Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 1° aprile 2004, n. 6362

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con verbale del 19 novembre 2000 la Polizia municipale di Venezia contentava a Federica P., in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la violazione dell'art. 14 del d.lgs. 114 del 1998 per aver esercitato la vendita di prodotti di vario tipo in località Venezia-Dorsoduro Ponte della salute, senza esporre i relativi prezzi; e con ordinanza del 12 settembre 2001, il comandante di detta P.zia infliggeva a quest'ultima la sanzione di Lire 2.500.000, pari ad Euro 1291,14.

Il giudice di pace di Venezia, con sentenza del 18 aprile 2002, ha accolto l'opposizione dalla P. e revocato l'ordinanza-ingiunzione in quanto emessa da organo incompetente, osservando che sia per il disposto degli art. 17 e 18 della l. 689 del 1981, sia par l'art. 95 del d.lgs. 507 del 1999, la competenza suddetta spetta al sindaco pur dopo il t.u. 267 del 2000 che a quest'organo attribuisce il potere di rappresentare l'ente locale e, quindi, di delegare ai dirigenti l'emanazione delle ordinanze-ingiunzioni.

Per la cassazione della sentenza il comune di Venezia ha proposto ricorso affidandolo a due motivi; cui resiste con controricorso Federica P. la quale ha formulato altresì ricorso incidentale per un motivo. La controricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DALLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perché proposti contro la medesima sentenza.

Con quello principale, che si articola in due motivi, il comune di Venezia, denunciando violazione dell'art. 22 d.lgs. 114 del 1998, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione nell'applicarla, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la competenza ad adottare le sanzioni amministrative nella materia prevista dalla menzionata legge sia riservata al sindaco, senza considerare che la norma in questione deve essere coordinata con il nuovo t.u. 267/2000, che ai sindaci attribuisce soltanto poteri di indirizzo e di controllo; laddove tutti i poteri di gestione sono stati trasferiti dall'art. 107 ai dirigenti.

Rileva altresì che erroneamente il giudice di pace ha escluso la natura di provvedimento amministrativo delle sanzioni suddette, invece espressione di discrezionalità tecnica.

Il ricorso è fondato.

In effetti il d.lgs. 114 del 1998, contenente la disciplina relativa al settore del commercio, dopo avere fissato nell'art. 14 la regola della pubblicità dei prezzi con riguardo ai prodotti esposti per la vendita al dettaglio e previsto nel successivo art. 22, tra l'altro, anche le sanzioni per la violazione dell'obbligo suddetto, stabiliva espressamente (comma 7°) che l'autorità competente ad infliggerle doveva considerarsi "il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo". Sicché non può revocarsi in dubbio che in conseguenza di questa specifica disposizione legislativa la competenza ad emettere sanzioni amministrativa in questa materia restasse devoluta ai sindaci, malgrado l'art. 51 della l. 142 del 1990 avesse già introdotto la distinzione ricordata dall'amministrazione ricorrente, tra attività di indirizzo e di controllo ad attività gestionale amministrativa, ed attribuito agli organi elettivi, fra cui rientra il Sindaco, soltanto la prima; ed ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico (2° comma): pur escludendo dai compiti suddetti (3° comma) l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.

E, tuttavia, l'art. 107 del successivo t.u. della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con d.lgs. 267 del 2000, e già vigente all'epoca dell'ordinanza-ingiunzione, ha dato nell'ambito di detti enti piena attuazione al principio per cui soltanto "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo". Ed ha conseguentemente modificato le menzionate disposizioni dell'art. 51 nel senso di devolvere alla competenza dei dirigenti tutti indistintamente "i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dall'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108" (2° comma); nonché "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi" (3° comma). L'art. 274 ha, infine, abrogato il t.u. delle leggi comunali e provinciali approvato con r.d. 393 del 1934.

Pertanto anche le sanzioni amministrative che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice di pace, sono tipici provvedimenti amministrativi in quanto atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nella esplicazione di una potestà amministrativa (art. 1 ss.; 18 ss. l. 689 del 1981) ed aventi rilevanza esterna (incidendo immediatamente nella sfera giuridica dei soggetti destinatari), sono state devolute a partire dall'entrata in vigore del t.u. del 2000 alla competenza dei dirigenti; come del resto confermano, per un verso, l'esemplificazione contenuta nel 3° comma dall'art. 107 che a costoro assegna "i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale"; e, per altro verso, il successivo 5° comma, che, modificando anche l'attribuzione di competenza affermata dal menzionato art. 22 del d.lgs. 114/1998, stabilisce che "le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54" (che non riguardano la fattispecie).

La sentenza impugnata che non ha tenuto in alcuna considerazione la normativa fin qui esaminata, attribuendo non ai dirigenti (fra cui è incontestato che rientrasse il Direttore della P.zia municipale di Venezia), ma ancora al sindaco la competenza all'adozione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14 del d.lgs. 114/98 pur dopo il sopravvenire del t.u. 267/2000, va pertanto cassata con rinvio allo stesso giudice di pace di Venezia, che si atterrà ai principi esposti.

Il Collegio, deve, infine dichiarare inammissibile il ricorso incidentale con cui la P.: a) ripropone la questione, affinché sia valutata in sede di rinvio, se la vendita da lei compiuta, per le caratteristiche con cui era stata esercitata, rientrasse o meno nella fattispecie di vendita al pubblico prevista dall'art. 14 d.lgs. 114 del 1998; b) rinnova, ai fini interruttivi, la riconvenzionale rivolta a conseguire il risarcimento dei danni materiali e morali conseguenti all'illegittimo comportamento dei vigili (che assume formulata in primo grado).

E difatti: 1) sub a): la questione, se effettivamente proposta, dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio; 2) su b): nulla è richiesto a questa Corte.

Sarà, infine, cura del giudice di rinvio liquidare le spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al giudice di pace di Venezia, altro magistrato.