Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 23 settembre 2010, n. 20084

RITENUTO

che con ricorso depositato in cancelleria il 5 ottobre 2004 Carmelo C. ha impugnato la cartella esattoriale n. 094 2004 00229145 60000 emessa dalla E.Tr. s.p.a. e notificata in data 10 settembre 2004 per l'importo di euro 38,69 quale sanzione per violazione al codice della strada, deducendo l'illegittimità della stessa, avendo esso provveduto al pagamento della somma richiesta mediante versamento in conto corrente postale in data 24 settembre 2003;

che, nella resistenza della Prefettura di Reggio Calabria, il Giudice di pace di Gioiosa Jonica, con sentenza n. 95 depositata il 28 febbraio 2005, ha accolto il ricorso;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la Prefettura ha proposto ricorso, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 14 ottobre 2005, sulla base di un motivo;

che l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO

che, preliminarmente, il ricorso è da ritenere ammissibile, avendo il ricorrente prodotto l'avviso di ricevimento del piego raccomandato utilizzato per la notificazione a mezzo del servizio postale;

che l'unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 202, 203 e 206 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 389 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è manifestamente fondato;

che, nel caso di specie, essendo stata contestata immediatamente la violazione dell'art. 152 del codice della strada al C. con verbale del 25 luglio 2003, lo stesso poteva legittimamente effettuare il pagamento in misura ridotta entro il sessantesimo giorno dalla contestazione, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del codice della strada, ossia entro il 23 settembre 2003;

che, invece, il pagamento è stato effettuato il 24 settembre 2003, ossia il giorno successivo alla scadenza di legge;

che, pertanto, ha errato il Giudice di pace a ritenere insussistente il credito erariale, pur essendo stata la sanzione amministrativa pagata in data successiva al termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 202, comma 1, per il pagamento in misura ridotta (cfr. art. 389, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della strada);

che, infatti, a norma dell'art. 203, comma 3, del codice della strada, qualora non sia avvenuto, nei termini, il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese del procedimento, mentre la somma pagata in ritardo dal contravventore va trattenuta come acconto sul totale;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della proposta opposizione alla cartella esattoriale;

che le spese del giudizio di cassazione - le uniche sulle quali occorre provvedere, non essendosi la Prefettura difesa per il tramite dell'Avvocatura dinanzi al Giudice di pace - vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione a cartella esattoriale. Condanna il C. al rimborso delle spese processuali sostenute dall'Amministrazione ricorrente, che liquida in euro 400 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.