentata contestazione della malattia, esclusa da altra struttura pubblica sanitaria specialistica.
Inammissibile è poi la doglianza concernente la circostanza dello svolgimento da parte del T. di attività sportiva agonistica successivamente alla guarigione della frattura della gamba, sulla quale il giudice del merito aveva pure basato il giudizio di idoneità fisica del predetto alla posizione lavorativa indicata nel bando di concorso, e che invece la ricorrente ritiene irrilevante, in quanto si risolve in una censura di fatto.
Infondati sono gli ultimi profili di censura del primo motivo, in quanto in ordine alla mancata specificazione dell'epoca dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica del T. il tribunale ha sottolineato che costui "era alla data prevista per la sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro perfettamente idoneo a svolgere l'attività lavorativa su sostegni sopraelevati, pali, scale e staffe e con deambulazione prolungata su terreni accidentati" (vedi terzultima pagina della sentenza impugnata). In ordine alla pretermissione dei dati clinici indicati dal consulente di parte dell'Enel, il tribunale ha puntualizzato la scarsa rilevanza della lieve dismetria degli arti inferiori, ed ha implicitamente ritenuto la ininfluenza degli altri dati (ipomiotrofia della coscia e la fistola in corrispondenza della placca e delle viti lasciate nella gamba dopo la riduzione della frattura del perone) ai fini del giudizio di idoneità fisica del T. all'attività lavorativa; né d'altra parte la ricorrente ha spiegato la decisività di questi ultimi due elementi riscontrati dal consulente di parte ai fini della valutazione di incapacità lavorativa.
Il ricorso va dunque rigettato e la società ricorrente, per il principio della soccombenza, è tenuta alla rifusione nei confronti del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidata in euro 16,00, oltre a euro 2.300.00 per onorari.