Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I quater
Sentenza 10 marzo 2006, n. 1862

FATTO

Il ricorrente, già ispettore capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, collocato a riposo a decorrere dal 24 settembre 2003, con lettera raccomandata a.r. in data 28 ottobre 2005 ha chiesto all'Amministrazione intimata di poter accedere a tutti i documenti componenti il proprio fascicolo personale, compreso il foglio matricolare, "estraendone anche copia - così come previsto dall'art. 25 comma 1)" della legge n. 241/1990, senza ricevere alcun riscontro nei termini di legge.

Avverso il silenzio rifiuto così formatosi, deduce i seguenti motivi di impugnativa:

Violazione e falsa applicazione l. 241/1990 ss. mod. artt. 22, 23, 24, 25, violazione e falsa applicazione d.m. 115/1996 artt. 2, 3, 4, 5, eccesso di potere, manifesta ingiustizia. Gli atti contenuti nel fascicolo personale non rientrano certamente nelle categorie di documenti per i quali è escluso l'accesso ai sensi e per i motivi di cui agli artt. 2, 3, 4 del d.m. 115/1996. Non si comprendono, dunque, le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad opporre silenzio rifiuto all'istanza prodotta dal ricorrente. Detto silenzio è illegittimo poiché tale istanza è rimasta priva di attuazione senza una valida e legittima giustificazione.

In data 17 gennaio 2006 l'Amministrazione intimata ha depositato l'atto di costituzione in giudizio.

Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2006 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in relazione alla richiesta di accesso ai documenti componenti il proprio fascicolo personale, compreso il foglio matricolare, dal medesimo inoltrata all'Amministrazione ai sensi per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1.2. Nel premettere che - nonostante i contenuti della decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 giugno 1999, n. 16 - la disciplina concernente l'accesso ai documenti amministrativi, così come introdotta con la legge n. 241/1990, induce a configurare un vero e proprio diritto soggettivo dell'interessato, in linea con il tenore del dettato normativo, e che la tutela predisposta dall'art. 25 della legge n. 241/1990 prevede un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, il Collegio rileva che ricorrono validi motivi per ritenere la pretesa avanzata dal ricorrente fondata.

Al riguardo non appare, infatti, contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Ciò equivale ad affermare che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (cfr., tra le altre, TAR Campania, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691), con la precisazione - resa necessaria dalle peculiarità del caso in esame - che non vale ad annientare ovvero a sminuire la consistenza di tale diritto la circostanza che il dipendente sia stato collocato a riposo, atteso che, in seguito alla "cessazione" del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in trattazione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione.

2. Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al proprio fascicolo personale, compreso il foglio matricolare, e, dunque, va ordinata al Ministero della Giustizia l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia, previo versamento del contributo previsto, entro il termine fissato in dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1.000,00 a favore del ricorrente, oltre IVA e C.P.A.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I quater accoglie il ricorso n. 21/2006 e, per l'effetto, ordina al Ministero della Giustizia di esibire al ricorrente (con facoltà di estrarne copia, previo versamento del contributo previsto) il suo fascicolo personale, compreso il foglio matricolare, entro trenta (30) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, ove anteriore, della presente sentenza.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 a favore del ricorrente, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.