Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III ter
Sentenza 21 luglio 2006, n. 6181
FATTO
Con atto notificato nei giorni 12 maggio 2006 e seguenti e depositato il successivo 17 maggio la società ricorrente premette che il proprio Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera del 5 agosto 2005, adottata d'intesa e con il consenso prestato dall'Assemblea, il dr. Alfredo Meocci quale Direttore Generale della R.A.I.
Nel corso del procedimento di nomina è stato sollevato il dubbio che il dr. Meocci non potesse assumere tale carica, sembrando che a ciò ostasse il disposto di cui all'art. 2, IX comma, della legge 14 novembre 1995, n. 481, richiamato dall'art. 1, V comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in base al quale i componenti dell'A.G.COM. per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico non possono intrattenere direttamente od indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione del divieto è punita con sanzione pecuniaria a carico sia dell'ex componente dell'Autorità, che dell'impresa che ne abbia acquisito le prestazioni.
A tale scopo sono stati acquisiti vari pareri legali, risultati tra loro non totalmente convergenti, seppure con differente intensità; in definitiva, è però prevalsa l'opinione che, essendo il dr. Meocci già dipendente della R.A.I. in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica giornalistica, dal 23 marzo 1982, collocato in aspettativa a fare tempo dal 12 febbraio 1998, epoca di assunzione della carica di commissario dell'A.G.COM., una volta cessato da detta carica, avesse diritto a riprendere il suo preesistente posto di lavoro senza soluzione di continuità.
L'attribuzione delle funzioni di Direttore generale è stata comunicata al dr. Meocci con lettera del 25 agosto 2005, con la precisazione che il conferimento di detti compiti veniva ad iscriversi nel preesistente e tuttora vigente rapporto di lavoro.
Successivamente, con lettera del 13 settembre 2005, prot. n. P/000112 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha richiesto al Presidente dell'A.G.COM. di dare chiarimenti e valutazioni sul problema della compatibilità affrontata dal Consiglio di Amministrazione e risolta con la delibera di nomina assunta a maggioranza.
L'Autorità ha ritenuto di dover chiedere, a sua volta, al Consiglio di Stato il parere circa la propria competenza in materia, dubitando che la stessa fosse del Ministero dell'Economia, ovvero del Ministero delle Comunicazioni o del Prefetto di Roma, nonché circa l'attivabilità d'ufficio del procedimento e le procedure da seguire per l'accertamento della fattispecie e per l'applicazione dell'eventuale sanzione.
Su tale richiesta consultiva, risalente al 19 settembre 2005, è intervenuto, il successivo 30 novembre 2005, il parere n. 4008/2005, con cui è stata affermata, tra l'altro, la competenza dell'A.G.COM.
Preso atto di tale parere, il Dipartimento Vigilanza e Controllo ed il Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell'Autorità chiedevano, con nota congiunta del 21 dicembre 2005, alla R.A.I. di inviare la documentazione relativa al contratto del Direttore Generale; l'adempimento è stato effettuato con nota del successivo 22 dicembre, con la quale si rappresentava che l'attribuzione delle funzioni di Direttore generale al dr. Meocci non ha comportato la stipula di un nuovo contratto, essendosi inserita nel precedente e preesistente rapporto di lavoro.
Il Dipartimento Garanzie e Contenzioso in data 27 dicembre 2005 redigeva il "verbale di accertamento relativo al procedimento n. 1423/EV nei confronti del dr. Alfredo Meocci e al procedimento n. 1424/EV nei confronti della R.A.I. S.p.a. per la violazione dell'art. 2, IX comma, della legge 14 novembre 1995, n. 481", al contempo predisponendo l'atto di contestazione alla R.A.I., notificato contestualmente al primo in data 5 gennaio 2006.
Da tali atti si desume che l'Autorità ha ravvisato la violazione dell'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 non nel fatto che il dr. Meocci, al termine dell'aspettativa, abbia ripreso il rapporto di lavoro con la società sua datrice di lavoro, ma nel fatto che egli, successivamente alla riassunzione del servizio presso la R.A.I., ne abbia assunto la carica di Direttore generale
Avverso la delibera gravata deduce i seguenti motivi, concernenti, nell'ordine, vizi di merito e vizi del procedimento :
A) Vizi di merito
1) Violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione; dell'art. 2, IX comma, della legge 14 novembre 1995, n. 481; dell'art. 31, I comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300; eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza; difetto di motivazione.
L'A.G.COM. ha ritenuto legittimo il fatto che il dr. Meocci abbia ripristinato il rapporto di lavoro intrattenuto con la R.A.I. fin dal 1982, e sospeso per il periodo di durata dell'incarico elettivo presso l'Autorità stessa, addivenendo dunque ad un'interpretazione dell'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 conforme agli artt. 3 e 51 della Costituzione, oltre che all'art. 31, I comma, della legge n. 300/1970, che riconosce, a favore dei lavoratori subordinati chiamati a funzioni pubbliche elettive, il diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del mandato.
Il favor per l'esercizio dei diritti politici (compreso l'elettorato passivo) emergente dalla Carta costituzionale impone un'interpretazione del combinato disposto dell'art. 1, V comma, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 tale da non considerare rilevante la fattispecie, del tutto particolare, della preesistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra l'impresa operante nel settore di competenza dell'A.G.COM. ed il commissario dell'Autorità stessa.
Le predette disposizioni legislative vanno, in sintesi, lette nel senso che non venga pregiudicata la diretta applicabilità dell'art. 51, III comma, della Costituzione, a norma del quale tutti i soggetti chiamati a cariche elettive possono conservare il proprio posto di lavoro durante il mandato e riprendere il rapporto di lavoro dipendente alla scadenza.
In contraddizione logica con tale interpretazione conforme a Costituzione, oltre che con le premesse del provvedimento, sta la statuizione sanzionatoria del provvedimento impugnato.
Ed infatti l'incompatibilità, se c'è, riguarda tutti i "rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego"; vale a dire che si è incompatibili non quando si intrattiene un rapporto di qualche specifica qualitas, bensì quando e perché si intrattiene un rapporto purchessia.
All'Autorità non competeva di identificare un'ipotesi intermedia, non prevista dal legislatore, in un contesto, concernente il potere sanzionatorio dell'Amministrazione, contrassegnato dal rigoroso rispetto del principio di legalità.
Va inoltre considerato che il provvedimento gravato perviene ad esiti di patente disparità di trattamento fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, atteso che per i primi l'art. 2, VIII comma, della legge n. 481/1995 prevede il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro anche in pendenza dell'incarico de quo, ed è interpretato dall'A.G.COM. nel senso che la sua finalizzazione pubblicistica non fa sussistere il sospetto dell'ingerenza, sub specie di sfruttamento di conoscenze e relazioni.
Occorre considerare ancora che la "terza ipotesi" prefigurata dall'A.G.COM., per cui il dr. Meocci poteva continuare ad intrattenere il rapporto di lavoro subordinato con la R.A.I., ma non svolgere le mansioni corrispondenti all'attribuzione della qualifica di Direttore generale, perviene ad un'interpretazione davvero erronea dell'art. 51 della Costituzione, che garantirebbe la sola "pietrificazione" del rapporto di lavoro, che dovrebbe rimanere tal quale era all'inizio del mandato elettivo che ne ha determinato la sospensione (per aspettativa).
Un tale assunto determina evidentemente una violazione del principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di effettiva eguaglianza.
Si avrebbe che una norma costituzionale (l'art. 51), finalizzata all'inveramento dell'eguaglianza, svolgimento del generale principio di cui all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe fonte generatrice di quella stessa disuguaglianza cui dovrebbe porre rimedio.
2) Violazione dell'art. 41 della Costituzione, degli artt. 1230, 1231, 1322, 1362, 1363, 1372, 2103, 2396 c.c., dell'art. 96, II comma, delle disp. att. c.c., dell'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995, dell'art. 51 Cost., dell'art. 31 della legge n. 300/1970, dell'art. 49 del d.lgs. n. 177/2005, degli artt. 25, 102 e 97 della Costituzione, degli artt. 12 e 14 delle preleggi e dell'art. 1 della legge n. 689/1981; eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, della illogicità e dello sviamento.
Dunque, ad avviso dell'Autorità, l'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 non impedisce l'immediato rientro in servizio alla scadenza del mandato del dipendente R.A.I., collocato in aspettativa per il periodo necessario all'espletamento della funzione pubblica elettiva di commissario A.G.COM., ma impone solamente un differimento temporale (di quattro anni) nella possibilità di ricoprire l'incarico di direttore generale della R.A.I.; ciò in quanto detta qualifica non può configurarsi in termini di progressione di carriera del dipendente, ma come autonomo incarico professionale, stante la diversità delle mansioni precedentemente svolte dal dr. Meocci all'interno dell'azienda, oltre che in considerazione del procedimento di nomina.
In realtà, non può ravvisarsi un mutamento del rapporto di lavoro, quell'ontologica diversità stigmatizzata dall'A.G.COM., come bene si inferisce considerando che l'assegnazione al dr. Meocci delle mansioni di Direttore generale si configura come un atto attributivo di mansioni superiori, nell'ottica dell'art. 2103 del c.c., espressione dello ius variandi dell'imprenditore, prerogativa che può essere esercitata in senso ascensionale senza alcun pregiudiziale limite.
Si determina in tale modo una modifica dell'oggetto mediato dell'obbligazione contrattuale (le mansioni), restando invariato quello immediato, direttamente riferito al titolo contrattuale ed alla causa giuridica commutativa, consistente nella prestazione di lavoro.
L'incremento mansionistico e remunerativo non è dunque di per sé significativo di una nuova obbligazione, avente oggetto e titolo diverso, nella quale consiste la novazione.
È noto inoltre che direttore generale di una s.p.a., ancorché a totale partecipazione pubblica e/o concessionaria di un pubblico servizio, può essere, ai sensi dell'art. 2396 c.c., un dipendente della società stessa, mediante adeguamento oggettivo del rapporto di lavoro ex art. 2103 c.c.
Si consideri inoltre che la volontà conservativa del rapporto di lavoro del dipendente attributario delle funzioni di Direttore generale risponde ad una prassi pluriennale osservata dalla R.A.I. anche con i precedenti direttori generali; ed anche per i direttori generali provenienti dall'esterno si è proceduto all'assunzione con contratto di lavoro subordinato.
Ove la scelta ricada su di un proprio dipendente, è inevitabile che le funzioni di Direttore generale si inscrivano a pieno titolo ed inevitabilmente nel rapporto di lavoro, in forma di assegnazione di mansioni superiori ex art. 2103 c.c.; solo nell'ipotesi di scelta a favore di persona estranea all'organigramma aziendale, la R.A.I. avrebbe la possibilità di scegliere tra il contratto di lavoro autonomo o quello subordinato (secondo la prassi finora seguita dalla società).
Non può dunque parlarsi di un rapporto nuovo e diverso rispetto a quello precedente, e, del resto, appare difficile ipotizzare la coesistenza di due rapporti di lavoro subordinato.
Ad ogni modo, anche il preteso nuovo rapporto istituito per effetto della nomina a Direttore generale non avrebbe di per sé comportato la violazione dell'art. 2, IX comma, della legge n. 481, ma semmai reclamato l'applicazione dell'art. 51, III comma, della Costituzione, secondo quanto si evince anche dall'art. 49, IV comma, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 con riguardo ai consiglieri di amministrazione.
Tornando comunque all'assunto principale del provvedimento impugnato, va sottolineato come l'Autorità resistente ritenga che le clausole dell'accordo intercorso tra l'Azienda ed il dr. Meocci dimostrano l'intervenuta novazione del rapporto, seppure simulata.
A ben vedere, non ricorre nel caso di specie elemento alcuno che possa fare ritenere che si sia realizzata una fattispecie di novazione, il cui presupposto necessario (seppure non sufficiente) è l'animus novandi, e cioè la volontà, condivisa e risultante in modo inequivoco, di estinguere l'obbligazione originaria; dalla documentazione versata in atti si evincono circostanze significative proprio della volontà contraria, e cioè del concorde intendimento delle parti di conservare il precedente rapporto di lavoro.
Difetta al contempo l'altro presupposto indefettibile della novazione, costituito dall'aliquid novi, cioè il mutamento sostanziale del titolo o dell'oggetto del rapporto, in quanto, come premesso, l'assegnazione al dr. Meocci delle mansioni di Direttore generale si inquadra nell'ambito dell'art. 2103 c.c., come espressione di ius variandi.
Né a diversa soluzione può condurre l'applicabilità di un differente contratto collettivo, atteso che tale circostanza si configura come l'inevitabile conseguenza di una semplice progressione di carriera.
Il provvedimento impugnato appare inoltre illegittimo nella misura in cui, attraverso un'inammissibile operazione di addizione analogica, ha inteso rimediare alla mancata regolamentazione legislativa dell'ipotesi in cui un commissario dell'A.G.COM. sia dipendente di un'azienda privata del settore già prima di insediarsi presso l'Autorità; basti al riguardo considerare che ex art. 1 della legge n. 689/1981 si evince il principio fondamentale secondo cui le disposizioni proibitive ed afflittive, connesse a fattispecie di illecito, sono soggette al criterio di stretta interpretazione.
3) Eccesso di potere per contraddittorietà; difetto di motivazione.
Va considerato, sotto l'ultimo profilo introdotto, che, ad ogni modo, il rapporto di lavoro in questione è stato conosciuto e valutato all'epoca della nomina e dell'insediamento dei commissari.
4) In assoluto subordine : eccesso di potere, violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981, connessi con gli artt. 51 e 59 del c.p. (inconfigurabilità dell'illecito ed illegittimità della sanzione per difetto dell'elemento soggettivo e per sussistenza dell'esimente, almeno putativa, dell'esercizio del diritto).
L'elemento soggettivo, contrariamente a quanto affermato dall'Autorità, deve essere elemento di valutazione anche per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995, a nulla rilevando che si tratti di persona giuridica.
In tale senso depone anche l'art. 3 della legge n. 689/1981.
Nel caso di specie il comportamento della R.A.I. non può che ritenersi improntato a criteri di massima diligenza, prudenza e perizia; occorre al proposito considerare anzitutto che l'A.G.COM. ha riconosciuto la legittimità della ripresa del servizio presso la R.A.I. da parte del dr. Meocci.
Al Consiglio di Amministrazione della R.A.I. non può essere mosso alcun addebito nella valutazione e nella soluzione della questione in esame; ha infatti tenuto conto dei pareri legali acquisiti, dell'accertamento di compatibilità iniziale compiuto dall'Autorità (con le delibere del 10 marzo e del 3 giugno del 1998) che ha consentito la permanenza del dr. Meocci nella carica di suo commissario (previa sospensione, per aspettativa, del rapporto di lavoro corrente con la società), ed al consenso prestato dall'Assemblea dei soci in sede di intesa con voto unanime espresso anche dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In tale contesto è davvero impossibile ravvisare l'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa, avendo il Consiglio di Amministrazione della R.A.I., con diligenza e con prudenza, osservato ed adottato ogni ragionevole cautela, ultima e decisiva quella di rappresentare la questione all'Assemblea degli azionisti.
Anche dopo la nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha sollecitato chiarimenti al Presidente dell'A.G.COM. con lettera del 13 settembre 2005, al fine di avere conoscenza di un eventuale contrario avviso dell'Autorità con la necessaria immediatezza che avrebbe consentito di riconsiderare la questione in sede di "autotutela"; se del caso, avrebbe, al contrario, dovuto essere la stessa A.G.COM., senza sollecitazione alcuna, ad intervenire per segnalare i dubbi di incompatibilità.
Si aggiunga che, contrariamente a quanto affermato nella delibera gravata, i consiglieri di amministrazione della R.A.I. già godevano di un'assicurazione volta a coprire anche le ipotesi di colpa grave, con esclusione del solo dolo, sì che la nuova polizza deliberata dall'Assemblea in pari data non è un'estensione, ma una conferma del rischio.
Non può, quanto meno, escludersi l'esimente, almeno putativa, dell'esercizio del diritto, di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981, direttamente connessa con l'art. 51 del c.p.
5) In subordine : illegittimità costituzionale dell'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 23, 25, 35, 51, 54 e 97 della Costituzione.
L'interpretazione della norma di cui all'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 fornita dall'Autorità in via residuale risulterebbe costituzionalmente illegittima per violazione delle norme epigrafate, in quanto frusterebbe i diritti del lavoratore dipendente chiamato a ricoprire cariche elettive.
Inoltre espone i detti dipendenti chiamati alla funzione pubblica elettiva di commissario dell'Autorità a soggiacere, una volta concluso il mandato, per un ampio periodo di tempo (quattro anni), e senza alcuna contropartita indennitaria, ad una forzata inattività, o comunque ad una sterilizzazione delle possibilità evolutive del proprio rapporto di lavoro.
Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che sussista una lacuna legislativa che l'Autorità ha cercato di colmare creando in via analogica, in una materia sottratta all'analogia, la extravagante proposizione normativa secondo cui il rapporto di lavoro sospeso per aspettativa durante il mandato presso l'A.G.COM. può essere ripreso dall'ex commissario, ma non può conoscere vicende evolutive oltre un certo, ma indeterminato grado gerarchico e funzionale, la cui identificazione è rimessa al mero arbitrio dell'Amministrazione.
In tale modo, si verrebbe a creare una situazione di oggettiva impossibilità di conoscenza della legge, da ritenersi inevitabile, e per ciò scusabile.
Occorre ancora lamentare l'illegittimità della sanzione per quello che concerne il suo quantum; ed infatti la colpa imputabile alla R.A.I. dovrebbe ritenersi, a tutto concedere, lieve, tanto più che, come ritenuto dalla stessa Autorità, la normativa da applicare risultava di difficile interpretazione.
Applicando i parametri dell'art. 11 della legge n. 689/1981, considerato il grado lievissimo della colpa, la mancanza di effetti pregiudizievoli, la colpevole omissione di intervento da parte dell'Autorità in funzione di concorso eziologico, l'opera svolta dalla R.A.I. con la lettera del 13 settembre 2005 indirizzata al Presidente dell'A.G.COM., la sanzione avrebbe dovuto essere quantificata in un importo prossimo allo zero, o comunque assai più ridotto.
Il fatto che vertesi al cospetto di una sanzione in misura fissa, non graduabile, espone la norma a censura di illegittimità costituzionale, in quanto arbitraria.
B) Vizi formali e del procedimento
6) Incompetenza; violazione dell'art. 2 della legge n. 481/1995, dell'art. 1 della legge n. 249/1997, degli artt. 32 bis e 32 ter del d.lgs. n. 300/1999, degli artt. 17, 22 e 23 del d.P.R. 28 marzo 1994, degli artt. 1, 9, 10, 48, 51 e 52 del d.lgs. n. 177/2005 e dell'art. 17 della legge n. 689/1981, anche a cospetto degli artt. 23, 25 e 97 della Costituzione.
La sanzione pecuniaria irrogata è prevista da una norma che però non attribuisce all'A.G.COM. la competenza sanzionatoria in esame.
La norma, in altre parole, omette di individuare il fondamentale ed indefettibile elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria costituito dal soggetto attivo, ossia l'Amministrazione competente per l'irrogazione della sanzione.
Ciò pone problemi sotto il profilo del rispetto della riserva di legge in materia sanzionatoria (artt. 23 e 25 della Costituzione), atteso che garanzia minima è quella di fissare gli elementi costitutivi fondamentali della fattispecie sanzionatoria, tra i quali non può mancare l'individuazione del soggetto attivo competente ad irrogare la sanzione.
L'unica possibile interpretazione che consente di scongiurare i dubbi di incostituzionalità è quella di rinvenire comunque un'altra norma cui fare rinvio per ascrivere ad una determinata Autorità amministrativa la competenza ad irrogare la sanzione de qua.
A tale proposito, se deve escludersi l'esistenza di disposizioni che tale compito attribuiscano all'A.G.COM., le cui prerogative (specie in materia sanzionatoria) sono tipiche ed oggetto di tassativa ed analitica previsione (si vedano gli artt. 10 e 51 del d.lgs. n. 177/2005), è invece rinvenibile un'espressa disposizione che, in via residuale, individua nel Ministero delle Comunicazioni il soggetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme vigenti nel settore delle comunicazioni, ed in particolare in materia radiotelevisiva.
Ciò tanto più in considerazione del fatto che l'art. 2, IX comma, oggetto di esame, prevede, per i casi più gravi, od in ipotesi di reiterazione, che il soggetto competente all'applicazione della sanzione possa anche disporre la revoca dell'atto concessivo od autorizzativo, potere, questo, attribuito solamente al Ministero.
Tale soluzione appare, del resto, anche più corretta dal punto di vista del rispetto della terzietà dell'Autorità sanzionante rispetto al sanzionato, già componente della stessa A.G.COM., e proprio per tale ragione sanzionabile.
Il parere in data 16 dicembre 2005 reso dal Cons. Stato, Sez. I, che ha individuato nell'A.G.COM. l'Amministrazione competente, si basa invero su argomenti a contrariis, e sulla rilevazione dell'assenza di specifiche previsioni al riguardo.
In realtà, a parte la previsione dell'art. 17 del d.P.R. 28 marzo 1994, approvativo della convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Comunicazioni e la R.A.I., l'art. 32 ter del d.lgs. n. 300/1999 (nel testo modificato dal d.lgs. n. 366/2003) attribuisce inequivocabilmente al Ministero delle Comunicazioni il potere di irrogare tutte le sanzioni amministrative che, pur previste dalle normative di settore in materia di comunicazioni e/o radiotelevisione, non risultino espressamente attribuite da queste ultime alla competenza di soggetti diversi dal Ministero.
Il predetto art. 32 ter, II comma, rappresenta dunque una norma di chiusura, idonea a colmare ogni lacuna ordinamentale circa l'individuazione dell'Amministrazione competente ad irrogare sanzioni (tra cui quella prevista dall'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995).
In via subordinata, sarebbe comunque preferibile riconoscere al Ministero dell'Economia la competenza accertativa e sanzionatoria in materia, risultando il medesimo azionista quasi totalitario della R.A.I.
7) Incompetenza assoluta per ulteriore profilo; violazione degli artt. 24 e 102 della Costituzione.
L'attribuzione-accettazione delle superiori mansioni attiene alla libertà negoziale delle parti di un rapporto contrattuale retto dal diritto privato, sul quale non può in alcun modo esplicarsi il potere accertativo e decisorio dell'Amministrazione, versandosi in tema di situazioni soggettive devolute al giudice ordinario.
8) Violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
Ai sensi della norma epigrafata la contestazione dell'addebito va effettuata entro 90 giorni dall'accertamento del medesimo.
Il dies a quo costituito dall'accertamento, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, va individuato nel momento a partire dal quale l'Amministrazione è stata posta in grado di accertare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito.
Ora, con riferimento alla fattispecie in esame, l'Autorità avrebbe potuto e dovuto procedere all'accertamento dell'infrazione fin dai primi giorni dell'agosto 2005, epoca in cui il dr. Meocci è stato nominato Direttore generale; in ogni caso l'A.G.COM. è stata pienamente resa edotta del fatto, anche sotto il profilo della qualificabilità giuridica degli accadimenti, al più tardi, allorché ha ricevuto la lettera del Presidente della R.A.I., inviata il 13 settembre 2005.
L'Autorità, in data 19 settembre 2005, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla competenza; ciò significa che, a tutto concedere, la possibilità di conoscenza è emersa non oltre il 19 settembre 2005.
Rispetto a tale data è evidente la tardività della contestazione notificata il 5 gennaio 2006.
Illegittima rispetto alla previsione del citato art. 14 della legge n. 689/1981 deve ritenersi la previsione del (pure impugnato) art. 4 del regolamento (sulle procedure sanzionatorie) dell'A.G.COM. approvato con delibera n. 425/01/CONS (come anche la similare nuova previsione dell'art. 5 della delibera n. 136/06/CONS, entrata in vigore in data 31 marzo 2006), che fa decorrere il termine di novanta giorni dal momento in cui il Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso stabilisca di redigere un apposito "verbale di accertamento".
Irrilevante appare, nella delineata prospettiva, la circostanza per cui il parere (facoltativo e non vincolante) del Consiglio di Stato (limitato al profilo della competenza ad irrogare la sanzione) sia intervenuto solamente in data 16 dicembre 2005, enfatizzata dall'Autorità nella considerazione che, in assenza di risoluzione di tale preliminare questione, la stessa non era in grado di procedere.
Occorre considerare al riguardo che nel sistema della legge n. 689/1981 (si vedano in particolare gli artt. 13 e seguenti) non deve necessariamente esservi una coincidenza soggettiva tra l'Amministrazione chiamata ad accertare i fatti ed a notificare la contestazione e l'Amministrazione chiamata ad irrogare la sanzione a chiusura del procedimento.
Ne consegue che l'Autorità non poteva omettere di effettuare l'accertamento del fatto in un momento (13-19 settembre 2005) in cui erano ormai noti tutti gli elementi di fatto per percepire il medesimo non solo nella sua materialità, ma anche nella sua consistenza giuridica.
9) Incompetenza sotto altro profilo; violazione dell'art. 2, X e XII comma, della legge n. 481/1995 e dell'art. 1, V e VI comma, della legge n. 249/1997; violazione del principio di separazione tra indirizzo e gestione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001; violazione dell'art. 97 della Costituzione.
In linea subordinata deve essere eccepita l'incompetenza del Consiglio, organo collegiale di vertice dell'Autorità, ad adottare il provvedimento sanzionatorio, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 2, X comma, della legge n. 481/1995, richiamato dall'art. 1, V comma, della legge n. 249/1997.
Si tratta di norma che estende anche all'A.G.COM. il principio di separazione della competenza ad adottare gli atti di indirizzo/controllo da quella ad adottare gli atti di gestione (tra cui rientra anche l'irrogazione di una sanzione pecuniaria), attribuita ai dirigenti dell'Autorità; né sussiste una riserva in materia sanzionatoria all'organo collegiale di vertice ai sensi dell'art. 2, XII comma, della legge n. 481/1995, ovvero dell'art. 1, VI comma, lett. c), della legge n. 249/1997.
Ciò significa, in conclusione, che il provvedimento sanzionatorio doveva, se mai, essere adottato dall'organo monocratico dirigenziale dell'A.G.COM. preposto al settore di attività (più precisamente, dal dirigente del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 3, II comma, della delibera n. 136/06/CONS).
Si è costituita in giudizio l'A.G.COM. argomentatamente chiedendo la reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti, notificati nei giorni 31 maggio 2006 e seguenti e depositati in data 15 giugno 2006, la R.A.I., premesso di avere avuto accesso, in data 18 maggio 2006, agli atti del procedimento relativo alla delibera impugnata con il ricorso principale, ed in particolare ai verbali delle riunioni del Consiglio dell'A.G.COM., lamenta come dagli stessi si inferisca che è mancato l'esame e l'approvazione del testo definitivo del provvedimento sanzionatorio; anzi nella seduta del 27 aprile 2006 (data di adozione del provvedimento) è stato approvato solamente lo "schema di provvedimento", poi trasmesso agli uffici competenti per la "revisione tecnica".
Risulta inoltre che il Consiglio dell'Autorità ha proceduto a votazione a scrutinio palese, pur trattandosi di deliberazione concernente una persona determinata, per la quale occorreva invece lo scrutinio segreto.
Deduce in particolare i seguenti motivi aggiunti:
10) Violazione degli artt. 6, 7, 10 e 11 della delibera dell'A.G.COM. n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 (recante nuovo "regolamento in materia di procedure sanzionatorie"), nonché, in quanto applicabile, della delibera della stessa A.G.COM. n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, in riferimento agli artt. 4 bis, 8 e 9; violazione dei limiti generali del coordinamento del testo finale dei provvedimenti amministrativi; mancata approvazione, da parte del Consiglio dell'Autorità, del testo definitivo del provvedimento impugnato; violazione del principio generale dell'imputazione della volontà di adozione del provvedimento amministrativo dell'organo decidente.
L'adozione del provvedimento sanzionatorio sarebbe dovuta avvenire all'esito di una regolare discussione collegale, conclusa con l'esame e l'approvazione finale, mediante votazione del testo effettivo e definitivo del provvedimento.
È accaduto, nel caso di specie, che il provvedimento impugnato è stato adottato nella riunione del Consiglio del 27 aprile 2006; dal relativo verbale si evince però che in quell'occasione l'organo collegiale si è limitato ad approvare uno "schema di provvedimento", incaricando poi "gli uffici di procedere, con il supporto del Servizio giuridico, alla revisione tecnica dei testi degli schemi di provvedimento presentati, come concordato".
Ciò significa che il provvedimento sanzionatorio non è mai stato esaminato e formalmente approvato nella sua effettiva formulazione da parte del Consiglio dell'Autorità.
In realtà, la stesura del provvedimento definitivo non può essere lasciata ad uffici serventi, senza un controllo finale che valga a ricondurre il provvedimento adottato alla volontà dell'organo decidente.
Ciò tanto più in considerazione del fatto che l'art. 8 del regolamento sui procedimenti sanzionatori approvato con delibera dell'A.G.COM. n. 425/01/CONS prevede che il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale la proposta di schema di provvedimento, e l'organo competente adotta il provvedimento sanzionatorio previsto, ovvero, al contrario, dispone l'archiviazione del procedimento.
L'alternativa è dunque tra l'adozione del provvedimento sanzionatorio, nella forma e contenuto definitivi, e l'archiviazione; situazione diversa è quella, contemplata sempre dall'art. 8 del predetto regolamento, in cui l'organo collegiale ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
Identico impianto sistematico si rinviene nel nuovo regolamento, di cui alla delibera n. 136/06/CONS (in particolare all'art. 10).
Si evince dalle fonti suindicate che l'organo collegiale non può limitarsi ad approvare uno schema, riservandone l'integrazione ed il perfezionamento agli uffici di supporto; ciò in quanto i provvedimenti si compongono tanto del dispositivo, quanto della motivazione.
Occorreva, quanto meno, che il testo sottoposto al coordinamento fosse risottoposto, nella sua stesura finale, alla votazione del Consiglio in composizione collegiale.
La cosa appare tanto più significativa in quanto dal raffronto tra lo schema del provvedimento predisposto dal Servizio comunicazione politica e risoluzione conflitti di interesse ed il testo finale del provvedimento notificato alla R.A.I. emergono notevoli differenze, che inducono a ritenere che non si sia dato luogo ad un mero coordinamento o revisione tecnica, quanto piuttosto all'elaborazione di un atto diverso rispetto a quello su cui l'organo collegiale ha espresso la sua indelegabile volontà deliberativa.
11) Eccesso di potere per irragionevolezza; vizio del provvedimento per vizio della formazione della volontà.
Nella seduta del 27 aprile 2006 l'A.G.COM. ha proceduto ad una scissione del contenuto del provvedimento mediante singole votazioni su aspetti parziali del decisum finale, di fatto disarticolando il procedimento decisionale, e così determinando una grave distorsione del procedimento formativo della volontà.
Le votazioni sono state tre: la prima sulla esistenza o meno della incompatibilità, la seconda sulla decorrenza, la terza sullo schema di provvedimento.
Appare evidente che la scissione di questi tre argomenti di votazione è artificiosa, avendo il provvedimento sanzionatorio una sua unitarietà di dispositivo e di motivazione; ciò risulta tanto più rilevante, in quanto tre commissari, dopo la pronuncia sull'incompatibilità, hanno lasciato la riunione.
12) Violazione dell'art. 10 della delibera dell'A.G.COM. n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità; violazione del principio generale della segretezza del voto degli organi collegiali sulle questioni riguardanti persone; ove occorra illegittimità dell'art. 10 della delibera dell'A.G.COM. n. 316/02/CONS del 9 ottobre 02.
Risulta dai verbali delle riunioni che la maggioranza dei consiglieri presenti, rilevato che si trattava di provvedimento concernente una persona determinata, abbia espresso l'avviso che l'approvazione delle deliberazioni in discussione dovesse avvenire, come per regola generale, con voto segreto.
In presenza di votazioni riguardanti persone il voto segreto esprime l'esigenza di tutela di ragioni di coscienza, ed è regola recepita nei regolamenti parlamentari, oltre che, a pena di nullità, nell'art. 298 del t.u. 4 febbraio 1915, n. 148 (legge comunale e provinciale).
Manca, del resto, nel caso di specie, una norma espressa che, in deroga alla regola generale, disponga il voto palese.
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All'udienza del 6 luglio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo mezzo del ricorso principale si deduce, in via preliminare, l'illegittimità dell'impugnata delibera n. 221/06/CONS nell'assunto che l'accertamento, ivi contenuto, della situazione di incompatibilità del dr. Meocci nella carica di direttore generale della R.A.I., in violazione dell'art. 2, IX comma, della legge 14 novembre 1995, n. 481, applicabile all'A.G.COM. per effetto del rinvio di cui all'art. 1, V comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non abbia adeguatamente tenuto conto della specificità della situazione in esame, tutelata dall'ordinamento, anche con norme di rango costituzionale, caratterizzata dal fatto che il predetto dr. Meocci era già dipendente della società, collocato in aspettativa per il periodo di durata dell'incarico elettivo presso l'Autorità.
Stigmatizza la società ricorrente la soluzione, definita "intermedia", seguita dall'A.G.COM. nell'interpretazione della norma dell'art. 2 della legge n. 481/1995, che, pur non pervenendo all'affermazione di un'incompatibilità assoluta del dr. Meocci, per il quale è stata riconosciuta la legittima riammissione in servizio, ha peraltro, in modo asseritamente contraddittorio, ritenuto che allo stesso sia preclusa l'attribuzione delle mansioni corrispondenti alla qualifica di Direttore generale; in particolare si allega che, alla stregua del dato normativo, l'incompatibilità o è configurabile, o non lo è, ed inoltre che non appare consentita la proposta interpretazione riduttiva dell'art. 51, III comma, della Costituzione, risolventesi in una mera garanzia del diritto alla conservazione del posto, con conseguente "pietrificazione" del rapporto di lavoro.
La censura, riguardata nella sua prospettazione generale, non appare meritevole di positiva valutazione.
È opportuno premettere, per chiarezza espositiva, la portata precettiva della norma di cui all'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995, la quale sancisce che "per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente od indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza".
La ratio di tale norma, come condivisibilmente posto in evidenza dal Cons. Stato, Sez. I, con il parere 14 gennaio 2004, n. 3314/2003, è duplice, e consiste, da un lato, nell'evitare che "l'esercizio della carica sia inquinato anche solo dal sospetto di future utilità personali", e, dall'altro lato, nell'evitare "che la peculiare esperienza e le relazioni maturate dai componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità durante lo svolgimento dell'incarico possano essere utilizzate, dopo la cessazione dell'incarico stesso, da imprese operanti nei rispettivi settori al fine di trarne utili e vantaggi incompatibili con la trasparenza e la parità della competizione nel mercato. Ed infatti, le sanzioni, di entità ragguardevole, sono previste sia a carico degli ex componenti delle Autorità che a carico degli imprenditori che abbiano violato il divieto".
Muovendo da tali premesse in ordine alla portata della norma, che fa dell'incompatibilità un rimedio per evitare un possibile conflitto di interessi, non sembra contestabile che, in astratto, qualsivoglia rapporto di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore è precluso agli ex componenti dell'Autorità per i quattro ani successivi alla cessazione dell'incarico.
Tale rigoroso regime normativo di incompatibilità successiva al mandato richiede peraltro di essere armonizzato con le varie evenienze che possono presentarsi nella realtà giuridica, ove espressive di interessi altrettanto meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.
E così è nel caso di specie, ove, a fronte della previsione dell'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995, si pone la necessità di tutelare anche la posizione soggettiva di un componente dell'A.G.COM. che, già al momento del conferimento di tale carica elettiva, era dipendente di un'impresa operante nel settore della telecomunicazione, e per il quale, quindi, opera la garanzia di cui all'art. 51, III comma, della Costituzione, alla stregua del quale "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro", specificata, a livello di fonte primaria, dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), con la previsione del collocamento, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
Il problema giuridico non è dunque riducibile all'alternativa tra la configurabilità o l'esclusione dell'incompatibilità, ma si incentra piuttosto nell'esigenza, d'altro canto bene avvertita da parte ricorrente, di pervenire ad una lettura conforme a Costituzione del dato normativo implicato nella fattispecie in esame, che richiede un bilanciamento di interessi e valori confliggenti.
È, d'altronde, costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale quello per cui, dinanzi ad un contrasto interpretativo, od anche ad una aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma, con riferimento ai parametri specificati al quinto motivo di ricorso, occorre perseguire l'obiettivo di un'interpretazione costituzionale della stessa (in termini, tra le tante, Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356).
Ciò è quanto ha avuto di mira il provvedimento dell'A.G.COM. oggetto di gravame, senza che possa peraltro ravvisarsi la denunciata violazione dell'art. 51, III comma, della Costituzione, nella prospettiva della dedotta "pietrificazione" della posizione lavorativa derivante dall'applicazione dell'art. 2 della legge n. 481/1995, che precluderebbe ogni avanzamento di carriera.
Ed invero, anche a volere prescindere dalla considerazione per cui il provvedimento dell'A.G.COM. non appare escludere ogni forma di progressione del rapporto di lavoro, ma impone (rectius : presuppone) solamente un differimento temporale della nomina a direttore generale della R.A.I., occorre considerare che la norma costituzionale invocata individua, come contenuto minimo, ma anche sufficiente, delle garanzie dovute al dipendente chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive, la conservazione del posto di lavoro.
Ciò comporta che l'art. 51 della Costituzione non risulta violato, come pure sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale svolte con il quinto mezzo di gravame, in quanto, come già esposto, oggetto dell'accertamento di incompatibilità nel caso di specie non è la ripresa del preesistente rapporto di lavoro del dr. Meocci, ma solamente l'attribuzione al medesimo dell'incarico di direttore generale.
2. In tale modo viene ad essere introdotto il nucleo tematico della seconda censura, con cui si contesta la negazione della configurabilità dell'incarico, attribuito al dr. Meocci, di direttore generale della R.A.I. in termini di progressione di carriera, melius di atto attributivo di mansioni superiori, in quanto tale non implicante una novazione del contratto di lavoro.
La censura non appare meritevole di positiva valutazione.
Dalla lettura della delibera n. 221/06/CONS si evince dunque che l'Autorità ha ritenuto che l'attribuzione della qualifica di direttore generale si atteggi come un incarico professionale autonomo, la cui soluzione di continuità rispetto al pregresso rapporto di lavoro è apprezzabile sotto il duplice profilo della sostanziale diversità delle mansioni (certamente non riconducibili all'attività giornalistica, ma riferibili alla conduzione manageriale dell'impresa), e del peculiare procedimento di nomina.
Sotto il primo profilo, contenutistico, occorre considerare che, seppure l'art. 2103 c.c. consente all'imprenditore, nell'esercizio dello ius variandi, di attribuire al lavoratore mansioni superiori a quelle originarie o successivamente acquisite, purtuttavia il caso di specie è caratterizzato dall'assegnazione di una qualifica che nulla ha a che vedere con il lavoro giornalistico (il relativo contratto nazionale distingue tra redattore, vice capo servizio, capo servizio, vice capo redattore, capo redattore e direttore).
Obietta la ricorrente che detto ius variandi può essere esercitato in senso ascensionale senza alcun pregiudiziale limite, traducendosi solamente nella modifica dell'oggetto mediato dell'obbligazione contrattuale.
Il Collegio, invero, dubita che siffatta modificazione della prestazione non configuri una novazione oggettiva, atteso che sembra realizzare un mutamento dell'oggetto del contratto, dal punto di vista qualitativo, incompatibile con il persistere dell'obbligazione originaria (in termini Cass., Sez. II, 22 maggio 1998, n. 5117; Cass., Sez. III, 10 maggio 1996, n. 4427).
È vero che, accanto all'aliquid novi, ai fini dell'art. 1230 c.c., occorre anche l'animus novandi, ma tale volontà (di estinguere l'obbligazione precedente, e di costituirne una nuova) può risultare anche in modo tacito (Cass., Sez. III, 2 giugno 1998, n. 5399), tanto più in presenza di un'obiettiva alterazione dell'identità del rapporto contrattuale originario.
Ad ogni modo, anche il profilo formale del procedimento di nomina concorre ad enucleare un nuovo rapporto di lavoro (non rileva in questa sede la circostanza che lo stesso si caratterizzi come lavoro subordinato, ovvero autonomo).
Ed infatti il direttore generale della R.A.I. S.p.a. è oggi nominato dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci, secondo quanto prescritto dall'art. 49, XI comma, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (t.u. della radiotelevisione), in sostanziale analogia peraltro con quanto in precedenza previsto dall'art. 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206 (norma sopravvissuta anche all'entrata in vigore della c.d. "legge Gasparri" 3 maggio 2004, n. 112).
Dal 1993 la nomina del direttore generale è dunque tornata ad essere di competenza dell'organo consiliare, mentre prima, con la legge 4 febbraio 1985, n. 10 (di conversione del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807), era riservata all'assemblea dei soci, e dunque alla sfera governativa.
Non occorre in questa sede approfondire se il procedimento di nomina del Direttore generale rifletta una valenza latamente politica di tale organo di governo della R.A.I.; è sufficiente infatti evidenziare come la nomina spetti al Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'assemblea dei soci, e segua dunque un iter che non trova corrispondenza per nessun'altra figura professionale, quand'anche di vertice, della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Ad avviso del Collegio, anche questo è indice confermativo della discontinuità ravvisabile nell'attribuzione dell'incarico di Direttore generale rispetto al preesistente rapporto di lavoro giornalistico, intrattenuto dal dr. Meocci con la R.A.I., e conseguenzialmente dell'intervenuta novazione dell'obbligazione, in diretta violazione del divieto di cui all'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995.
Occorre infine considerare, specie con riguardo alle allegazioni di parte ricorrente relative alla diversità del Direttore generale di una s.p.a. rispetto a quello di un ente pubblico, che la R.A.I., pur avendo natura giuridica di società per azioni, presenta significative peculiarità.
Queste attengono, in particolare, alla nomina degli organi di vertice, ai limiti posti alla quota di azioni acquisibili da ciascun privato (ex art. 21, V comma, della legge n. 112/2004), oltre che all'oggetto sociale, concernente l'esercizio in esclusiva del servizio pubblico (che si pone come limite all'"economicità" della gestione) ed alla responsabilità più "politica" che societaria dei propri dipendenti; inoltre la R.A.I. è considerata "impresa pubblica" ai fini della normativa sugli appalti.
Per concludere sul punto, sembra dunque possibile rilevare che l'assoggettamento della R.A.I. alla disciplina generale delle società per azioni ex art. 49, II comma, del t.u. della radiotelevisione non equivale ad escludere quelle atipicità connesse essenzialmente al fatto dell'essere concessionaria del servizio pubblico (legata all'Amministrazione statale da una convenzione e da un contratto di servizio), e per le quali, almeno nel passato (ex art. 1 della legge n. 206/1993) la R.A.I. è stata ricondotta nell'alveo delle società di interesse nazionale, di cui all'art. 2451 c.c. (già art. 2461 c.c.).
3. Il terzo motivo di ricorso, traendo argomento dal parere del Servizio giuridico del 3 marzo 2006, sembra assumere che la sanzione impugnata sia stata irrogata anche al fine di ovviare ad una lacuna normativa, connessa alla mancata previsione della fattispecie di un commissario dell'A.G.COM. dipendente di un'azienda privata del settore già prima di insediarsi presso l'Autorità, senza peraltro considerare che quest'ultima aveva, a suo tempo, valutato la situazione, ritenuta non ostativa all'esercizio delle funzioni di commissario.
La censura è destituita di fondamento, come dimostra la circostanza che tale questione non assume alcun rilievo nella motivazione del provvedimento impugnato, che si limita ad interpretare la portata del divieto di cui all'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 con riguardo alla peculiarità del caso esaminato, fornendone una lettura sistematica compatibile con il diritto alla conservazione del posto di lavoro, riconosciuto, anche a livello costituzionale, ai soggetti chiamati allo svolgimento di funzioni pubbliche elettive.
4. Con il quarto motivo si deduce, in via subordinata, l'illegittimità della sanzione per difetto dell'elemento soggettivo della colpa, o comunque per la configurabilità dell'esimente, almeno putativa, dell'esercizio del diritto, nell'assunto che il Consiglio di Amministrazione della R.A.I. abbia improntato la propria condotta a criteri di massima diligenza, prudenza e perizia, acquisendo pareri legali, e poi l'intesa dell'Assemblea (e dunque del Ministero dell'Economia), successivamente investendo della questione anche l'A.G.COM.
L'avviso di parte ricorrente è dunque quello per cui la complessità e la particolare cura istruttoria che ha contrassegnato il percorso procedimentale che ha portato alla nomina a Direttore generale del dr. Meocci, previo consenso alla di lui riammissione in servizio dell'A.G.COM., e soprattutto a seguito dell'intesa con il Ministero dell'Economia, che, pur nella veste di azionista della R.A.I., non dismette la sua connotazione istituzionale di Pubblica Amministrazione, è tale da escludere la sussistenza della colpa, e dunque dell'illecito.
La tesi non appare persuasiva.
Va anzitutto precisato, a fronte di un corredo motivazionale del provvedimento gravato, che, sul punto ora in esame, non appare del tutto perspicuo, che la sanzione ex art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 non può prescindere, ad avviso del Collegio, dalla colpa, secondo quanto stabilito in via generale dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha valore di disciplina referenziale per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie (non solo per quelle depenalizzate), salvo che non sussista una disciplina speciale (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2004, n. 6901).
D'altro canto, tale soluzione discende anche dall'enucleazione della natura stricto sensu sanzionatoria (melius : affittiva) della misura de qua, in ordine alla quale non è strettamente predicabile una finalità riparatoria o ripristinatoria, che giustificherebbe la deroga alla disciplina generale.
Ciò posto, ritiene peraltro il Collegio che la colpa non possa essere esclusa nel caso di specie.
L'art. 3 della citata legge n. 689/1981, nel richiedere, per la responsabilità nell'illecito amministrativo, che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, pone una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato (in termini, ex multis, Cass., Sez. trib., 25 maggio 2001, n. 7143), riservando a quest'ultimo l'onere di provare di avere agito incolpevolmente (Cass., Sez. trib., 4 luglio 2003, n. 10607).
Detto onere probatorio non è stato assolto dalla R.A.I., non risultando idonea ad escludere la colpa l'acquisizione di otto pareri legali provenienti da liberi professionisti, peraltro di tenore (inevitabilmente) non identico, e comunque non tutti convergenti nell'escludere l'incompatibilità del dr. Meocci.
Neppure la circostanza che alla nomina abbia espresso il proprio consenso, in quanto azionista della R.A.I., il Ministero dell'Economia è rilevante al fine di dimostrare la buona fede della società, e cioè ad integrare l'ipotesi dell'errore sulla liceità della propria condotta.
Ed infatti, sebbene anche nella materia dell'illecito amministrativo debba ritenersi applicabile l'art. 5 del c.p., quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, secondo la quale viene a mancare l'elemento soggettivo allorché ricorra l'inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commette l'iillecito, purtuttavia, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, per la configurabilità di questa situazione, specie con riferimento alla posizione di colui che è professionalmente inserito in un determinato campo di attività ed è quindi tenuto ad uno specifico obbligo di conoscenza delle norme che disciplinano quel campo di attività, è necessario che l'errore sulla liceità del fatto si fondi su di un elemento positivo estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento (così Cass., Sez. trib., 9 aprile 2003, n. 5615; Cass., Sez. I, 9 maggio 2003, n. 7065).
In questa prospettiva, non può essere riconosciuto alcun rilievo, come elemento giustificativo della liceità del comportamento, al consenso espresso, in sede di nomina, dall'azionista pubblico, in quanto detto elemento, estraneo all'agente, è ravvisabile, secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale, solamente nelle informazioni provenienti da un soggetto istituzionalmente destinato a giudicare sui fatti da realizzare (in termini anche Cass., Sez. I, 26 ottobre 2004, n. 20776).
Si aggiunga a ciò che, in ogni caso, l'enucleazione dell'ignoranza incolpevole richiede una rigorosa valutazione dell'atteggiamento tenuto dal trasgressore, che deve essere stato indotto ab externo a superare ogni dubbio sull'esistenza di una violazione della normativa vigente.
Una situazione siffatta non è ravvisabile nel caso di specie, non essendo idonei, da un canto, ad adempiere allo scopo i pareri espressi da professionisti privati, per quanto autorevoli giuristi, e, dall'altro canto, non avendo l'A.G.COM. ingenerato alcun affidamento (né l'Autorità poteva farlo, se non mediante i procedimenti tipici in cui si svolge la sua attività di regolazione e di controllo).
Né appare dubitabile che la R.A.I. (melius : l'organo competente alla nomina) fosse consapevole della "potenziale" incompatibilità del soggetto che stava per nominare a proprio direttore generale, come si evince inequivocabilmente dal verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 4-5 agosto 2005.
5. Resta da esaminare, con riguardo alla quinta censura, la cui trattazione è stata in parte anticipata al punto sub 1) della presente motivazione, il profilo con cui si lamenta la non adeguatezza nel quantum della sanzione irrogata, in relazione ai parametri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, dubitandosi anche della ragionevolezza di una sanzione in misura fissa.
La doglianza è infondata.
Ed invero va anzitutto sottolineato che, secondo quanto si evince dagli scritti defensionali dell'Autorità resistente, la sanzione è stata contenuta entro il minimo edittale, non richiedendosi pertanto alcuno specifico obbligo motivazionale.
Allo stesso modo, non sembra cogliere nel segno l'eccezione di illegittimità costituzionale imbastita nell'assunto che l'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 enuclea, con riguardo all'imprenditore, che abbia violato il divieto, una sanzione pecuniaria fissa, in quanto tale insuscettibile di essere graduata tenendo conto degli elementi oggettivi e di quelli soggettivi dell'illecito che vengono in rilievo.
A bene considerare, infatti, la norma da ultimo indicata configura una sanzione pecuniaria proporzionale, e non fissa, in quanto, pur stabilendo la base del calcolo (pari allo 0,5 per cento del fatturato), ne prevede l'articolazione fra un minimo ed un massimo, con ciò lasciando all'Autorità margini per dosare la sanzione, sulla base degli indici di commisurazione positivamente predefiniti.
Né può parlarsi di un'irragionevolezza della sanzione parametrata al fatturato in relazione al tipo di violazione (e dunque di illecito), in quanto la sanzione afflittiva in senso proprio non deve essere commisurata al danno arrecato al pubblico interesse, ma piuttosto, in relazione al bene tutelato, deve adempiere ad una finalità di prevenzione generale e speciale.
In aggiunta a quanto esposto, è opportuno ricordare il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale che riconosce la più ampia discrezionalità al legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni (ex multis, e con riguardo ad una sanzione fissa, Corte cost., 23 luglio 2001, n. 282).
6. Procedendo ora alla disamina dei vizi formali del procedimento di nomina, viene in primo luogo dedotto, con un'articolata e diffusa censura, il vizio di incompetenza, nella considerazione che la sanzione impugnata sarebbe stata irrogata da un'Autorità cui non è riconosciuto dalla legge il corrispondente potere sanzionatorio, rimesso, invece, in via di interpretazione residuale e sistematica, al Ministero delle Comunicazioni.
La censura, pur nella sua problematicità, non sembra fondata, sia nella prospettiva sostanziale, che in quella formale.
Si deve anzitutto precisare che, come bene evidenziato dal Cons. Stato, Sez. I, con il parere n. 4008/2005 reso, nell'adunanza del 30 novembre 2005, all'A.G.COM., le sanzioni amministrative sono poste a specifica tutela delle funzioni proprie di un'Amministrazione e degli interessi che la sua attività coinvolge, e devono dunque essere comminate, in applicazione del principio generale che trova espressione nell'art. 17 della legge n. 689/1981, dal soggetto pubblico "nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione".
Nel caso di specie, come si è già avuto occasione di sottolineare, la ratio dell'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995 è anzitutto quella di evitare che l'esercizio della carica sia inquinato anche solo dal sospetto di future personali utilità, oltre che quella di scongiurare che dallo svolgimento dell'incarico commissariale imprese private possano successivamente trarre utili e vantaggi incompatibili con la trasparenza e la parità della competizione nel mercato; è dunque chiaro che la sanzione in esame è posta a tutela della delicata funzione svolta dall'A.G.COM., la quale "opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione" (art. 1, I comma, della legge n. 249/1997).
Ne consegue la configurabilità di un chiaro "nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità" (così, ancora, Cons. Stato, Sez. I, parere n. 4008/2005).
Ciò potrebbe forse bastare per radicare un potere implicito, o, forse meglio, una competenza implicita dell'A.G.COM., logicamente e teleologicamente necessari per consentire di condurre a compimento la funzione affidata dalla norma all'Autorità stessa.
Si può peraltro obiettare che un siffatto implied power trova il proprio limite nel conferimento espresso di tale competenza da parte della norma.
Proprio su tale fronte la società ricorrente svolge la propria serrata critica, sottolineando la tipicità dei poteri sanzionatori attribuiti all'A.G.COM., e comunque, al contrario, l'esistenza di norme (in particolare, l'art. 32 ter del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) che riconoscerebbero il potere sanzionatorio in questione al Ministero delle Comunicazioni.
Partendo da quest'ultimo dato normativo (nel testo risultante dalla riforma apportata dal d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 366), cui fa rinvio anche l'art. 9 del d.lgs. n. 177/2005, è consentito evincere che il Ministero delle Comunicazioni ha competenza in materia di "controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni" (comma I, lett. l), nonché in materia di "vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni" (comma I, lett. dd).
Non sembra al Collegio che il suindicato art. 32 ter del d.lgs. n. 300/1999 valga a conferire con certezza, o comunque in via di logica deduzione, al Ministero delle Comunicazioni il potere sanzionatorio di cui all'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995.
Anzi, un più pertinente "campo di attività" è riconosciuto dall'ordinamento all'A.G.COM., alla quale, a prescindere dalla previsione espressa di talune potestà sanzionatorie, viene attribuito dall'art. 1, VI comma, sub n. 14, ad instar di norma di chiusura, l'esercizio di "tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481", e dunque anche del potere sanzionatorio di cui in questa sede si controverte.
A conferma di ciò, giova richiamare l'art. 10, II comma, del t.u. della radiotelevisione (alla cui luce va letto anche il successivo art. 51), il quale ribadisce che "l'Autorità ... esercita le competenze richiamate dalle norme del presente t.u., nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel t.u., e, in particolare, le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 229, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249".
È opportuno, da ultimo, aggiungere, con riguardo all'obiezione relativa al fatto che il potere di revoca della concessione competerebbe comunque al Ministero delle Comunicazioni, che tale assunto non trova conferma, in materia sanzionatoria, nella previsione dell'art. 52, II e III comma, del t.u. della radiotelevisione.
7. Deve poi essere disattesa, in quanto infondata, la settima censura (seconda dei vizi formali del procedimento), con la quale si deduce un profilo di incompetenza assoluta, che consisterebbe nella preclusione dell'A.G.COM. a sindacare l'evoluzione del rapporto di lavoro del dr. Meocci, del quale è stata riconosciuta la legittima riammissione in servizio alle dipendenze della R.A.I.
Come risulta assolutamente palese dalla lettura del provvedimento impugnato, la nomina a Direttore generale del dr. Meocci è presa in considerazione dall'Autorità solamente come fattispecie violativa del divieto, gravante in capo agli ex componenti dell'A.G.COM., di intrattenere qualsivoglia specie di rapporto professionale con le imprese operanti nel "settore di competenza".
Non vi è dunque alcuna sovrapposizione con la giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto di lavoro.
8. Con l'ottavo mezzo di gravame si assume la tardività della contestazione dell'addebito, avvenuta in data 5 gennaio 2006, e dunque ben oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento, dies a quo previsto dall'art. 14 della solita legge n. 689/1981, e da identificare, con riferimento alla vicenda in esame, nei primi giorni di agosto, in cui è stato adottato l'atto di nomina, ovvero, al più tardi, nella data del 13 settembre 2005, alla quale risale la lettera del Presidente della R.A.I. indirizzata al Presidente dell'A.G.COM., finalizzata ad acquisire un chiarimento, o, per meglio dire, le valutazioni dell'Autorità stessa sul problema dell'incompatibilità del dr. Meocci; viene contestualmente censurata la delibera n. 425/01/CONS in data 7 novembre 2001 dell'A.G.COM., il cui art. 4 fa decorrere il termine di novanta giorni per la contestazione dall'accertamento formale dei fatti.
La censura non appare meritevole di positiva valutazione.
È opportuno precisare come, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento, e non alla data di commissione della violazione; inoltre la legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il dies a quo per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, e sulla base della complessità delle "indagini" tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione, e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione (in termini, tra le tante, Cass., Sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass., Sez. lav., 8 agosto 2005, n. 16642; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass., Sez. lav., 3 luglio 2004, n. 12216).
Con riguardo alla vicenda procedimentale in esame, al fine di apprezzare la ragionevolezza del tempo che è stato necessario all'A.G.COM. per addivenire ad una siffatta conoscenza, occorre considerare che il 19 settembre 2005 l'Autorità ha richiesto al Consiglio di Stato il parere sulla competenza ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 2, IX comma, della legge n. 481/1995, e che detto parere è stato reso in data 16 dicembre 2005.
La complessa ed opinabile questione giuridica concernente l'individuazione del soggetto con potestà sanzionatoria, di cui si è trattato nel punto sub 6) della presente motivazione, consente di ritenere tutt'altro che dilatoria la richiesta consultiva; ne consegue come primo corollario che il tempo occorso a tale fine non è imputabile all'Autorità resistente.
Se si tiene conto di questo, non può negarsi, anche a volere trascurare il fatto che si verte al cospetto di un illecito a carattere permanente, che l'arco temporale utilizzato dall'Amministrazione per l'accertamento del fatto risulti congruo; ed infatti, acquisita la notizia circostanziata della nomina con la nota del 13 settembre 2005, la richiesta di parere è stata inoltrata al Consiglio di Stato il successivo 19 settembre 2005; ma soprattutto rileva considerare, che, pervenuto l'atto consultivo il 16 dicembre 2005, l'accertamento formale del direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso è intervenuto con processo verbale del 27 dicembre 2005 (e dunque a distanza di circa dieci giorni); l'atto di contestazione è coevo, ed è stato notificato alla R.A.I. il successivo 5 gennaio 2006.
Né appare condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui il procedimento avrebbe dovuto comunque svilupparsi con l'attività di accertamento in attesa del parere del Consiglio di Stato, in quanto la disciplina generale ammette la dissociazione tra l'Autorità competente alla prodromica attività di accertamento e quella competente ad infliggere la sanzione.
Ed infatti, a parte che tale alterità tra organi (od addirittura enti) non sembra applicabile ai procedimenti dell'A.G.COM. (in termini, indirettamente, T.A.R. Lazio, Sez. II, 28 giugno 2005, n. 5364), che conoscono una disciplina speciale contenuta nella delibera n. 425/01/CONS (di recente sostituita dalla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006), l'assunto appare comunque inconferente, atteso che l'eventuale incompetenza dell'Autorità avrebbe reso inutilizzabile l'attività di accertamento dalla stessa compiuta.
Non può, invero, con riguardo ad un procedimento sanzionatorio, trovare applicazione il principio di conservazione dei valori giuridici, e quindi reputarsi irrilevante l'incompetenza dell'Autorità che ha dato avvio al procedimento, in quanto è evidente la stretta interdipendenza tra le varie fasi (del procedimento stesso).
Si consideri, al riguardo, che l'avvio del procedimento, mediante l'atto di contestazione, fa seguito all'accertamento formale dei fatti, che si trasfonde nel "materiale istruttorio", sulle cui risultanze si fonda il provvedimento conclusivo.
Il nesso di presupposizione, involgente tali fasi dell'iter procedimentale, comporterebbe che l'incompetenza dell'Autorità che pone in essere l'avvio del procedimento ridonda in illegittimità derivata del provvedimento sanzionatorio.
9. Con l'ultimo motivo del ricorso principale si deduce un ulteriore profilo di incompetenza del Consiglio, organo collegiale di vertice dell'A.G.COM., nell'assunto che, a norma dell'art. 2, X comma, della legge n. 481/1995, il provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto, se del caso, essere adottato dal dirigente preposto al settore di attività, configurandosi come atto di gestione, e non già di indirizzo e controllo.
La censura è infondata.
Ed infatti lo stesso art. 1 della legge n. 249/1997, dopo avere previsto che ai componenti dell'A.G.COM. si applicano le disposizioni dell'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11 della legge n. 481/1995, contiene un'analitica enucleazione delle competenze dei propri organi collegiali, specificando, in particolare, al sesto comma, sub lett. c), al n. 14, che il Consiglio "esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e alla Commissione per i servizi e i prodotti".
10. Passando ora all'esame dei motivi aggiunti, va ricordato che con il primo degli stessi si lamenta che il provvedimento sanzionatorio, oggetto di gravame, è stato adottato nella seduta consiliare del 27 aprile 2006, conclusasi peraltro solamente con l'approvazione di uno "schema di provvedimento", e non già dell'atto definitivo, la cui stesura si deve dunque agli uffici di supporto, in violazione delle norme regolamentari, oltre che dei principi generali che presiedono all'adozione dei provvedimenti di organi collegiali.
Il motivo presenta profili di inammissibilità, e comunque è anche infondato nel merito.
Dubita anzitutto il Collegio che la R.A.I. sia legittimata a fare valere la censura in esame, mediante la quale, a bene vedere, si contesta l'illegittimità di atti interni al procedimento.
È noto, invero, che le deliberazioni degli organi collegiali sono il prodotto di subprocedimenti, che hanno inizio con l'avviso di convocazione, si sviluppano con la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, e le votazioni si concludono con la proclamazione dei risultati; in relazione a tali fasi procedimentali solamente le persone che compongono l'organo a titolarità plurima sono destinatarie di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti rispetto all'ente di appartenenza.
Va inoltre ricordato che il verbale della seduta del collegio amministrativo, elemento costitutivo della fattispecie provvedimentale (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1996, n. 283), è atto pubblico, e dunque fa fede sino a querela di falso; esso certifica il testo delle singole delibere adottate, approvate con le relative maggioranze.
Ora, dal verbale del 27 aprile 2006 si evince che, prima della votazione, è stata rappresentata, in modo unanime, l'esigenza che i provvedimenti fossero sottoposti a revisione tecnica (cfr. pag. 8); quindi, all'esito delle operazioni di voto, "il Consiglio incarica gli uffici di procedere, con il supporto del Servizio giuridico, alla revisione tecnica degli schemi di provvedimento presentati, come concordato" (pag. 9).
Al di là della riduttiva locuzione utilizzata (schema di provvedimento), il Consiglio ha integralmente approvato la delibera collegiale, rimessa agli uffici di supporto solo per le correzioni/integrazioni di contenuto accessorio.
Non viene qui in rilievo il coordinamento (quale si ha nel procedimento legislativo), e neppure può ravvisarsi, come adombra parte ricorrente nella memoria depositata in data 30 giugno 2006, una nullità del provvedimento ex art. 21 septies della legge generale sul procedimento amministrativo per difetto dell'elemento costitutivo della volontà, ma emerge una mera revisione formale, e non sostanziale (come, del resto, attesta la portata delle correzioni) della parte motiva del provvedimento, preventivamente autorizzata dall'organo collegiale, sì da non richiedere un'ulteriore approvazione da parte del medesimo, e tale da rimanere come interna corporis del collegio.
11. Con il secondo motivo aggiunto si lamenta poi la sottoposizione, nella seduta del 27 aprile 2006, della delibera a singole votazioni parziali, con conseguente alterazione del processo formativo della volontà collegiale.
Anche tale doglianza è infondata, in quanto non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nelle proposte di votazione in cui si è articolato il relativo subprocedimento; può anzi ritenersi che la disarticolazione degli argomenti (dichiarazione di incompatibilità, decorrenza della medesima, ed infine "schema di provvedimento") risulti funzionale alla più attenta valutazione di una fattispecie complessa, senza precedenti, e che, soprattutto, aveva visto posizioni divaricate all'interno del collegio.
Si aggiunga che nessuna alterazione del processo decisionale può essere desunta dalla mancata partecipazione alla votazione sull'applicazione della sanzione di taluni commissari, che hanno lasciato la sala dopo il primo voto sulla incompatibilità, nel quale erano finiti in minoranza.
12. Con il terzo motivo aggiunto viene infine contestato l'utilizzo del voto palese per la delibera sull'incompatibilità del dr. Meocci, in contrasto con la normativa vigente, che richiede, in linea di principio, il voto segreto per questioni riguardanti persone determinate.
Anche tale mezzo deve essere disatteso.
In realtà, la censura presenta anche profili di inammissibilità per difetto di legittimazione della R.A.I., atteso che, come ha evidenziato la stessa ricorrente, il ricorso al voto segreto è posto a tutela della libertà di coscienza dei componenti l'organo collegiale, e dunque solamente costoro (rectius : i commissari che si erano espressi a favore di tale opzione) sembrano titolati a fare valere in giudizio tale asserita illegittimità procedurale.
Ad ogni modo, si evince dal verbale del 27 aprile 2006 che nessuno dei consiglieri ha chiesto di sottoporre a voto la questione del metodo (palese o segreto) della votazione sulla incompatibilità, né si è addivenuti ad una votazione implicita; e ciò vale ad escludere che sia stata lesa una prerogativa dei componenti presenti alla riunione del Consiglio, che possa essere dedotta come motivo di illegittimità.
È, del resto, a bene vedere, solo questo il profilo che può emergere in questa sede, anche mediante allegazione dell'illegittimità dell'art. 10 del regolamento di funzionamento dell'A.G.COM., di cui alla delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002.
Norma che, al secondo comma, precisa (forse anche al fine di garantire la prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente, sancita al terzo comma) che "il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto".
Si intende, in definitiva, osservare che, quand'anche, in relazione all'oggetto della deliberazione, coinvolgente una persona (è bene però evidenziare : non le qualità o le caratteristiche della stessa, bensì la sua obiettiva condizione di incompatibilità), si volesse sostenere che occorreva procedere con voto segreto, purtuttavia, di fronte ad una previsione regolamentare, che non può ritenersi illegittima, in quanto tale possibilità non esclude, ma sottopone a cautele, occorreva una formale richiesta dei componenti interessati, sulla quale il Collegio doveva deliberare in modo motivato.
13. In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, con la connessa domanda risarcitoria, devono essere respinti, in quanto infondati.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e quello per motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Note
La presente decisione è stata confermata da Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 gennaio 2007, n. 341.