Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 26 novembre 2007, n. 6038
FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza il Tar per la Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Pietrantuono Alessandro, n.q. di cittadino residente nel Comune di Conca della Campania e di consigliere comunale dello stesso Comune, avverso:
- la nota prot. 2263/Area II/EE.LL. del 19.07.05, con la quale il Prefetto della Provincia di Caserta aveva convocato in via d'urgenza il Consiglio Comunale di Conca della Campania, in seduta straordinaria di prima convocazione per il giorno 27 luglio 2005, ed in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 2005, per l'approvazione del bilancio di previsione 2005, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2005/2007;
- la deliberazione n. 6 del 27.07.05, con la quale il Comune di Conca della Campania ha rigettato la questione preliminare sollevata dal ricorrente e la deliberazione n. 10 del 27.07.05 (entrambe impugnate con motivi aggiunti), con cui il Comune di Conca della Campania ha esaminato ed approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005/2007 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la convocazione del consiglio comunale rappresenti un atto meramente preparatorio, privo di effetto lesivo e che un consigliere comunale non è legittimato ad impugnare le deliberazioni adottate dall'organo cui appartiene ad eccezione della denunzia dei vizi propri del subprocedimento di deliberazione, che si concretino in violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal consigliere comunale.
Pietrantuono Alessandro ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione e il Comune di Conca della Campania, il Ministero dell'interno e l'Ufficio territoriale del Governo della provincia di Caserta si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il ricorso in appello Pietrantuono Alessandro deduce che:
- la deliberazione di approvazione del bilancio è stata impugnata non per il suo contenuto, ma l'effetto di illegittimità derivata del vizio attinente alla convocazione del consiglio comunale;
- la convocazione del consiglio comunale da parte del Prefetto è avvenuta al di fuori dei presupposti previsti dalla legge ed ha rappresentato una lesione del munus pubblicum del consigliere comunale;
- non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie l'art. 39, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000;
- sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorso in appello è privo di fondamento.
Il ricorrente non sembra contestare il difetto di legittimazione ad impugnare il contenuto della deliberazione del consiglio comunale di approvazione del bilancio, ma sostiene che tale deliberazione, impugnata con motivi aggiunti, sarebbe travolta in caso di annullamento dell'atto di convocazione del consiglio comunale.
L'oggetto del giudizio consiste, quindi, nel verificare l'ammissibilità del ricorso proposto avverso l'atto di convocazione da parte del Prefetto; ammissibilità esclusa dal Tar atteso il carattere meramente preparatorio dell'atto.
L'ammissibilità del ricorso va esclusa anche sulla base di considerazioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal giudice di primo grado.
Premesso che il ricorrente ha partecipato alla seduta del consiglio comunale e che, quindi, alcun impedimento alla partecipazione è a lui derivato dall'anticipazione della convocazione disposta dal Prefetto, si osserva che con l'atto di convocazione il Prefetto si è sostituito ad un adempimento di competenza del Sindaco e che solo quest'ultimo è il soggetto legittimato a dolersi della sostituzione.
In concreto, è il munus del sindaco ad essere stato in ipotesi leso dall'atto di convocazione, adottato in via sostitutiva dal Prefetto; mentre alcuna lesione è derivata al munus e alle competenze del consigliere comunale.
Inoltre, altro profilo di inammissibilità del ricorso è costituito dal fatto che il sindaco, dopo l'atto del Prefetto, abbia provveduto ad adottare un proprio atto di convocazione per la stessa data indicata dal Prefetto, ma con un ordine del giorno più ampio (v. doc. n. 3 prodotto in primo grado dal Comune e non contestato).
Anche sotto tale profilo, alcuna utilità potrebbe derivare dell'annullamento della convocazione del consiglio comunale disposta dal Prefetto, in presenza di un ulteriore atto di convocazione del Sindaco, idoneo a sanare ogni eventuale vizio del primo atto di convocazione.
Sulla base di tali considerazioni va confermata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto avverso il menzionato atto di convocazione e, di conseguenza, anche dei motivi aggiunti proposti avverso la successiva deliberazione del consiglio comunale (non oggetto di specifiche censure se non quelle, reiterate in appello, di illegittimità in via derivata, senza contestazione del difetto di legittimazione, dichiarato dal Tar).
3. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Alla soccombenza dell'appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura di Euro 3.000,00 in favore del comune di Conca della Campania e di Euro 3.000,00, in favore del Ministero dell'interno.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna parte appellata (comune di Conca della Campania e Ministero dell'interno), delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P.;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.