Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 22 febbraio 2024, n. 8814

Presidente: Sarno - Estensore Liberati

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, depositata alle ore 8.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha convalidato i provvedimenti emessi dal Questore di Savona il 21 giugno 2023, notificati il 26 giugno 2023 alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, con i quali è stato imposto a Umberto G., Adriano F. e Alberto Fa. l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra dell'Albenga.

2. Avverso tale ordinanza gli intimati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'avvocato Luca Barbero, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione di disposizioni di legge e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata, a causa della inosservanza del termine di 48 ore, decorrente dalla notificazione del provvedimento del Questore, stabilito a favore degli intimati per difendersi nel procedimento di convalida, presentando memorie e producendo documenti, essendo intervenuta la convalida prima della scadenza di detto termine, con il conseguente pregiudizio per le prerogative difensive dei sottoposti.

Hanno pertanto domandato l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione, sottolineando la violazione di legge conseguente alla adozione del provvedimento impugnato prima del decorso del termine dilatorio di 48 [ore] decorrente dalla notificazione del provvedimento del questore ai sottoposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli intimati è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il termine - che deve essere concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al Giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia - non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il Pubblico ministero deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 2 dicembre 2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15089 del 27 gennaio 2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 6440 del 27 gennaio 2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. fer., n. 41668 del 27 agosto 2013, Di Giuseppe, Rv. 257350).

Infatti, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui un termine inferiore renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice, essenziali per garantire un "contraddittorio cartolare" (ex multis, Sez. 3, n. 17411 del 30 marzo 2023, Salvador, Rv. 284660; Sez. 3, n. 8678 del 4 febbraio 2016, La Marca, Rv. 266769; Sez. 3, n. 21788 del 16 febbraio 2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 2471 dell'11 dicembre 2007, dep. 2008, Castellano, Rv. 238537).

Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.

3. Nel caso in esame risulta che il provvedimento del Questore di Savona è stato emesso il 21 giugno 2023, è stato notificato il 26 giugno 2023, rispettivamente alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 28 giugno 2023 alle ore 8.00, come risulta dalla attestazione di cancelleria, senza peraltro che nel provvedimento di convalida vi sia traccia dell'eventuale presentazione di memorie difensive da parte degli intimati.

L'ordinanza di convalida deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione dei tre sottoposti, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso.

Ed invero, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza del termine a difesa viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 c.p.p., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (ex multis, Sez. 3, n. 8678 del 4 febbraio 2016, La Marca, Rv. 26676, cit., e Sez. 3, n. 21788 del 16 febbraio 2011, Trentacoste, Rv. 250372, cit.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Savona in data 21 giugno 2023 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Savona.

Depositata il 29 febbraio 2024.