Circolazione stradale: è incostituzionale l'art. 214, comma 8, d.lgs. 285/1992, là dove prevede la revoca automatica della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 214, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lett. b), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 («Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»), introdotto, in sede di conversione, dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, là dove dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». ► V. anche Corte cost., sent. n. 246/2022, in questa Rivista.

Corte costituzionale, 28 marzo 2024, n. 52

Ordinamento giudiziario: è incostituzionale l'art. 12, comma 5, d.lgs. 109/2006, là dove prevede la rimozione di diritto del magistrato in caso di condanna a una pena detentiva non sospesa

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 [«Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150»], limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice».

Corte costituzionale, 28 marzo 2024, n. 51

Salute: incostituzionale la legge della Provincia autonoma di Bolzano che sanzionava l'inosservanza dell'obbligo di richiedere ai clienti di bar e ristoranti l'esibizione della "certificazione verde" per COVID-19 prevista dalla normativa statale

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. q), Cost. - la legge della Provincia autonoma di Bolzano (n. 4/2020) che sanzionava la violazione, da parte di titolari e gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, dell'obbligo di richiedere ai clienti l'esibizione della "certificazione verde" per COVID-19 prevista dalla normativa statale.

Corte costituzionale, 28 marzo 2024, n. 50

Cittadinanza: sul diniego di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio in ragione dell'esistenza di condanne penali decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio in ragione dell'esistenza di una condanna relativa a uno dei delitti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo, con conseguente inesperibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto. ► V. anche TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 253/2023, in questa Rivista.

TAR Lazio, sezione V-bis, 15 marzo 2024, n. 5258

Appalti pubblici: il rinvio a giudizio per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 integra una causa di esclusione non automatica dalla gara

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) per una delle fattispecie di reato di cui all'art. 94, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), integra una causa di esclusione non automatica dalla gara; sicché l'operatore economico non può essere espulso qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 96, commi 2 ss., d.lgs. cit.

TAR Campania, sezione V, 14 marzo 2024, n. 1733

Enti locali: sul conferimento di incarichi a contratto ex art. 110 d.lgs. 267/2000 decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi a contratto ex art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), trattandosi di procedure prive di natura concorsuale. ► V. anche CdS, sez. V, sent. n. 1549/2017, in questa Rivista.

TAR Sicilia, sezione IV, 13 marzo 2024, n. 981

Giurisdizione: sulla richiesta da parte della P.A. degli indennizzi previsti dall'art. 8 d.l. 400/1993 per l'uso sine titulo di beni demaniali marittimi decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la richiesta, da parte dell'Amministrazione, degli indennizzi previsti dall'art. 8 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 («Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»), convertito, con modificazioni, nella l. 4 dicembre 1993, n. 494, «per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio», trattandosi di atto che non implica l'esercizio di poteri autoritativi (nel caso di specie, i ricorrenti contestavano la sussistenza dei presupposti di detta richiesta, affermando di essere divenuti proprietari dei beni per usucapione a seguito di sdemanializzazione di fatto).

TAR Marche, sezione I, 12 marzo 2024, n. 251

Processo amministrativo: i limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi nell'ambito del giudizio impugnatorio non valgono per l'ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

In tema di processo amministrativo, i limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi valgono per i giudizi impugnatori e non anche per le controversie di giurisdizione esclusiva, aventi a oggetto diritti soggettivi, e per i giudizi di ottemperanza di più titoli esecutivi, connessi solo soggettivamente, purché azionati dalla stessa parte ricorrente nei confronti della medesima Amministrazione intimata, atteso che a tali giudizi, in forza del rinvio esterno ex art. 39, comma 1, c.p.a., si applicano gli artt. 103 e 104 c.p.c., i quali consentono rispettivamente il cumulo delle domande fra le quali sussista connessione oggettiva (propria o impropria) o soggettiva. ► V. anche CdS, sez. V, sent. n. 9584/2023, in questa Rivista.

TAR Basilicata, 11 marzo 2024, n. 138

Tributi: non è incostituzionale l'imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 1, commi da 661 a 676, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»), concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax).

Corte costituzionale, 26 marzo 2024, n. 49

Processo amministrativo: un'importante pronuncia dell'Adunanza plenaria in tema di sospensione "impropria" del processo

In tema di processo amministrativo: 1a) ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del processo amministrativo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea; a sua volta, il codice di procedura civile - come interpretato dal diritto vivente della Corte di cassazione, nella lettura datane dalla Corte costituzionale - non contempla la sospensione del processo per ragioni di opportunità; 1b) la c.d. sospensione impropria "in senso lato" del processo - ossia disposta, in un dato giudizio, nelle more della soluzione, in un diverso giudizio, di un incidente di costituzionalità, di una pregiudiziale eurounitaria o di una rimessione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, avente carattere pregiudiziale anche nel primo - costituisce, al pari della c.d. sospensione impropria "in senso stretto" - ossia disposta nel giudizio in cui è sollevata questione di costituzionalità o questione pregiudiziale eurounitaria - una sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per la definizione di una questione avente carattere "pregiudiziale", avuto riguardo alla portata "normativa" delle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, e al valore di precedente parzialmente vincolante delle pronunce dell'Adunanza plenaria; 1c) la sospensione impropria "in senso lato" va adottata previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti, o almeno una di esse, non chiedano di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di giustizia dell'Unione europea o all'Adunanza plenaria, nel qual caso va disposta una nuova rimessione (con conseguente sospensione impropria "in senso stretto" nelle prime due ipotesi); 1d) un effetto equivalente a quello sub 1c) può essere conseguito mediante una sospensione sull'accordo delle parti ex art. 296 c.p.c.; questa è altresì adottabile allorché la questione rilevante nel giudizio sia analoga, ma non identica, a quella già pendente davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di giustizia dell'Unione europea o all'Adunanza plenaria; in ogni caso, la sospensione ex art. 296 c.p.c. va disposta nel rispetto dei relativi presupposti normativi, tenendo conto che l'ivi previsto termine massimo di durata non è perentorio né costituisce elemento indefettibile della fattispecie, e va modulato caso per caso sulla scorta di una valutazione prognostica circa il tempo necessario per la definizione della questione pregiudiziale pendente in diverso giudizio; 1e) le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sottese alla c.d. sospensione impropria "in senso lato", possono essere soddisfatte, oltre che con la sospensione ex art. 295 c.p.c. o 296 c.p.c., mediante il rinvio dell'udienza a data fissa (o, eccezionalmente, a data da destinarsi) o la cancellazione della causa dal ruolo, nel rigoroso rispetto dei relativi presupposti normativi; 2a) nella fisiologica applicazione delle vigenti norme processuali, se il processo subisce una stasi per attendere la definizione di una questione di costituzionalità, di una pregiudiziale eurounitaria o di una rimessione all'Adunanza plenaria pendente in un diverso giudizio, attraverso, alternativamente, gli istituti (i) della sospensione ex art. 295 c.p.c., (ii) della sospensione ex art. 296 c.p.c. senza indicazione della data della nuova udienza, (iii) della sospensione ex art. 296 c.p.c. con indicazione della data della nuova udienza, (iv) del rinvio dell'udienza a data fissa o, eccezionalmente, a data da destinarsi, ovvero (v) della cancellazione della causa dal ruolo: (α) nella prima e seconda ipotesi, le parti hanno l'onere di presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.; (β) nella terza e quarta ipotesi, il processo prosegue, senza impulso di parte, all'udienza indicata nell'ordinanza di sospensione o nel verbale di udienza che dispone il rinvio, o comunque fissata d'ufficio; (γ) nella quinta ipotesi, il processo prosegue se la parte presenta istanza di fissazione di udienza entro il termine di perenzione ordinaria; 2b) l'ordinanza di sospensione impropria "in senso lato" che sia stata adottata senza l'audizione e/o il consenso delle parti, se non contestata con i rimedi apprestati dall'ordinamento, onera le parti di presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.; 3) ove l'ordinanza di sospensione del processo non fissi già la data dell'udienza di prosecuzione, il termine di cui all'art. 80, comma 1, c.p.a., entro cui le parti devono presentare istanza di fissazione di udienza al fine della prosecuzione del processo, a seguito di qualsivoglia ipotesi di sua sospensione senza indicazione della nuova data, ha natura di termine perentorio; e ciò, pur qualora la perentorietà si traduca, nell'inerzia delle parti, in un ostacolo di fatto all'applicazione del diritto eurounitario, poiché (i) quest'ultimo riconosce l'autonomia processuale degli Stati membri, a condizione del rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, e non impedisce la previsione di termini processuali perentori, purché proporzionati e non discriminatori, e (ii) il termine di cui all'art. 80, comma 1, c.p.a., alla luce della giurisprudenza eurounitaria, è proporzionato e non discriminatorio, e la complessiva disciplina contenuta nel medesimo articolo non è ambigua.

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 22 marzo 2024, n. 4

Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 529 c.p.p., là dove non prevede un'ipotesi di improcedibilità nei confronti di chi, avendo cagionato colposamente la morte di un prossimo congiunto, abbia già patito una "pena naturale"

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 529 c.p.p., «nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso».

Corte costituzionale, 25 marzo 2024, n. 48

Ordine pubblico e sicurezza: non sono incostituzionali, anche «nei sensi di cui in motivazione», gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 2, d.l. 14/2017 ("decreto Minniti"), concernenti il c.d. DASPO urbano

Non sono fondate, anche «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU - degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 2, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 («Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»), convertito, con modificazioni, nella l. 18 aprile 2017, n. 48, in materia di "DASPO urbano".

Corte costituzionale, 25 marzo 2024, n. 47

Responsabilità amministrativa: risponde del danno all'erario il dirigente dell'ufficio tecnico comunale che omette di adottare nei termini di legge il decreto di espropriazione di un terreno, protraendone l'occupazione sine titulo

Risponde del danno cagionato all'erario il dirigente dell'ufficio tecnico comunale che, in violazione dei propri doveri istituzionali, abbia omesso di adottare entro i termini prescritti dalla legge il decreto di espropriazione di un terreno, protraendone l'occupazione sine titulo da parte dell'Amministrazione.

Corte dei conti, s.g. Umbria, 18 marzo 2024, n. 12

Delitti contro il patrimonio: è incostituzionale l'art. 646, comma 1, c.p. (appropriazione indebita), là dove prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni», anziché «fino a cinque anni».

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 646, comma 1, c.p. (appropriazione indebita), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u), della l. 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), là dove prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni», anziché «fino a cinque anni».

Corte costituzionale, 22 marzo 2024, n. 46

Misure di prevenzione: il DASPO con obbligo di presentazione alla polizia non può essere convalidato prima di quarantotto ore dalla notifica

In tema di misure di prevenzione, il provvedimento questorile che, nel disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO), impone l'obbligo di presentazione all'autorità di polizia [l. 13 dicembre 1989, n. 401 («Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»)] non può essere convalidato prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica al soggetto interessato, costituendo l'inosservanza di tale termine dilatorio causa di nullità per violazione del diritto di difesa. ► V. anche Cass. pen., sez. III, sent. n. 32319/2022, in questa Rivista.

Corte di cassazione, sezione III penale, 22 febbraio 2024, n. 8814 (dep. 29 febbraio 2024)

Processo tributario: in caso di mancata riunione di più impugnazioni contro la medesima sentenza, la decisione di una di esse non determina l'improcedibilità delle altre, salvo il giudicato

In tema di processo tributario, nel caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la medesima sentenza, la decisione di una di esse non determina l'improcedibilità delle altre, salvo che sulle questioni investite da queste ultime cada il giudicato, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto il gravame rispetto a quelle dell'economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.

Corte di cassazione, sezione tributaria, 14 marzo 2024, n. 6904

Pubblico impiego: nel settore contrattualizzato, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001)

In tema di pubblico impiego contrattualizzato: a) in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») - per il quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa ovvero che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto - al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo diversa previsione espressa della contrattazione collettiva medesima, alcuna ulteriore remunerazione a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario; b) nell'ipotesi della reggenza di un ufficio dirigenziale temporaneamente vacante, escluso l'esercizio di mansioni superiori, il dirigente ha diritto a percepire ulteriori compensi solo qualora abbia stipulato un contratto individuale; c) nel caso di conferimento illegittimo di tale incarico, non può trovare applicazione l'art. 2126 c.c., riferibile all'evenienza che la prestazione lavorativa sia eseguita in difetto di titolo per la nullità del rapporto di lavoro, e non a quella che i compiti attribuiti, pur sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta.

Corte di cassazione, sezione lavoro, 12 marzo 2024, n. 6521

Procedura penale: è incostituzionale l'art. 35, comma 1, d.lgs. 274/2000, là dove prevede che, per l'estinzione del reato, le condotte riparatorie devono essere attuate prima dell'udienza di comparizione, anziché prima dell'apertura del dibattimento

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 35, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 («Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»), là dove stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

Corte costituzionale, 21 marzo 2024, n. 45

Diritti d'autore: la normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d'autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato UE è incompatibile col diritto dell'Unione europea

L'art. 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro (nella specie, l'Italia) che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d'autore nel primo di tali Stati membri (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma).

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 21 marzo 2024

Pubblico impiego: il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non opera quando la mancata fruizione non è imputabile al lavoratore

In tema di pubblico impiego, il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non opera nel caso in cui la mancata fruizione sia dipesa da cause non imputabili al lavoratore (nel caso di specie, prima da esigenze di servizio e poi da malattia). ► V. anche, in questa Rivista: CGUE, sez. I, sent. 18 gennaio 2024, causa C-218/22, e sez. X, sent. 20 luglio 2016, causa C-341/15; Corte cost., sent. n. 95/2016.

TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 marzo 2024, n. 192

A. Bartolini e al. (curr.)

Le riforme amministrative

Il Mulino, 2024

L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli

Manuale dei contratti pubblici

Dike Giuridica, 2024

L. Alibrandi (cur.)

Codice penale

La Tribuna, 2024