Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione I
Sentenza 12 marzo 2024, n. 251

Presidente: Daniele - Estensore: Morri

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti allegano di essere divenuti proprietari, per usucapione previa loro sdemanializzazione di fatto, dei seguenti terreni in Comune di Montemarciano:

- Giuseppe G. e Manuela L.: area di mq. 97 censita al foglio 1 particella 876;

- Mirko P., Ivan P. e Liliana C.: area di mq. 193 censita al foglio 1 particelle 871 e 872;

- Renzo B., Giuseppe Gi., Nadia T., Marcella M. e Stefano S.: area di mq. 187 censita al foglio 1 particella 875;

- Alvaro Ca.: area di mq. 101 censita al foglio 1 particella 877.

Nell'anno 2004 l'Agenzia del demanio effettuava delle ispezioni sui terreni predetti, rilevando il loro utilizzo senza titolo sul presupposto che si trattasse di aree appartenenti al demanio marittimo.

I verbali delle ispezioni furono inoltrati al Comune di Montemarciano per la quantificazione e la richiesta dell'indennizzo di cui all'art. 8 del d.l. n. 400/1993, convertito nella l. n. 494/1993.

I predetti atti sono stati impugnati con l'odierno ricorso collettivo integrato da motivi aggiunti.

Si è costituita, per resistere al gravame, la sola Agenzia del demanio.

2. Il Collegio ritiene di condividere l'eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall'amministrazione resistente.

L'indennizzo richiesto ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 400/1993 non si colloca nell'ambito di un rapporto di concessione di beni demaniali, bensì postula sul piano logico-giuridico l'assenza di un titolo concessorio, essendo dovuto "per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi".

L'accertamento dei presupposti dell'indennizzo e la sua quantificazione non implicano l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione competente, la quale provvede alla ricognizione della situazione materiale del demanio marittimo e all'applicazione dei criteri di commisurazione del dovuto stabiliti dalla legge.

Come chiarito dalla giurisprudenza, "non è ravvisabile nella descritta attività l'esercizio di poteri di carattere discrezionale concernenti l'uso legittimo del bene demaniale, ma solo di repressione dell'uso non assentito dello stesso, per cui non è nemmeno possibile ricondurre le relative controversie alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo" (cfr. C.d.S., Sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1836; 28 febbraio 2022, n. 1422; Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4421; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 27 giugno 2022, n. 1147; T.A.R. Puglia, Bari, 12 luglio 2022, n. 1010; Lecce, Sez. I, 19 ottobre 2020, n. 1127; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 16 novembre 2019, n. 13159).

Nell'odierna vicenda è pacifico che non esista una concessione per l'uso dei predetti terreni.

Inoltre l'indennizzo ex art. 8 del d.l. n. 400/1993 è stato quantificato attraverso criteri meramente automatici.

I ricorrenti negano, in radice, i presupposti per richiedere il predetto indennizzo (quindi anche l'esistenza del titolo in capo all'amministrazione), poiché ritengono che i terreni siano stati sdemanializzati (di fatto) e di esserne divenuti proprietari per usucapione (su cui il giudice deve solo pronunciare una sentenza di accertamento avente natura dichiarativa e non costitutiva).

Le questioni principali che questo Tribunale è quindi chiamato a risolvere sono quelle di accertare prima la natura del bene (demaniale o non demaniale) e poi la relativa proprietà (acquisita dai ricorrenti per usucapione o ancora dell'amministrazione), mentre diviene meramente consequenziale l'eventuale questione indennitaria dedotta dai ricorrenti esclusivamente sotto il profilo dell'an debeatur.

La controversia appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.