Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione V
Sentenza 27 giugno 2005, n. 8730
FATTO
Con determinazione n. 106 del 3 febbraio 2005, comunicata con atto prot. n. 3680 del 3 febbraio 2005, il Comune di Maddaloni ha escluso D.P.S. dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 12 posti di vigile urbano perché la stessa non ha presentato la dichiarazione relativa ai procedimenti penali in corso.
Con ricorso, notificato in data 11 aprile 2005 e depositato il 6 maggio 2005, D.P.S. ha impugnato gli atti in esame, unitamente al bando di concorso ed alle delibere con le quali lo stesso è stato indetto, deducendone l'illegittimità in relazione ai seguenti vizi:
1) violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 368/1954 e del d.P.R. n. 686/1957, eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza d'istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste ed irragionevolezza;
2) violazione dei principi posti a tutela della massima partecipazione ai concorsi pubblici, dell'affidamento incolpevole e del buon andamento della P.A.;
3) violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per falsa ed erronea applicazione degli elementi di diritto e violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990.
Per questi motivi la ricorrente ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dei relativi effetti, e per la condanna dell'ente intimato al pagamento delle spese processuali.
Il Comune di Maddaloni, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 17 maggio 2005, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2005, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, il Tribunale ha avvisato le parti presenti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21, comma 10°, e 26, comma 4°, l. n. 1034/1971; all'esito il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi degli artt. 21, comma 10°, e 26, comma 4°, l. n. 1034/1971 consentendolo l'oggetto della causa, la regolarità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria.
Di tale possibile esito processuale è stato dato avviso alle parti costituite presenti alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2005 fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Deve, poi, essere esaminata l'eccezione pregiudiziale con cui il Comune di Maddaloni ha dedotto l'inammissibilità del ricorso perché la ricorrente non avrebbe dimostrato l'assenza di procedimenti penali in corso e, quindi, in ogni caso non potrebbe partecipare alla procedura oggetto di causa.
L'eccezione è infondata in quanto, a prescindere da ogni valutazione sull'effetto impeditivo della partecipazione al concorso riconoscibile alla mera pendenza di un procedimento penale, la D.P., in allegato all'atto introduttivo, ha prodotto un certificato del 7 aprile 2005 emesso dal Cancelliere addetto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.M. Capua a Vetere ed attestante l'inesistenza di carichi pendenti nei suoi confronti.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
D.P.S. impugna la determinazione n. 106 del 3 febbraio 2005 e la nota prot. n. 3680 del 3 febbraio 2005, con le quali è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per la copertura di n. 12 posti di "Vigile Urbano", le deliberazioni della Giunta Comunale, con le quali è stato indetto il concorso in esame, e, in parte qua, il bando, laddove prevede come motivo di esclusione l'omissione della dichiarazione relativa ai procedimenti penali.
Con le prime due censure del ricorso, che possono essere esaminate congiuntamente perché connesse, la ricorrente deduce l'illegittimità degli atti impugnati per carenza d'istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principi posti a tutela della massima partecipazione ai concorsi pubblici, dell'affidamento incolpevole e del buon andamento della P.A.: in particolare sia la clausola del bando di concorso che prevede l'esclusione nell'ipotesi di omessa dichiarazione relativa ai procedimenti penali pendenti che i consequenziali provvedimenti di esclusione della ricorrente sarebbero illegittimi perché applicano una sanzione sproporzionata per l'omissione di una formalità non essenziale.
Le predette censure sono fondate.
In assenza di disposizioni legislative che sanciscano espressamente l'esclusione dalla procedura concorsuale per la mancata dichiarazione relativa ai procedimenti penali in corso, deve essere ritenuta illogica ed ingiusta la clausola del bando che prevede tale sanzione per l'omissione della predetta formalità.
In materia di procedure concorsuali costituisce, infatti, principio generale quello per cui la potestà discrezionale dell'amministrazione di inserire clausole ritenute più confacenti per il raggiungimento dello scopo incontra il limite dell'illogicità, superfluità e gravosità (C.d.S., sez. IV, n. 4787/2003; C.d.S., sez. IV, n. 1785/2003) di talché l'esclusione dei partecipanti può essere disposta solo in presenza di carenze, formali e non, che rivestano carattere essenziale dovendo, in particolare, la gravosità di tale sanzione essere giustificata dalla compromissione di un rilevante interesse dell'amministrazione (C.G.A. n. 62/2003).
Ciò in quanto la massima partecipazione al concorso, oltre a rispondere all'evidente interesse dei singoli aspiranti, è coerente con lo stesso principio di buon andamento dell'azione amministrativa dal momento che una platea di partecipanti il più ampia possibile garantisce meglio l'interesse dell'ente pubblico a selezionare gli elementi più idonei alla copertura del posto vacante.
Con riferimento specifico alla fattispecie in esame deve ritenersi che la mancata dichiarazione relativa ai procedimenti penali non giustifica la disposta esclusione trattandosi di omissione di una formalità non rispondente ad alcun significativo interesse dell'amministrazione che possa giustificare la gravosa sanzione adottata (in questo senso anche T.A.R. Puglia - Lecce n. 442/1997; T.A.R. Campania - Salerno n. 462/1994).
Ed, infatti, la mera pendenza di un procedimento penale non giustifica l'esclusione dal concorso potendo tale effetto ricollegarsi, come desumibile dall'art. 2, lett. e), del bando, solo alla condanna definitiva.
Proprio la scarsa rilevanza delle circostanze oggetto della dichiarazione omessa e l'accertata, in fatto, inesistenza di procedimenti penali a carico della D.P. inducono il Tribunale ad escludere che l'esclusione della ricorrente sia giustificata dall'esigenza di tutelare un rilevante interesse dell'ente locale intimato o la stessa "par condicio" dei partecipanti.
In realtà dall'esame della domanda di partecipazione risulta che la D.P. ha dichiarato espressamente di non avere precedenti penali e, addirittura, di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione di talché il mancato riferimento ai carichi pendenti concretizza una mera dimenticanza agevolmente emendabile con la richiesta d'integrazione della documentazione che, ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. n. 241/1990, costituisce un obbligo per l'amministrazione procedente (T.A.R. Sicilia - Catania n. 1696/2004; T.A.R. Liguria n. 1122/2002).
La ritenuta fondatezza delle censure ora esaminate impone l'accoglimento del ricorso (con assorbimento, per esigenze di economia processuale, degli ulteriori motivi proposti) ed il conseguente annullamento dei provvedimenti di esclusione e degli ulteriori atti impugnati, questi ultimi nei soli limiti di quanto d'interesse della ricorrente (ciò con specifico riferimento alla ritenuta illegittimità del bando con esclusivo riferimento alla clausola che prevede l'estromissione dal concorso per l'omessa dichiarazione relativa ai procedimenti penali pendenti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da parte dispositiva con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., agli avv.ti Giuseppe Pirozzi e Giuseppe Terzo, difensori della ricorrente, che ne hanno fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21, comma 10°, e 26, comma 4°, l. n. 1034/1971, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
2) condanna il Comune di Maddaloni a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), per diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, deve essere direttamente corrisposto ai difensori della ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.